LEGGE 23 dicembre 2009, n. 204 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 18-1-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli
Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, con la correzione
risultante dal processo verbale del 2 settembre 2009.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 10 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Intese intergovernative 1. Ai fini dell’esecuzione di quanto previsto dall’articolo 5 dell’Accordo di cui all’articolo 1, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 4 Copertura finanziaria 1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa di euro 8.510 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1500):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal
Ministro della difesa (La Russa) il 3 aprile 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 21 aprile 2009 con pareri delle commissioni 1ª,
4ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 29 aprile 2009 e l’11 giugno
2009.
Esaminato in aula ed approvato, con modficazioni, il 24 giugno
2009.
Camera dei deputati (atto n. 2552):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in
sede referente, il 6 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, IV,
V e X.
Esaminato dalla III commissione il 1º, 7, 14 e 21 ottobre 2009.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2009 ed approvato, con
modificazioni, il 28 ottobre 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1500-B):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in
sede referente, il 3 novembre 2009 con pareri delle commissioni 4ª e
5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 29 aprile 2009 e l’11 giugno
2009.
Esaminato in aula ed approvato il 26 novembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=010G0007&tmstp=1263890662895

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 18 del 23-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana
nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del
mese di gennaio 2010 sono state colpite da un’eccezionale ondata di
maltempo caratterizzata da abbondanti precipitazioni superiori alla
media stagionale;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici
hanno causato gravi difficolta’ al tessuto economico e sociale delle
zone interessate, interruzioni di collegamenti viari, fenomeni di
dissesto idraulico, idrico ed ambientale, con conseguenti danni a
strutture pubbliche e private, nonche’ a porti commerciali e
turistici ed alle strutture di difesa della costa;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento
hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumita’
delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre
in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave
situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e
poteri straordinari;
Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di
cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Viste le richieste del 27 e del 29 dicembre 2009 del Presidente
della regione Emilia-Romagna, del 28 dicembre 2009 del Presidente
della regione Toscana e del 28 dicembre 2009 e 4 gennaio 2010 del
Presidente della regione Liguria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa e’ dichiarato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza per gli eccezionali
eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna,
Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei
primi giorni del mese di gennaio 2010.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=18&redaz=10A00602&tmstp=1264406389141

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 3 Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 26-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per fare fronte alle crescenti criticita’ del sistema di
approvvigionamento di energia elettrica e all’inadeguatezza degli
attuali strumenti per la gestione in sicurezza del fabbisogno
elettrico sul territorio delle isole maggiori, e, nelle more della
realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente,
nonche’ del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e
il continente, di potenziare le infrastrutture di interconnessione
con l’estero nella forma di «interconnector»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole
maggiori

1. E’ istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo
servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di
Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita’,
affidabilita’ e continuita’, la possibilita’ di ridurre la domanda
elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni
impartite dalla societa’ Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di
gestione del sistema elettrico nazionale.
2. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas con propri
provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che
agisce in forza delle attribuzioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni
del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e
criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con
potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una
soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione
istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di
disponibilita’, affidabilita’ e continuita’ comunicati da Terna; tali
soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall’obbligo
di fornire il servizio per l’intero periodo triennale, pena la
corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di
mancato adempimento dell’obbligo qualora l’inadempimento intervenga
nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non
superiore all’intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non e’ superiore al doppio del
prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorita’ 15 dicembre
2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilita’
istantanea;
d) le quantita’ massime richieste tramite procedura
concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW
in Sardegna.
3. La prestazione del servizio di cui al presente articolo e’
incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilita’ e
con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento
del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei
relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente
assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che
prestano il servizio di cui al presente articolo non possono
avvalersi delle misure di cui all’articolo 32, comma 6, della legge
23 luglio 2009, n. 99.

Art. 2 Estensione della capacita’ di interconnessione di cui all’articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99 1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacita’ di interconnessione con l’estero di cui all’articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell’aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento e’ comunque non superiore a 500 MW. 2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli interconnector che realizzano l’incremento di capacita’ di interconnessione di cui al comma 1, nonche’ alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure gia’ esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori. 3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un’assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalita’ definiti dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell’incremento della capacita’ di interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all’articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementali. 4. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformita’ alle disposizioni del presente articolo.

Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-26&task=dettaglio&numgu=20&redaz=010G0014&tmstp=1265007381626

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell’inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis -Iglesiente e del Guspinese della Regione autonoma della Sardegna.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre 2007, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 31 dicembre 2009, in relazione alla grave
situazione determinatasi in conseguenza dell’inquinamento delle aree
minerarie dismesse del Sulcis – Iglesiente e del Guspinese della
Regione autonoma della Sardegna;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota del Presidente della Regione autonoma della Sardegna
– commissario delegato del 25 novembre 2009 con la quale si chiede
una proroga dello stato d’emergenza;
Considerato che solo in data 9 luglio 2009 si sono rese disponibili
le prime risorse finanziarie, pari a euro 9.500.000,00 finalizzate a
realizzare gli interventi prioritari per la bonifica delle aree
minerarie dismesse;
Considerato, altresi’, che sono ancora in corso le attivita’
finalizzate all’individuazione di regole certe per la bonifica delle
aree minerarie dismesse non contemplate in alcuna normativa nazionale
e comunitaria;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Ravvisata la necessita’ di mantenere l’assetto straordinario e
derogatorio che consente di ricorrere a procedure accelerate per il
concreto ed indispensabile avvio delle opere di risanamento, tenuto
conto della complessita’ della progettazione degli interventi e delle
relative fasi di approvazione;
Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
proroga dello stato di emergenza;
Sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in
conseguenza dell’inquinamento delle aree minerarie dismesse del
Sulcis – Iglesiente e del Guspinese della Regione autonoma della
Sardegna.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=10A00837&tmstp=1265008577851