LEGGE 9 agosto 2013, n. 100 Ratifica ed esecuzione del Protocollo d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia…

…dell’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e
la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia,
dell’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita
il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi
il 12 settembre 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 11 del Protocollo
stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli
articoli 5 e 7 del Protocollo di cui all’articolo 1, valutati in euro
2.260 a decorrere dall’anno 2013, e dalle rimanenti spese di cui agli
articoli 3 e 8 del medesimo Protocollo, pari a euro 2.313.000 a
decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 5 e
7 del Protocollo di cui all’articolo 1 della presente legge, il
Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare provvedono al monitoraggio dei
relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e
delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1,
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle
spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e,
comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si
intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un
ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui
all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 9 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonino, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 30 ottobre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 novembre 2013, n. 140 Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 recante:

…sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale" limitatamente agli acciai inossidabili.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2010, n.
258, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della
sanita’ 21 marzo 1973 limitatamente agli acciai inossidabili;
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento del decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 sulla base delle richieste
avanzate dalle aziende interessate;
Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni del decreto
del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 relativamente
all’accertamento dell’idoneita’ degli oggetti in acciaio
inossidabile;
Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa
all’abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli
acciai inossidabili;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita’ che si e’ espresso nella
seduta del 19 febbraio 2013;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea
effettuata in data 22 febbraio 2013 ai sensi della direttiva
98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 aprile 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 9 agosto 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L’articolo 37 del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo
1973 e’ sostituito come segue:
«Art. 37. – L’idoneita’ degli oggetti in acciaio inossidabile a
venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita’
indicate nella sezione 1 dell’allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel,
ove richiesto, con le modalita’ indicate nella sezione 2, punti 3 e
5, dell’allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove
richiesto, con le modalita’ indicate nella sezione 2, punto 10,
dell’allegato IV.
Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della
migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi
di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo
«attacco».
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con
qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita’ puo’ essere
basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute piu’ severe tra
quelle previste nella sezione 1 dell’allegato IV:
per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente:
soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40
°C;
per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a
temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per
cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con
determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica
del cromo, del nichel e del manganese sul liquido di cessione
proveniente dal terzo «attacco».
Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione
specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu’ di 0,1 ppm;
nichel, non piu’ di 0,1 ppm; manganese, non piu’ di 0,1 ppm.».

Art. 2

1. L’allegato II, sezione 6: «Acciai inossidabili» del decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 e’ sostituito dall’allegato I al
presente decreto.

2. Nell’allegato IV, sezione 2: «Determinazione della migrazione
specifica» del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 3 e’ sostituito come segue:
«3. Cromo trivalente.
La determinazione del cromo (trivalente) viene effettuata sul
liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento
atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti,
adattando le modalita’ operative (concentrazione o diluizione) alla
particolare sensibilita’ dello strumento disponibile.»;
b) il punto 5 e’ sostituito come segue:
«5. Nichel.
La determinazione del nichel viene effettuata sul liquido di
cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra
tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le
modalita’ operative (concentrazione o diluizione) alla particolare
sensibilita’ dello strumento disponibile.»;
c) il punto 10 e’ sostituito come segue:
«10. Manganese.
La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di
cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra
tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le
modalita’ operative (concentrazione o diluizione) alla particolare
sensibilita’ dello strumento disponibile.».

Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano
agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o
commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia
ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari
dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente
dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche’
garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.

Art. 4

1. E’ abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 2010, n. 258,
citato in premessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 novembre 2013

Il Ministro della salute: Lorenzin

Visto, Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro registro n. 14, foglio n. 394

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2014, n. 2 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni…

…internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, recante proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Europa

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 40.761.553 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n.
114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n.
135, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 136.667 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 2.955.665 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 1, comma 17, del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 721.660 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
dell’Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 61.490 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 131.738 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
(UNFICYP), di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 8.722.998 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

Art. 2

Asia

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 235.156.497 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 9.056.445 per la proroga dell’impiego
di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar
e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di
cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n.
114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n.
135.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 352.579 per l’impiego di personale
appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto
sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli
Emirati Arabi Uniti.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 81.523.934 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unita’ navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l’impiego di personale
militare in attivita’ di addestramento delle forze armate libanesi.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 1.216.652 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e
per l’impiego di personale militare in attivita’ di addestramento
delle forze di sicurezza palestinesi.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 60.105 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre
2013, n. 135.
7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 63.240 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui
all’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 185.495 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

Art. 3

Africa

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 5.118.845 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission
in Libya (EUBAM Libya), e dell’impiego di personale militare in
attivita’ di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui
all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 132.380 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
dell’Unione europea in Libia, denominata European Union Border
Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all’articolo 1,
comma 20, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle
unita’ navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo
svolgimento di attivita’ addestrativa del personale della Guardia
costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il
Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno
dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di
cui all’articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n.
114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n.
135.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 25.124.097 per la proroga della
partecipazione di personale militare all’operazione militare
dell’Unione europea denominata Atalanta e all’operazione della NATO
denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui
all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 7.062.139 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione
europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonche’ nell’ambito
delle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional
maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano
occidentale, di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135, e per l’impiego di personale militare in
attivita’ di addestramento delle forze di polizia somale.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 1.337.010 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell’Unione
europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui
all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

Art. 4

Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione
civile-militare, cessioni

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 117.163.246 per la stipulazione dei
contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di
infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al
presente decreto.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 7.000.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all’AISE dall’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita’ della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e’
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno
2014, la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita’ generale dello Stato, disposti nei casi
di necessita’ e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto,
entro il limite di euro 1.200.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in
Libano, euro 20.000 nei Balcani, euro 65.000 nel Corno d’Africa, euro
100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.
4. Il Ministero della difesa e’ autorizzato, per l’anno 2014, a
effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di
vestiario ed equipaggiamento. Per le finalita’ di cui alla presente
lettera, e’ autorizzata la spesa di euro 805.000;
b) alla Repubblica Islamica dell’Afghanistan: materiali e
attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteonivologico;
c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA;
d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.

Art. 5

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l’articolo 3, commi da 1, alinea, a
9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l’articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L’indennita’ di missione, di cui all’articolo 3, comma 1,
alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e’ corrisposta nella
misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto
e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito
elencate, l’indennita’ di missione di cui al comma 2 e’ calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni
Unite, nonche’ il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in
Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell’ambito delle missioni per il contrasto della pirateria,
per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla
Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM
Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell’Unione europea per la
Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano
indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica
del Congo;
e) nell’ambito della missione EUBAM Libya, per il personale
impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all’articolo 1,
comma 6, e 3, comma 4, del presente decreto e all’articolo 5, comma
2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso
forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario
sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui
all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al
personale di cui all’articolo 1791, commi 1 e 2, del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e’ attribuito nella
misura di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007.

Art. 6

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche’
al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4, commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 7

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita’, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l’anticipazione di una somma non superiore alla meta’ delle
spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo
stanziamento di cui all’articolo 11, comma 1.

Art. 8

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 34.700.000, ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n.
147 (legge di stabilita’ 2014), per iniziative di cooperazione volte
a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati,
nonche’ a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud
Sudan e Paesi ad essi limitrofi.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 700.000 per la realizzazione di
programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7
marzo 2001, n. 58.

Art. 9

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 1.110.160 per interventi volti a
sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di
fragilita’, di conflitto o post-conflitto.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei
processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa
sub-sahariana e in America centrale, ad integrazione degli
stanziamenti per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione
finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della
NATO, nonche’ per contributi allo UN Staff college di Torino,
all’Unione per il Mediterraneo e al segretariato dello IAI.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 2.618.406 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle
dell’OSCE e di altre organizzazioni internazionali.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 12.742.128 per interventi operativi di
emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli
interessi italiani all’estero.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 11.500.000 per il finanziamento del
fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari
esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di
sicurezza, in alloggi provvisori.
7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, la spesa di euro 1.369.262 per l’invio in missione o in
viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in
aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, nonche’ per le spese di
funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto
del personale del Ministero degli affari esteri inviato in localita’
dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare.
8. E’ autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n.
182, per la partecipazione dell’Italia alla ristrutturazione del
Quartier Generale della NATO in Bruxelles. Al relativo onere, pari a
euro 11.647.276 per l’anno 2014 e a euro 34.665.051 per l’anno 2015,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni
2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
9. Sono autorizzate, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, le
attivita’, incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al
paragrafo 10 della predetta risoluzione, specificate nelle pertinenti
decisioni del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione per la
Proibizione delle Armi Chimiche. All’attuazione del presente comma si
provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente.

Art. 10

Regime degli interventi

1. Nell’ambito degli stanziamenti, per le finalita’ e nei limiti
temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui
all’articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2013, n. 12, nonche’ all’articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all’articolo
7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono
convalidati gli atti adottati, le attivita’ svolte e le prestazioni
gia’ effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto.
3. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo la parola «passiva» sono inserite le seguenti: «, anche
informatica,».

Art. 11

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso
il comma 8, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l’anno 2014,
si provvede:
a) quanto a euro 613.978.095, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e
integrazioni;
b) quanto a euro 5.100.996, mediante riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 gennaio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonino, Ministro degli affari esteri

Mauro, Ministro della difesa

Alfano, Ministro dell’interno

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.