Tribunale di Treviso – Sezione I civile – Sentenza 26 maggio 2016 n. 1406

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE PRIMA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Daniela RONZANI Presidente

Dott.ssa Laura CECCON Giudice rel.

Dott. Alberto BARBAZZA Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 228/13 R.G., avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE, e vertente

tra

RO.AL., rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo dall’avv. Ma.To. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso – Via (…)

RICORRENTE

e

FA.RA., rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione e risposta, dagli avv.ti Mi.Be. e St.Mu. ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Treviso – Viale (…)

RESISTENTE
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.13 Ro.Al. esponeva:
a) che in data 20.05.1995 aveva contratto matrimonio con Fa.Ra.;

b) che dall’unione erano nati due figli: Mi. in data (…) e Ca.

il (…);

c) che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati, per causa imputabile al marito, che nel 2012, avendo intrapreso una relazione extraconiugale, aveva abbandonato la casa coniugale per andare a vivere con la nuova compagna, peraltro senza lasciare alcun recapito, ed aveva cessato di contribuire economicamente ai bisogni della famiglia.

Chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione, con richiesta di addebito al marito, l’affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso di sé e previsione di visite padre – figli esclusivamente presso la casa coniugale, l’assegnazione di tale abitazione con i relativi, arredi, l’imposizione a carico del marito di un contributo al mantenimento dei figli nella misura di Euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché del pagamento della rate residue del mutuo contratto dai coniugi nel 2009.

Si costituiva Fa.Ra., che aderiva alla richiesta di separazione, contestando tuttavia la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito. Aderiva altresì alla richiesta di assegnazione della casa coniugale alla moglie, contestando invece che gli incontri con i figli dovessero avvenire presso tale abitazione. Rappresentava infine che, dovendo sostenere spese mensili elevate, per far fronte al rimborso di finanziamenti che erano stati contratti perfar fronte ai bisogni della famigli e dovendo provvedere anche al mantenimento della figlia nata dalla sua nuova relazione, il contributo massimo che era in grado di versare per il mantenimento dei figli era pari ad Euro 100,00 per ciascuna figlio.

I coniugi comparivano dinanzi al Presidente che esperiva un infruttuoso tentativo di conciliazione e, all’esito, poneva a carico del marito il versamento di un contributo di mantenimento in favore dei figli di Euro 500,00 mensili. La causa proseguiva quindi dinanzi al GI, senza compimento di alcuna ulteriore attività processuale da parte del convenuto, avendo i suoi legali rinunciato al mandato in data 17.09.13 e non avendo egli provveduto a nuova nomina.

La causa, istruita in via documentale e attraverso l’assunzione di prove orali, veniva quindi rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni in epigrafe riportate.

La domanda di separazione personale formulata dai coniugi merita accoglimento, considerato che la stessa è stata avanzata concordemente e che la constatata loro indisponibilità ad una riconciliazione dimostra che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai diventata impossibile.

Ciò posto, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è fondata.

Come esposto in premessa, Ro.Al. contesta al marito tanto la violazione del dovere difedeltà, quanto l’essere egli venuto meno agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della famiglia, violazioni alle quali ella ricollega causalmente la disgregazione dell’unione coniugale.

Quanto al primo aspetto, va osservato che “in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 16859/15). Nel caso in esame, la

circostanza che nell’anno 2012 il marito abbia intrapreso una stabile relazione con un’altra donna e che abbia per questo lasciato la casa coniugale non è contestata.

Sostiene tuttavia Fa.Ra. che il rapporto coniugale fosse già entrato in crisi molti anni prima, tanto da essere da tempo venuta meno ogni forma di intimità trai coniugi.

Quanto dedotto dal resistente è rimasto però del tutto privo di riscontro, non essendo stata offerta dal convenuto, che ne era invece onerato secondo il richiamo giurisprudenziale sopra citato, alcuna prova sul punto (come si è evidenziato, infatti, nessuna ulteriore attività processuale è stata svolta da quest’ultimo dopo la comparizione in sede presidenziale).

Sussiste quindi la dedotta violazione dell’obbligo di fedeltà che, per la sua intrinseca gravità e in mancanza di riscontro della dedotta sussistenza di una pregressa crisi matrimoniale, giustifica l’accoglimento della domanda di addebito, rendendo superfluo l’esame dell’ulteriore motivo prospettato dalla ricorrente. Vi è invece accordo tra le parti sull’assegnazione della casa coniugale alla moglie, sull’affidamento condiviso della prole, affidamento che, essendo Mi. divenuto maggiorenne in pendenza di giudizio, riguarda oramai solo la figlia Ca., e sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative ai figli.

Come già rilevato in sede presidenziale, non si ravvisano ragioni per disporre che gli incontri con la figlia, oramai quattordicenne, avvengano in forma protetta presso l’abitazione coniugale e pertanto vengono in questa sede integralmente confermati i provvedimenti già adottati sul punto in viaprovvisoria.

Parimenti, ritiene il collegio che debbano essere confermati i provvedimenti in quella sede assunti quanto alla misura del contributo di mantenimento ordinario dei figli (è stato prospettato infatti che Mi., pur maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente e tale affermazione non ha formato oggetto di contestazione da parte del convenuto, che si è, di fatto, disinteressato delle sorti del giudizio).

Come già rilevato in sede presidenziale, il convenuto, il cui reddito mensile, anche all’attualità (come risulta dalle più recenti dichiarazioni dei redditi acquisite ex art. 213 c.p.c.) ammonta a circa 2.000,00 Euro, ha dedotto, ma a fronte della contestazione avversaria non ha provato, che i debiti gravanti sulla busta paga in forma di trattenute fossero stati contratti per far fronte ai bisogni della famiglia. Si rileva peraltro che uno di tali debiti è nel frattempo venuto a scadenza e pertanto, anche tenendo conto delle spese per affitto e di mantenimento della figlia nata dalla nuova relazione, considerato il contributo economico che egli verosimilmente riceve dalla convivenza con la nuova compagna, risulta congruo confermare la misura del contributo al mantenimento in Euro 250,00 mensili per ciascuno dei figli, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dall’anno successivoall’adozione dei provvedimenti provvisori (e quindi dal giugno 2014).

Del tutto inammissibile invece, come già rilevato in sede presidenziale, la richiesta formulata dalla ricorrente di imposizione a carico del marito del pagamento integrale della rata del mutuo contratto congiuntamente dai coniugi. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza. Liquidazione come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, atteso che l’attività difensiva si è esaurita in data successiva alla sua entrata in vigore.

P .Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

– dichiara la separazione personale tra i coniugi Ro.Al. e Fa.Ra., coniugati in san Biagio di Callalta il 20.05.1995, matrimonio trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, Serie A, anno 1995, ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile ove è stato registrato l’atto di procedere alle prescritte annotazioni;

– addebita la separazione a Fa.Ra.;

– affida la figlia minore Ca. in via condivisa ad entrambi i genitori, disponendo che la stessa abbia collocazione prevalente presso la madre;

– il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal sabato alleore 14.00 alla domenica alle ore 20.00, nonché il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 nella settimana in cui la terrà con sé nel fine settimana; martedì e giovedì dalla 18.00 alle 20.00 nella settimana in cui non la terrà con sé nel fine settimana; per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando i periodi dal 23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 7 gennaio; per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando i periodi da venerdì a domenica e da lunedì a mercoledì;

– assegna la casa coniugale, con i relativi arredi, alla moglie, affinché vi abiti con i figli;

– pone a carico di Fa.Ra. il pagamento in favore della moglie della somma mensile di Euro 500,00 (250,00 Euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal giugno 2014, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Mi. e Ca.;

– pone a carico dei coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche (tasse di iscrizione, rette, libri di testo, gite scolastiche di istruzione) e sportive (costi per l’iscrizione all’attività sportiva e relativa attrezzatura), da concordarsi previamente, salvi i casi di urgenza;

– dichiara inammissibile la domanda relativa al pagamento delle rate residuedel mutuo contratto dai coniugi;

– condanna Fa.Ra. alla rifusione delle spese di lite in favore di Ro.Al., che liquida in Euro 100,00 per spese ed Euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Treviso il 24 maggio 2016. Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2016.