CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2016, n. 17623 Tributi – TARSU – Garage privato – Esclusione da imposizione – Necessaria preventiva e apposita dichiarazione di inidoneità alla produzione dei rifiuti

Fatto e diritto

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il Comune di Catania propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, con la quale – in controversia concernente avviso di accertamento per omessa dichiarazione e pagamento da parte del contribuente P. G. di Tarsu per l’anno 2002, in relazione all’immobile in proprietà di detto contribuente sito in Catania e destinato a “rimessa di veicoli” – è stato rigettato l’appello del Comune di Catania avverso la sentenza […] della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso in impugnazione, sicché il provvedimento e risultato integralmente annullato. La sentenza impugnata ha ritenuto che – attesa la non contestata destinazione dell’immobile qui in questione ed atteso che l’art. 62 del D.Lgs.507/1993 prevede esplicitamente i casi di esclusione dal pagamento della tassa per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la produzione di rifiuti, per la natura stessa delle superfici o per il loro particolare uso o per l’obiettiva condizione di inutilizzabilità immediata, a condizione che le circostanze presupposto della esclusione siano dedotte nella denuncia originaria e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi – “tale condizione ….è stata attestata dallo stesso comune di Catania che, in seno all’accertamento, attribuisce esplicitamente al locale di che trattasi la destinazione di garage privato, tipologia di immobile per la quale “si deve concludere che la capacità produttiva di rifiuti è inesistente ….atteso che in un garage e ipotizzabile una presenza umana sporadica”… sicché “l’uomo non avrebbe neppure il tempo o la opportunità di produrre rifiuti”. L’Amministrazione comunale ha proposto ricorso affidandolo a due motivi. La parte contribuente non si e difesa”. […]

“Con il primo motivo di impugnazione (intestato sia alla violazione degli art.62 e 63 del D.Lgs.507/1993, nonché alla violazione degli art. 70, 71 e 73 dello stesso D.Lgs.) la parte ricorrente si duole della pronuncia del giudice di appello per avere quello sostanzialmente finito per affermare che le condizioni di esclusione operano automaticamente ed in ragione della sola destinazione funzionale dell’immobile (nella specie ad autorimessa), senza che vi sia anche la necessità di dare la prova positiva della concreta sussistenza di dette condizioni, nel mentre la disciplina di legge richiede una previa ed apposita dichiarazione di inidoneità alla produzione dei rifiuti onde consentire lo specifico accertamento della ragione che esclude la sottoposizione a tassazione. Il motivo in esame appare fondato e da accogliersi. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale e l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zo0ne del territorio comunale (ex multis, Cass, nn. 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011). Ne deriva che sarebbe spettato al giudice del merito acclarare se – in concreto- la parte contribuente avesse dimostrato adeguatamente i presupposti fattuali per poter beneficiare delle citate disposizioni di esclusione dall’assoggettamento al tributo, senza limitarsi a dare atto che detta prova doveva considerarsi raggiunta in considerazione del solo presupposto della peculiare destinazione funzionale dell’immobile (ad autorimessa), e perciò in virtù del fallace assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per se, improduttivo di rifiuti solidi urbani. Assunto che si palesa in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole “aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni”, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei “locali e delle aree ” di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato. Alla luce di tali considerazioni, non resta che concludere che la pronuncia appellata merita la cassazione, sicché la causa va restituita al giudice del merito affinché quest’ultimo torni ad esaminare la questione controversa sulla scorta dei principi dianzi messi in evidenza.. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, con assorbimento del residuo”.

Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; che la causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/VI/16 dell’11 Luglio ’16;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo, per tutte le ragioni sopra indicare nella relazione stessa;

considerato che da tutto ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello riguardo alla censura accolta con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinché la lite, dopo nuovo esame, sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati;

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Sicilia, sez. Catania, in diversa composizione.

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Cassazione penale, sez. VI, 29 maggio 2013, n. 23326