Legge Regionale n. 11 del 24-07-2009 Regione Emilia – Romagna. Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 129
del 24 luglio 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della legge 9
gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del Codice
civile del Capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice
civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme
di attuazione, di coordinamento e finali), in conformità ai principi e agli
indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge detta norme
per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, al
fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale, nonché di
promuovere il ricorso a tale strumento di tutela da parte dei soggetti
legittimati.

ARTICOLO 2

Divulgazione, formazione ed aggiornamento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione,
in raccordo, nelle forme consentite, con altri Enti o Autorità, nonché con i
soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive
in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la
divulgazione dell’amministrazione di sostegno, nonché la formazione,
l’aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di
sostegno.

2. La Regione dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando
adeguati servizi ed iniziative a supporto dell’amministrazione di sostegno
nell’ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli
interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio
regionale.

3. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 può essere compresa anche
l’istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad
assumere l’incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture
di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli
amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro
operato.

4. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di
precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno riguardo le sue
attitudini, le sue competenze e le sue precise disponibilità, la Giunta
regionale può emanare specifiche indicazioni previo parere della commissione
assembleare competente.

ARTICOLO 3

Funzioni di coordinamento e monitoraggio

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed
il privato sociale per l’attuazione delle disposizioni della presente legge ed
effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale
e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle
presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione
assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli
interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed
Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell’articolo 2, gli
elementi informativi generali, con particolare riguardo:

a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli
amministratori;

b) a come l’utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull’andamento
delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.

2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca
rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed
individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.

ARTICOLO 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con
i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si
rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di
base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilit
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 3 del 03-03-2009 Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della consulta femminile regionale) e successive modifiche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 10
del 14 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 “Istituzione della
Consulta femminile regionale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 58/1976 e successive modifiche, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il titolo è sostituito dal seguente: “Istituzione della Consulta
femminile regionale per le pari opportunità”;
b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
(Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione
dei principi di cui agli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, nonché degli
articoli 6 e 73 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, istituisce la Consulta
femminile regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta.”;

c) al primo comma dell’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge attinenti alle
materie di cui alla presente legge, nonché sugli strumenti di programmazione
generale e di settore della Regione. Il parere obbligatorio deve essere
espresso entro il termine di venti giorni dalla ricezione del testo della
proposta di legge. In caso di mancata emissione del parere entro il termine
indicato, questo è considerato a tutti gli effetti positivo;”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) propone agli organi consiliari iniziative da sottoporre al Parlamento,
dirette a tutelare i diritti della donna e a promuovere le pari opportunità;”;
3) alla lettera d), le parole: “Consulte femminili” sono sostituite dalle
seguenti: “organismi di pari opportunità”;
4) alla lettera f), le parole: “ed incontri” sono sostituite dalle
seguenti: “, incontri ed iniziative congiunte”;
5) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“f bis) promuove l’istituzione di un organismo di raccordo tra le Presidenti
degli organismi regionali di pari opportunità;”;
6) dopo la lettera f bis) è inserita la seguente:
“f ter) promuove e cura sul sito istituzionale, con il supporto della LAit
S.p.A., senza alcun aggravio di costi, la banca dati dei talenti femminili che
si sono contraddistinti nei diversi ambiti;”;
d) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
(Durata in carica)

1. La Consulta resta in carica quattro anni. La Consulta svolge attivit
di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento della nuova
Consulta, da costituirsi entro il termine di novanta giorni dalla data di
decadenza della precedente.”;

e) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo comma, le parole: “l’emancipazione e la liberazione della
donna” sono sostituite dalle seguenti: “il percorso di crescita della donna
attraverso la sua emancipazione e liberazione;”;
2) al quarto comma, le parole: “La partecipazione alle sedute della
consulta è gratuita.” sono sostituite dalle seguenti: “Alle componenti della
Consulta che, autorizzate dalla presidente della Consulta stessa, partecipano
alle iniziative istituzionali proprie della Consulta, è corrisposto il
trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali
appartenenti alla categoria “D”, comprensivo del rimborso delle spese
effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel rispetto della
normativa vigente e, comunque, nei limiti del budget annualmente assegnato.”;

f) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“4 bis
(Organi)

1. Gli organi della Consulta sono:
a) l’assemblea;
b) la presidente;
c) le due vice-presidenti;
d) la tesoriera;
e) l’esecutivo;
f) il comitato delle garanti.”;

g) dopo l’articolo 4 bis è inserito il seguente:
“4 ter
(Assemblea)

1. L’assemblea della Consulta è composta dai componenti effettivi e
supplenti degli organismi di cui all’articolo 4. Ne fanno altresì parte le
consigliere regionali e la consigliera di parità regionale.

2. Tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di voto è riservato
ai soli componenti effettivi della Consulta, o, in loro assenza, ai rispettivi
componenti supplenti.

3. L’assemblea resta in funzione fino alla data di decadenza della
Consulta.

4. L’assemblea è presieduta, fino alla elezione delle componenti
dell’ufficio di presidenza, dalla componente effettiva più anziana.

5. Le sedute dell’assemblea sono valide quando siano presenti la metà più
uno degli organismi in prima convocazione, ed un terzo degli stessi in seconda
convocazione.

6. Le sedute dell’assemblea il cui ordine del giorno preveda l’elezione
degli organi o modifiche al regolamento di cui all’articolo 10 sono valide
quando siano presenti i due terzi degli organismi in prima convocazione, e la
metà più uno degli stessi in seconda convocazione. Dopo la seconda
convocazione è richiesta la presenza del 40 per cento delle componenti.”;

h) dopo l’articolo 4 ter è inserito il seguente:
“4 quater
(Votazioni)

1. In assemblea ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Nessuna
rappresentante può delegare il proprio voto ad un altro organismo.

2. Per l’adozione delle decisioni che non comportino l’elezione degli
organi o le modifiche al regolamento, è richiesta la maggioranza dei voti
delle presenti che si esprimono in modo palese.

3. Per l’elezione della presidente è richiesta la maggioranza dei due
terzi dei voti delle presenti.

4. Per l’elezione delle due vice-presidenti, della tesoriera e del
comitato delle garanti, è richiesta la maggioranza dei voti delle presenti.

5. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti, della
tesoriera e del comitato delle garanti, si procede con votazione a scrutinio
segreto.

6. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti
congiuntamente e della tesoriera, si procede a votazioni separate e
successive. Per l’elezione del comitato delle garanti si procede ad un’unica
votazione.

7. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alle funzioni
di presidente, vice-presidenti e tesoriera delle persone che:
a) siano componenti effettivi della Consulta, purché l’organismo di
appartenenza non sia già rappresentato negli altri organi della Consulta;
b) negli anni immediatamente precedenti, non abbiano ricoperto per più di
due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano.

8. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alla funzione
di garante, delle persone che:
a) siano componenti supplenti della Consulta, purché l’organismo di
appartenenza non sia già rappresentato negli altri organi della Consulta;
b) negli anni immediatamente precedenti non abbiano ricoperto per più di
due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano.

9. Per l’adozione delle modifiche al regolamento di cui all’articolo 10 è
richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti, che si
esprimono in modo palese.”;

i) dopo l’articolo 4 quater è inserito il seguente:
“4 quinquies
(Ufficio di presidenza)

1. L’ufficio di presidenza, composto da una presidente che ne è
responsabile e da due vicepresidenti, è rappresentativo dell’intera assemblea.

2. L’ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta al mese. Le
componenti dell’ufficio di presidenza durano in carica due anni e possono
essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.”;

l) dopo l’articolo 4 quinquies è inserito il seguente:
“4 sexies
(Esecutivo)

1. L’esecutivo è composto da:
a) la presidente e le due vice-presidenti;
b) la tesoriera;
c) le coordinatrici dei gruppi di lavoro.

2. Gli organismi cui appartengono la presidente, le vicepresidenti e la
tesoriera, non hanno diritto ad una ulteriore rappresentanza in esecutivo.

3. Le sedute dell’esecutivo sono valide quando siano presenti la
maggioranza delle componenti. Per l’adozione delle decisioni è richiesto il
voto favorevole, espresso in modo palese, della maggioranza delle presenti.”;

m) dopo l’articolo 4 sexies è inserito il seguente:
“4 septies
(Comitato delle garanti)

1. Il comitato delle garanti è composto da tre persone, scelte tra le
componenti supplenti della Consulta ed appartenenti alle diverse realt
presenti nella medesima.

2. Le componenti del comitato delle garanti durano in carica due anni e
possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.”;

n) dopo l’articolo 4 septies è inserito il seguente:
“4 octies
(Tesoriera)

1. La tesoriera, di concerto con la presidente, nel rispetto dei termini
previsti per il bilancio della Regione, predispone il bilancio preventivo e
consuntivo e, sentito l’esecutivo, li sottopone all’approvazione
dell’assemblea.

2. La tesoriera dura in carica due anni e può essere confermata per un
solo ulteriore mandato consecutivo.”;

o) al primo comma dell’articolo 5, le parole: “attraverso la propria
rappresentante, effettiva o supplente.” sono sostituite dalle
seguenti: “dell’assemblea senza giustificati motivi.”;

p) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: “consiliare competente” sono
inserite le seguenti: “ in materia di pari opportunità”;
2) al terzo comma, le parole: “fino alla scadenza della legislatura” sono
sostituite dalle seguenti: “fino alla data di decadenza della Consulta”;
3) al quarto comma, le parole: “della Giunta” sono sostituite dalle
seguenti: “del Consiglio”;
4) al sesto comma, le parole da: “a rotazione” fino a: “della presente
legge” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ufficio di presidenza”;

q) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: “La Regione chiede il parere
preventivo ed obbligatorio della Consulta sulle proposte di legge e di
deliberazione concernenti le condizioni di pari opportunità ed i finanziamenti
destinati all’attività della Consulta medesima.”;
2) al terzo comma, le parole da: “che deve riportare” fino
a: “minoranza” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ufficio di presidenza,
sentito l’esecutivo”;

r) al primo comma dell’articolo 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
della stessa.”;

s) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2009, è istituito, nell’ambito dell’UPB R11, il capitolo denominato “Spese per
l’attività della Consulta femminile regionale per le pari opportunità”, alla
cui copertura si provvede mediante legge di bilancio.

2. Il capitolo R11503 assume la seguente nuova denominazione: “Compensi,
onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o da privati a favore del
Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spesa
per il funzionamento e per il finanziamento delle iniziative del Comitato
regionale per le comunicazioni.”;

t) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
(Disposizione transitoria)

1. L’articolo 3 bis si applica a decorrere dalla data di costituzione
della nuova Consulta.”.

ARTICOLO 2

(Disposizione transitoria)

1. La Consulta provvede ad adottare le modifiche del regolamento
necessarie ai fini dell’adeguamento alla presente legge, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della stessa. Nelle more dell’adeguamento,
restano in vigore le disposizioni compatibili con la presente legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 09-04-2009 Regione Liguria. Norme per la protezione dell’ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell’attività agricola nel territorio delle cinque terre

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguri ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità e oggetto della legge)

1. La presente legge al fine di assicurare la protezione ed il
miglioramento del paesaggio tradizionale e dell’ambiente prevede aiuti per
interventi di recupero e di mantenimento dell’attività agricola all’interno
del territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre istituito con decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (Istituzione del Parco
nazionale delle Cinque Terre).

2. Gli aiuti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti
agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006 e del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 214 del 9
agosto 2008.

ARTICOLO 2

(Interventi ammissibili)

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall’articolo 1, la
Regione concede aiuti in conto capitale, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1857/2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008, per i seguenti interventi:
a) ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali, nei
limiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1857/2006;
b) investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di
prodotti agricoli di qualità, nei limiti previsti dall’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 1857/2006;
c) investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione di prodotti di qualità, nei
limiti previsti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
800/2008.

2. La Regione concede aiuti per la costruzione, la ristrutturazione e la
manutenzione straordinaria di infrastrutture rurali finalizzate al
miglioramento dell’irrigazione e dei trasporti rurali, ivi comprese strade a
servizio di zone agricole e forestali e impianti di trasporto a fune o su
rotaia.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili all’aiuto solo
se conformi:

a) alle norme del Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre e del
relativo Regolamento del Parco e, in attesa della sua approvazione, alle
misure di salvaguardia di cui al d.P.R. 6 ottobre 1999;
b) alla disciplina del vigente strumento urbanistico comunale, nonché a
quella eventualmente operante in salvaguardia.

4. In ogni caso l’ammissibilità all’aiuto degli interventi di cui ai
commi 1 e 2 è subordinata all’acquisizione del nulla-osta e dei titoli
abilitativi prescritti dalla legislazione statale e regionale in materia di
tutela dei valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali.

ARTICOLO 3

(Beneficiari degli aiuti e intensità degli aiuti erogabili)

1. Gli aiuti per le imprese, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, sono
limitati alle piccole e medie imprese come definite dall’allegato I del
regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera a) “ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali”
sono concessi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile
nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e del 60 per cento della spesa
ammissibile nelle zone diverse da quelle svantaggiate, purchè l’investimento
non comporti un aumento della capacità produttiva dell’azienda, a favore di:
a) enti pubblici;
b) aziende agricole singole o associate iscritte al registro delle
imprese e con partita IVA;
c) proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei
fondi interessati.

3. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera b) “investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione
di prodotti agricoli di qualità” sono concessi a favore di imprese agricole
singole e associate iscritte al registro delle imprese e dotate di partita
IVA, nei limiti delle seguenti intensità:
a) 60 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate nelle zone
svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e
condotte da giovani agricoltori di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n.
1698/2005;
b) 50 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone
diverse dalle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n.
1698/2005 e condotte da giovani agricoltori di cui all’articolo 22 del
regolamento (CE) n. 1698/2005, ovvero per le imprese situate in zone
svantaggiate e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati
dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
c) 40 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone
diverse dalle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n.
1698/2005 e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati dall’articolo
22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può
superare 400.000,00 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o
500.000,00 euro se l’azienda si trova in una zona svantaggiata di cui
all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera c) “investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione dei prodotti di
qualità” possono essere concessi fino a un massimo del 40 per cento della
spesa ammissibile, a favore di imprese che trasformano e commercializzano
prodotti agricoli.

6. Il sostegno per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma
2 “costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
infrastrutture rurali” possono essere concessi solo se le relative
infrastrutture sono poste al servizio di una pluralità di terreni agricoli e
forestali. Gli aiuti sono concessi, nella misura massima del 95 per cento
della spesa ammissibile, a favore di:
a) consorzi di miglioramento fondiario;
b) cooperative agricole;
c) altre forme associative legalmente costituite e composte in
prevalenza da imprenditori agricoli e forestali o proprietari di terreni
agricoli e forestali. Inoltre, gli aiuti sono limitati alla parte di uso
pubblico dell’infrastruttura, eccettuati i collegamenti di esclusiva
pertinenza di singoli utenti;
d) enti pubblici.

7. Le spese ammissibili agli aiuti di cui all’articolo 2 sono limitate:
a) ai costi effettivamente sostenuti relativi al ripristino dei muri a
secco per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
b) alla costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili, escluso
l’acquisto del terreno, per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), e comma 2;
c) all’acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e
attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro
valore di mercato. Altri eventuali costi connessi al contratto di
compravendita o leasing (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento
degli interessi, spese generali, oneri assicurativi e altre spese) non
costituiscono spese ammissibili per gli interventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), e comma 2;
d) alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere b) e c)
del presente comma, come onorari di consulenti, studi di fattibilità,
acquisizione di brevetti e licenze per gli interventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), e comma 2.

ARTICOLO 4

(Esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono svolte
dalla Regione, che può avvalersi di altri enti pubblici, tramite apposita
convenzione a titolo non oneroso.

ARTICOLO 5

(Concessione degli aiuti)

1. Gli aiuti possono essere concessi solo per investimenti intrapresi
dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in
conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006 e del regolamento (CE) n.
800/2008 e la Commissione ha accusato ricevuta dell’avvenuta trasmissione
della sintesi dei regimi di aiuto di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1857/2006 e ha pubblicato il relativo numero di
identificazione sul proprio sito Internet;
b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alla
Regione o agli enti di cui all’articolo 4;
c) la domanda è stata dichiarata ammissibile dalla Regione o
dagli enti di cui all’articolo 4, tramite un atto amministrativo da cui
risulti l’importo dell’aiuto concesso e la disponibilità dei relativi fondi
sul bilancio.

2. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1, lettera c),
stabilisce il termine entro il quale l’intervento deve essere realizzato, che
non deve essere superiore a un anno e deve essere rapportato alla consistenza
dell’intervento. Può essere concessa una sola proroga di durata non superiore
a un anno, comunque nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31
della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge
finanziaria 2008), in quanto applicabile.

3. In caso di inosservanza dei termini per la realizzazione
dell’intervento, la Regione o gli enti di cui all’articolo 4 revocano l’aiuto
e provvedono al relativo recupero nelle forme previste dalla legge.

4. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri
aiuti previsti per le medesime finalità attraverso altre norme o programmi in
vigore.

ARTICOLO 6

(Vigenza del regime di aiuto)

1. I regimi di aiuti istituiti con il presente provvedimento vigono sino
al 30 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1857/2006
e dagli articoli 44 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

ARTICOLO 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante:
a) utilizzo ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro
100.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di
conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 2008;
b) iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza all’U.P.B.
13.201 “Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture agricole” dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.

ARTICOLO 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, fatto salvo quanto disposto al comma 2, entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’avvenuto esperimento degli adempimenti di cui all’articolo 20,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 con particolare riferimento
alla pubblicazione sul sito Internet della Commissione europea del numero di
identificazione della sintesi dei regimi di aiuto.

2. Gli effetti di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, decorreranno
dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della
Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88 del Trattato
istitutivo.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 12 del 14-07-2009 Regione Lombardia. Mutamento della denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, in quella di Rivanazzano Terme

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 28
del 13 luglio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 15 luglio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Mutamento della denominazione)

1. La denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, è
mutata in quella di Rivanazzano Terme.

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