DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Maropati.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 29 del 5-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Maropati (Reggio
Calabria) ed il sindaco nella persona del sig. Vincenzo Gallizzi;
Vista la sentenza del Tribunale civile di Palmi in data 25 agosto-7
settembre 2009, confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria
con decisione del 3 dicembre 2009, dichiarativa della ineleggibilita’
e della conseguente decadenza del sindaco dalla carica;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma l, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Maropati (Reggio Calabria) e’ sciolto.
Dato a Roma, addi’ 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-05&task=dettaglio&numgu=29&redaz=10A01362&tmstp=1265704030469

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2010 Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna, in Serravalle Scrivia

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 30 del 6-2-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento
Ecolibarna, sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonche’, da
ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
febbraio 2009, con il quale il predetto stato d’emergenza e’ stato
prorogato fino al 31 gennaio 2010;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di
Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari
per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi
ubicati nel medesimo stabilimento;
Considerato, altresi’, che permane la necessita’ di tutela della
salute pubblica e dell’ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla
mancata messa in sicurezza dell’enorme massa di rifiuti industriali
pericolosi presenti nell’area dello stabilimento Ecolibarna;

Viste le note in data 10 dicembre 2009 e 19 gennaio 2010 con cui il
Commissario delegato ha rappresentato l’esigenza di prorogare lo
stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle
attivita’ finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in
essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi
nello stabilimento Ecolibarna, sito in Serravalle Scrivia
(Alessandria);
Visti gli ordini del giorno n. 9/2936-A/47 e n. 9/02936-A/36
approvati dalla Camera dei deputati nella seduta n. 259 del 16
dicembre 2009 con i quali il Governo si impegna a valutare
l’opportunita’ di adottare le opportune iniziative volte a prorogare
lo stato di emergenza per consentire la prosecuzione degli interventi
commissariali programmati;

Tenuto conto della oggettiva necessita’, allo stato, di realizzare
il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in
deroga alla normativa ambientale;
Vista la nota in data 29 dicembre 2009 della Regione Piemonte;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato d’emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 luglio 2010, lo stato di emergenza
in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento
Ecolibarna, sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Reggio Calabria, 28 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-06&task=dettaglio&numgu=30&redaz=10A01412&tmstp=1265704795734

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 13 agosto 2009, n. 19 Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 6 del 6-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 67
del 18 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le leggi ed i regolamenti regionali di
cui all’elenco allegato alla presente legge.
2. Le leggi ed i regolamenti regionali di cui al comma 1
continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per
l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi
regionali medesime.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 13 agosto 2009

GALAN

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-06&task=dettaglio&numgu=6&redaz=009R0650&tmstp=1265708968146

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2010, n. 10 Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 35 del 12-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di assise, al fine di prevenire le difficolta’ pratiche conseguenti ai recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di attribuzione della competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato; Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di modificare la disciplina sulla competenza della corte d’assise e dei tribunali, al fine di consentire una migliore organizzazione dell’amministrazione della giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche in materia di competenza della corte di assise 1. All’articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole: «di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall’articolo 630, primo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati»; b) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente: «d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall’articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).». 2. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata gia’ esercitata l’azione penale.

Art. 2 Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati 1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e’ competente il tribunale, anche nell’ipotesi in cui sia stata gia’ esercitata l’azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d’assise.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si
provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-12&task=dettaglio&numgu=35&redaz=010G0032&tmstp=1266392473317