DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 Jobs Act,

Il testo integrale del Decreto Legge 34/2014 contenuto nel più ampio Jobs Act presentato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi lo scorso 12 marzo entra in vigore il 21 marzo,

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
(GU n.66 del 20-3-2014) Vigente al: 21-3-2014
Capo I
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di semplificare le modalita’ attraverso cui viene favorito l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarita’ contributiva;
Ritenuta, in fine, la straordinaria necessita’ ed urgenza di individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarieta’ che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro, nonche’ di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalita’;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1 Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non puo’ eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti e’ sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
2) il comma 1-bis e’ abrogato;
3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. L’apposizione del termine di cui al comma 1 e’ priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».
2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».
Art. 2 Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;
2) al comma 1, la lettera i) e’ abrogata;
3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
b) all’articolo 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e’ riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche’ delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;
c) all’articolo 4, al comma 3, le parole: «, e’ integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, puo’ essere integrata,».
2. All’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e’ abrogato.
Capo II
Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarita’ contributiva e di contratti di solidarieta’
Art. 3 Elenco anagrafico dei lavoratori
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».
Art. 4 Semplificazioni in materia di documento di regolarita’ contributiva
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalita’ esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita’ contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validita’ di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarita’, i contenuti e le modalita’ della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e’ ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita’ di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita’, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo’ essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita’ contributiva.
5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5 Contratti di solidarieta’
1. All’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall’anno 2014, e’ pari ad euro 15 milioni annui.».
Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 20 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 gennaio 2014, n. 30 Regolamento recante modifiche alla disciplina dell’attivita’ delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di…

…e dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante Nuovo codice della strada, ed
in particolare gli articoli 116 e 123 concernenti, rispettivamente,
le patenti per la guida dei veicoli a motore e l’attivita’ di
autoscuole;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida, ed in particolare l’articolo 28 concernente
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti,
nonche’ l’allegato II, lettera B, concernente i criteri minimi che
devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le
prove di capacita’ e comportamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10
aprile 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE
concernente le patenti di guida;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali ed, in particolare, l’articolo 105, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317, recante la disciplina dell’attivita’ delle
autoscuole;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30
gennaio 2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle
cognizioni e di verifica delle capacita’ e dei comportamenti per il
conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE" ed in particolare l’articolo 6, comma 1,
lettere b) e c);
Considerata la necessita’ di adeguare la disciplina posta dal
citato articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 alle nuove
disposizioni in materia di cui al predetto allegato II, lettera B,
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di adeguare le ulteriori disposizioni del decreto 17
maggio 1995, n. 317, alle modifiche apportate all’articolo 123 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, nella misura strettamente necessaria a garantire la
piena e coerente efficacia delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni ed in
un’ottica piu’ coerente con la liberalizzazione del settore
intervenuta ad opera del citato decreto-legge, rinviando ad un
successivo decreto la disciplina degli ulteriori profili
dell’attivita’ di autoscuola;
Ritenuto altresi’ di dettare nuove disposizioni transitorie in
materia di disciplina dell’attivita’ delle autoscuole, al fine di
definire regimi transitori pregressi di cui all’articolo 14 del
decreto 17 maggio 1995, n. 317;
Visto, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il regolamento recante
la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione
di insegnanti e di istruttori di autoscuola;
Ritenuto di modificare gli articoli 4 e 10 del sopracitato decreto
26 gennaio 2011, n. 17, relativi alla formazione periodica degli
insegnanti e degli istruttori ed alla estensione dell’abilitazione;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, rep.
Atti n. 81/CU del 24 luglio 2013, condizionato all’accoglimento della
richiesta delle Regioni di eliminare all’articolo 11, comma 1, la
lett. b) concernente la soppressione, all’articolo 2, comma 2, del
decreto 26 gennaio 2011, n. 17, della previsione di «soggetto
autorizzato» a svolgere il corso di formazione iniziale;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dalle Regioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 26 settembre
2013;
Ritenuto di non poter accogliere l’invito contenuto nel parere del
Consiglio di Stato di considerare l’ipotesi di stabilire,
all’articolo 11, comma 1, lett. b), un limite ragionevole alla durata
della sospensione in quanto si ritiene opportuno che, nelle more
dell’eventuale inottemperanza dell’obbligo di formazione periodica,
la validita’ dell’abilitazione di insegnante e di istruttore resti
sospesa, risolvendosi un’eventuale decadenza dalla stessa in una
misura eccessiva rispetto all’effettiva capacita’ di recupero ed
aggiornamento dei requisiti professionali, a seguito della frequenza
di un corso di formazione periodica ancorche’ tardiva;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 19 novembre 2013 con cui lo schema di regolamento
e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All’articolo 1 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «e limitazione numerica» sono
soppresse;
b) nel comma 1, dopo le parole: «per il rilascio delle patenti»
sono inserite le seguenti: «e dei documenti di abilitazione e di
qualificazione professionale».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, le
parole: «per ottenere l’autorizzazione all’esercizio» sono sostituite
dalle seguenti: «per avviare l’esercizio».

Art. 2

Modifiche all’articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All’articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «centri di istruzione» e’
aggiunta la seguente: «automobilistica»;
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I locali dell’autoscuola e dei centri di istruzione
automobilistica, di cui all’articolo 7 del presente decreto,
comprendono almeno:
a) un’aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di
idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di
ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere
una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente
periodo;
b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq.
10, attiguo all’aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con
ingresso autonomo;
c) servizi igienici.
2. L’altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al
comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede
l’autoscuola.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 264» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche’ alle autoscuole che subentrino nei
locali delle stesse»; dopo le parole: «o di chiusura al traffico
della strada,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sopravvenuta
inagibilita’ dei locali per causa di forza maggiore documentabile».

Art. 3

Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All’articolo 4 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,
fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte
avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui
all’articolo 5, comma 2»;
b) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: «,
in conformita’ a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel
comune in cui ha sede l’autoscuola».
2. All’articolo 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Inoltre, le autoscuole di cui al
punto a),» fino a: «sono dotate del materiale didattico di cui ai
seguenti punti:» sono soppresse;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il materiale didattico di cui al comma 1, puo’ essere
sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformita’
ai programmi e’ dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale
rappresentante dell’autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi
della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
c) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 4

Modifiche all’articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. L’articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 6 (Materiale per le esercitazioni di guida). – 1. Fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, il materiale minimo per le
esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole,
anche attraverso l’adesione ad un consorzio di cui all’articolo 123,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprende i
veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A,
B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonche’ almeno uno tra quelli
utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi
alle prescrizioni di cui all’allegato II, lettera B, paragrafo 5.2,
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive
modificazioni.
2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio
manuale, quale definito dall’allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive
modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto
5.1.2 del citato allegato.».

Art. 5

Modifiche all’articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. L’articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 7 (Centri di istruzione automobilistica). – 1. Il centro di
istruzione automobilistica, costituito da due o piu’ autoscuole ai
sensi dell’articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e’ riconosciuto dalla provincia territorialmente
competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.
2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un
centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima
provincia ove e’ ubicato il predetto centro di istruzione, fatta
salva l’ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a
province diverse, purche’ limitrofi al comune in cui e’ ubicata la
sede del centro stesso.
3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il legale
rappresentante del consorzio presenta apposita dichiarazione di
inizio di attivita’ alla provincia territorialmente competente,
recante:
a) la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalita’
dei rispettivi legali rappresentanti;
b) le generalita’ del responsabile del centro di istruzione
automobilistica, che deve essere in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 123, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, fatta eccezione per la capacita’ finanziaria;
c) le generalita’ degli insegnanti e degli istruttori dei quali
il centro si avvale per l’espletamento della formazione teorica e
pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso;
qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione
teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalita’
rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori
specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione
adeguata alla tipologia di corsi conferiti;
d) l’ubicazione della sede del centro di istruzione
automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una
delle autoscuole consorziate;
e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione
automobilistica.
4. Con la dichiarazione di inizio attivita’ di cui al comma 3, il
legale rappresentante del consorzio presenta alla provincia
territorialmente competente dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta’ comprovante la conformita’ dei locali, dell’arredamento
didattico e del materiale per le lezioni teoriche e per le
esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente agli
articoli 3, 4, 5 e 6, con esclusione del veicolo utile al
conseguimento della patente di categoria B. Tale veicolo deve
tuttavia essere in dotazione al centro di istruzione automobilistica
che svolge i corsi di formazione di insegnanti e di istruttori ai
sensi dell’articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Qualora al centro di istruzione automobilistica sia stata
demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, la
dichiarazione di cui al comma 4, relativa ai locali, puo’ essere resa
solo con riferimento alle prescrizione di cui all’articolo 3, comma
1, lettere b) e c). Qualora al centro di istruzione automobilistica
siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione,
teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma
4, relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le
esercitazioni di guida, e’ resa solo con riferimento alla dotazione
di tale materiale prescritta per l’espletamento della relativa
attivita’.
6. Alla dichiarazione di inizio attivita’ di cui al comma 3,
presentata in conformita’ alle prescrizioni di cui al medesimo comma
3 ed al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
123, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di cui al
comma 3, ovvero alla dichiarazione di cui al comma 4, e’
tempestivamente comunicata dal legale rappresentante del consorzio
alla provincia territorialmente competente.
8. Ai centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli
allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro
stesso. A tal fine e’ redatto apposito registro conforme all’allegato
9. Non e’ consentito iscrivere allievi direttamente al centro.
9. Ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri allievi
corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente
della categoria B, ai sensi dell’articolo 123, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a tal fine, dispone dei locali e
dell’arredamento didattico di cui agli articoli 3 e 4 nonche’,
limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale
didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida di
cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all’articolo 8. Puo’
altresi’ svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o
solo pratici, per il conseguimento di una o piu’ delle altre
categorie di patenti e dei documenti di abilitazione e di
qualificazione professionale, in favore degli allievi iscritti nei
propri registri e non demandati al centro di istruzione
automobilistica, a condizione di disporre del predetto materiale
didattico di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui
all’articolo 8, prescritti per la tipologia di corsi svolti.».
2. Dopo l’articolo 7 e’ inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai centri di
istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le
esercitazioni di guida). – 1. I veicoli in dotazione alle autoscuole
ovvero ai centri di istruzione automobilistica, ai sensi
rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di doppio
comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli
di categoria AM, A1, A2, A e B1. L’installazione dei doppi comandi
risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi
comandi sono altresi’ dotati di un dispositivo elettronico protetto,
idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida,
sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle
capacita’ e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme
alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in dotazione
alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per
le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita’ e dei
comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono
immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell’autoscuola
ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. E’
ammesso il ricorso all’utilizzo dello strumento contrattuale del
leasing, nonche’ della locazione senza conducente che ricada
nell’ambito di applicazione dell’articolo 94, comma 4-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Possono essere messi a disposizione di un’autoscuola o di un
centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le
esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita’ e dei
comportamenti per il conseguimento:
a) della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96,
di cui all’articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’ per il
conseguimento delle patenti di guida speciali e quelle delle
categorie B1 e BE. Tali veicoli possono essere messi a disposizione
dall’allievo dell’autoscuola e del centro di istruzione
automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con
facolta’ di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.
Qualora la disponibilita’ da parte di un terzo, in sede di prova di
verifica delle capacita’ e dei comportamenti, sia consentita a titolo
oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui
al comma 1, terzo e quarto periodo;
b) delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli
possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri
consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell’ambito
territoriale della medesima provincia o in quello di cui all’articolo
7, comma 2. Al fine di comprovare la disponibilita’ di tali veicoli,
l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica presentano
alla provincia territorialmente competente apposita comunicazione
recante, tra l’altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della
disponibilita’ e la durata. La predetta comunicazione puo’
eventualmente essere resa anche in sede di presentazione
rispettivamente della dichiarazione di inizio attivita’ di cui
all’articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 4.
4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di
categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma 3, lettera a),
quando sono in dotazione ad un’autoscuola o ad un centro di
istruzione automobilistica ai sensi del comma 2, possono essere
utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare
all’agevolazione fiscale sulla tassa di proprieta’ e che, ove
presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti.
5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di
categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni
emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 203, comma 2, lettera ii),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso
speciale ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano ai veicoli di cui al comma 3, lettera b),
quando sono in dotazione ad un’autoscuola o ad un centro di
istruzione automobilistica ai sensi del comma 2.
6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche
per il trasporto degli allievi da e per la sede d’esame, nonche’ per
ogni incombenza connessa all’esercizio dell’attivita’ di autoscuola o
del centro di istruzione automobilistica.
7. Non e’ ammessa la comproprieta’ o la dotazione a titolo di
leasing o locazione senza conducente ai sensi dell’articolo 94, comma
4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dei veicoli
tra due o piu’ titolari di autoscuola o tra due o piu’ consorzi di
cui all’articolo 123, comma 7, secondo periodo, del predetto decreto
legislativo. I veicoli in dotazione, ai sensi del comma 2, al
medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso
tutte le sedi dell’autoscuola operanti in un’unica provincia, ferma
restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un
veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.
8. In caso di documentato guasto dell’unico veicolo utile a
conseguire una determinata categoria di patente, l’autoscuola o il
centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per
gli esami, un veicolo conferito in disponibilita’ da un’altra
autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un
periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla
provincia, che puo’ prorogare detto termine sulla base di motivate e
documentate esigenze.
9. L’inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un’autoscuola o
di un centro di istruzione automobilistica, ovvero la relativa
dismissione, sono comunicati alla provincia territorialmente
competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di
stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora,
a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un
soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il
cedente richiede l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi
dell’articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i centri di
istruzione automobilistica ottemperano alle disposizioni di cui
all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e provvedono anche alla copertura assicurativa della
circolazione durante le esercitazioni di guida e l’effettuazione
degli esami.
11. Se un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica sono
provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di
capacita’ e di comportamento per il conseguimento delle patenti di
guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso
tali spazi da:
a) allievi rispettivamente dell’autoscuola e delle autoscuole
consorziate;
b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre
autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l’autoscuola o il
centro di istruzione automobilistica ne consentano la
disponibilita’.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 8 ed abrogazione degli articoli 9, 10 ed 11,
del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. L’articolo 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 8 (Personale docente). – 1. Per ciascuna sede l’autoscuola
deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un
istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di
entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere
svolte dal titolare dell’autoscuola ovvero dal responsabile didattico
di cui all’articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
2. Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia
stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei
conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria
abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve
essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora
siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in
organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida
abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni.
Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del
centro di istruzione automobilistica; e’ consentito altresi’ al
centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che
lo hanno costituito.
3. L’autoscuola o il centro d’istruzione automobilistica deve avere
a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto
ai commi 1 ed 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei
registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero
superiore a 160 nel corso dell’anno ad esclusione di quelli
eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai
certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di
patente.
4. Se un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica
rimangono sprovvisti dell’unico insegnante o istruttore di cui
dispongono e non hanno, per accertate difficolta’ di reperimento, la
possibilita’ di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia
territorialmente competente puo’ consentire che il titolare
dell’autoscuola o il responsabile del centro di istruzione
automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per
non piu’ di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola
o centro di istruzione gia’ autorizzati, in modo da assicurare il
regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli
allievi. Il predetto termine puo’ essere prorogato, anche piu’ di una
volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga,
per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare
dell’autoscuola, del responsabile didattico di cui all’articolo 123,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o del
responsabile del centro di istruzione automobilistica, di cui
all’articolo 7, comma 3, lettera b).
5. L’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono
utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente
abilitati nonche’ lavoratori autonomi anch’essi regolarmente
abilitati. Al personale docente di piu’ autoscuole, appartenenti ad
un titolare o ad una societa’, e’ consentita la mobilita’ presso le
diverse sedi.
6. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il
limite di eta’ di sessantotto anni, di cui all’articolo 115, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono
continuare a svolgere le proprie funzioni, purche’ mantengano la
titolarita’ della patente di guida della categoria C o CE, con gli
autoveicoli per i quali e’ valida la patente di cui sono titolari,
purche’ la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o
autoarticolati, non sia superiore a 20t.
7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare
l’attivita’ presso un’autoscuola o un centro di istruzione
automobilistica dalla provincia territorialmente competente in
ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede.».
2. Gli articoli 9, 10 ed 11 del decreto 17 maggio 1995, n. 317,
sono abrogati.

Art. 7

Modifiche all’articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. L’articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 12 (Durata minima delle lezioni teoriche e delle
esercitazioni pratiche). – 1. I corsi di formazione teorica per il
conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno
durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per
il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C,
D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore.
2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione
teorica per sostenere l’esame di revisione della patente posseduta
ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
a) di categoria BE;
b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l’idoneita’
in una prova d’esame o che sia stato respinto alla seconda prova di
verifica delle capacita’ e dei comportamenti.
3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore.
4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e
3 ha durata non inferiore ad un’ora.
5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.».

Art. 8

Modifiche all’articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All’articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «e schede» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: «centri di istruzione» e’ aggiunta
la seguente: «automobilistica»; le parole: «dall’autorita’ competente
al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di
autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «dalla provincia a cui
compete la vigilanza sui medesimi soggetti» e le lettere b), c) e d)
sono abrogate;
c) al comma 2, le parole: «I documenti di cui alle lettere b),
c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal
centro di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il registro di
cui al comma 1, lettera e), deve essere redatto e tenuto dal centro
di istruzione automobilistica»;
d) al comma 3, le parole: «Tale centro» sono sostituite dalle
seguenti: «Il centro di istruzione automobilistica» e le parole: «in
apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro di
cui al comma 1, lettera e)»;
e) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi
trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai
modelli di cui agli allegati 3 e 9 del presente regolamento».

Art. 9

Modifiche all’articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All’articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 6,
della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole che, anteriormente
alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attivita’ di formazione dei
conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle
categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi
esami di revisione, ovvero a tal fine avevano presentato
dichiarazione di inizio attivita’, continuano la predetta attivita’
dotate del solo materiale richiesto dalla normativa previgente per
l’espletamento delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti
dall’articolo 6 del presente decreto per le esercitazioni di guida,
in relazione a tali categorie di patenti.»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le autoscuole di cui al comma 1, possono estendere la
loro attivita’ alla formazione dei conducenti per tutte le categorie
di patenti e documenti di abilitazione e qualificazione
professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi
dell’articolo 7-bis o aderendo ad un consorzio che ha costituito un
centro di istruzione automobilistica. In tal caso, sono tenute alla
presentazione di una dichiarazione di inizio attivita’: si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L’applicazione del presente comma
non comporta, di per se’, variazione della titolarita’
dell’autoscuola. Le predette autoscuole non possono, in ogni caso,
piu’ svolgere attivita’ di formazione dei conducenti limitatamente al
solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.»;
c) il comma 6 e’ abrogato.

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto 17
maggio 1995, n. 317, non sono piu’ applicabili trascorso un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 4 e 5, del decreto
17 maggio 1995, n. 317, non sono piu’ applicabili a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 17
maggio 1995, n. 317, come modificato dall’articolo 2, comma 1,
lettera c), si applicano nei confronti delle autoscuole che, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
subentrano nei locali di altre autoscuole, gia’ autorizzate alla data
del 15 agosto 1995, nei confronti delle autoscuole che trasferiscono
la propria sede a causa di sopravvenuta inagibilita’ dei locali per
causa di forza maggiore documentabile.
4. Fino alla completa predisposizione dei questionari di esame
informatizzati di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013,
recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di
verifica delle capacita’ e dei comportamenti per il conseguimento
delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE,
D1E e DE», le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del
decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall’articolo 7 del
presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione teorica
per il conseguimento di una patente di guida di categoria C1E, CE,
D1E e DE.

Art. 11

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, in materia di corsi di formazione
e procedure per l’abilitazione del personale docente di autoscuola.

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26
gennaio 2011, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione e
procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di
autoscuola, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d),
comporta la decadenza dall’abilitazione.»;
b) all’articolo 4, comma 1, ed all’articolo 9, comma 1, sono
aggiunti in fine i seguenti periodi: «La formazione periodica e’
ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al
precedente periodo. Il corso di formazione periodica puo’ essere
frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del
biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validita’
dell’abilitazione e’ rinnovata senza soluzione di continuita’.
Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo
scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla
avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al
comma 2.»;
c) agli articoli 4 e 9, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
d) all’articolo 6, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d),
comporta la decadenza dall’abilitazione.»;
e) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: «di cui all’allegato
2, lettera A),» sono inserite le seguenti: «relativa alle
peculiarita’ della guida dei diversi tipi di veicoli – Utilizzo dei
diversi dispositivi,»; nel comma 2, dopo le parole: «secondo il
programma di cui all’allegato 1» sono inserite le seguenti: «con
esclusione delle ore gia’ oggetto della parte teorica del programma
del corso di formazione iniziale per istruttori»; dopo il comma 2 e’
inserito il seguente:
«2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell’abilitazione di
insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei
commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente
normativa, ottempera all’obbligo di formazione periodica per entrambe
le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli
articoli 4 e 9.».

Art. 12

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come
modificate dal Capo I del presente decreto, entrano in vigore a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto. A decorrere dalla predetta data, gli allegati 6, 7
e 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
2. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, come modificate dal Capo II del
presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 gennaio 2014

Il Ministro: Lupi

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l’11 febbraio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 762
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 59 Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, e in
particolare gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, recante riordino della disciplina in materia
sanitaria, e in particolare gli articoli 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare,
l’articolo 2: comma 10, che prevede la riorganizzazione delle
amministrazioni per le quali sono stati adottati i provvedimenti di
riduzione della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 5 del
medesimo articolo; comma 10-ter, secondo il quale «Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e
dall’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministero per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di aver vigore, per il Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente.»;
Visto l’articolo 1, comma 406 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
che ha disposto la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui al
citato articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, con il quale e’ stata rideterminata in riduzione, tra
l’altro, la dotazione organica del Ministero della salute, in
attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 5, del citato decreto-legge n.
95 del 2012;
Visto l’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, ai sensi del quale, le amministrazioni che hanno provveduto a
effettuare la riduzione delle dotazioni organiche devono adottare i
propri regolamenti di organizzazione entro il termine massimo del 31
dicembre 2013, e che il termine previsto dal citato articolo 2, comma
10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, e’ differito al 31 dicembre
2013;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, ai sensi del quale il termine del 31 dicembre 2013, di cui
all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 si intende
rispettato dai Ministeri che entro la medesima data trasmettano al
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che
prevede che gli assetti organizzativi definiti con il predetto
provvedimento, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di
spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente
concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, nel
rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,
recante istituzione del Comitato di supporto strategico degli
istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’
nella pubblica amministrazione;
Visto l’articolo 1, commi 82 e 84, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013), concernente il
trasferimento alle regioni delle funzioni statali di regolazione
finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla
mobilita’ sanitaria internazionale e quelle in materia di assistenza
sanitaria indiretta, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi
operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013,
n. 138, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministero della salute e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance;
Visto l’articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilita’ 2014), che nel mantenere al Ministero della
salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale
navigante e aeronavigante accentra le stesse presso gli uffici di
sanita’ marittima, aerea e di frontiera con riduzione di una unita’
della dotazione organica dei dirigenti di II fascia del Ministero;
Vista la proposta formulata dal Capo dell’Ufficio legislativo del
Ministro della salute, d’ordine del Ministro, con nota del 23
dicembre 2013, prot. n. 7211-P, ai fini della predisposizione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione
del Dicastero ai sensi dell’articolo 2, comma 10-ter, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, e successive modificazioni;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero
della salute, sono state informate le Organizzazioni sindacali nella
riunione tenutasi in data 18 dicembre 2013;
Visto l’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95
del 2012, e successive modificazioni, che prevede la facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi della
medesima norma;
Considerato che l’organizzazione ministeriale proposta risulta
coerente con: a) i compiti e le funzioni attribuite al Ministero
della salute dalla normativa vigente; b) i criteri contenuti
nell’articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;
c) la nuova dotazione organica, come rideterminata dal menzionato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e
modificata in attuazione dell’articolo 1, comma 233 della legge 27
dicembre 2013, n. 147; d) l’articolo 1, comma 6, del citato
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, secondo cui gli assetti
organizzativi definiti, qualora determinino comprovati effetti di
riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa
vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun
Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuto pertanto, per la suddetta motivazione, nonche’ per ragioni
di speditezza e celerita’, di non avvalersi della facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Organizzazione del Ministero della salute

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del
Ministero della salute di seguito denominato «Ministero».
2. Il Ministero della salute, si articola in dodici Direzioni
generali coordinate da un Segretario generale, le quali assumono le
seguenti denominazioni:
a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) Direzione generale della programmazione sanitaria;
c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio sanitario nazionale;
d) Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico;
e) Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in
sanita’;
f) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della
sicurezza delle cure;
g) Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci
veterinari;
h) Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione;
i) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica;
l) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della
salute;
m) Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei
e internazionali;
n) Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del
bilancio.
3. Le direzioni generali, che svolgono le funzioni previste dal
presente regolamento, nonche’ ogni altra funzione a esse connessa
attribuita al Ministero dalla vigente normativa, provvedono altresi’,
secondo le rispettive competenze, ai compiti in materia di
contenzioso e alle attivita’ connesse all’espletamento delle
procedure di evidenza pubblica e alla stipulazione di contratti,
assumendone le rispettive responsabilita’. Il coordinamento del
contenzioso afferente a piu’ direzioni e’ assicurato dal segretario
generale.
4. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non
diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri
di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.
5. In caso di assenza o impedimento del segretario generale le
funzioni vicarie sono conferite a uno dei direttori generali. In caso
di assenza o impedimento di un direttore generale, sono conferite a
un dirigente di seconda fascia della propria direzione.
6. Presso il Ministero opera la Conferenza permanente dei direttori
generali del Ministero, di seguito denominata «Conferenza», la quale
formula pareri sulle questioni comuni alle attivita’ di piu’
direzioni e puo’ formulare proposte al Ministro della salute, di
seguito «Ministro», per l’emanazione di indirizzi e direttive. La
conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione
delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in
gestione unificata nonche’ in materia di coordinamento delle
attivita’ informatiche. Elabora altresi’ proposte per la
realizzazione e pianificazione delle attivita’ del Centro
polifunzionale per la salute pubblica. La conferenza si riunisce in
via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria
su richiesta del segretario generale o di almeno due direttori
generali. La Conferenza si riunisce inoltre su richiesta del
Ministro. La conferenza, quando non sia presente il Ministro, e’
presieduta dal Segretario generale.
7. Presso il Ministero operano il Consiglio superiore di sanita’,
il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, gli altri organi
collegiali e gli organismi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, nonche’ il Comitato di supporto
strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Art. 2

Segretario generale

1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell’articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita
le funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche’, in particolare,
quelle di seguito indicate: coordinamento delle attivita’ delle
direzioni generali, anche attraverso la convocazione della conferenza
dei direttori generali per l’esame di questioni di particolare
rilievo o di massima; risoluzione dei conflitti di competenza fra le
direzioni generali; coordinamento degli interventi delle direzioni
generali in caso di emergenze sanitarie internazionali e informazione
al Ministro sugli interventi svolti dalle direzioni generali
conseguenti a stati di crisi, anche internazionali; coordinamento con
le direzioni generali delle attivita’ di formazione del personale
sanitario; raccordo con le direzioni generali per le attivita’
inerenti ai rapporti con le Conferenze di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; formulazione, sentiti i direttori generali,
di proposte al Ministro ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni; adozione, nelle more
dell’attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di
responsabilita’ amministrativa, anche ad interim, dei provvedimenti
necessari a garantire la continuita’ dell’azione amministrativa delle
direzioni generali.
2. Nelle relazioni europee e internazionali il segretario generale
svolge le funzioni di Chief Medical Officer o di Chief Veterinary
Officer ove in possesso, rispettivamente, della professionalita’
medica o medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale condizione il
Ministro conferisce le anzidette funzioni a un direttore generale del
Ministero in possesso della corrispondente professionalita’.
3. Il segretario generale si avvale di un segretariato generale che
costituisce centro di responsabilita’ amministrativa ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni, e che si articola in uffici dirigenziali di
livello non generale.

Art. 3

Direzione generale della prevenzione sanitaria

1. La Direzione generale della prevenzione sanitaria svolge le
seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica; promozione della
salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione
vulnerabili (anziani, settore materno infantile, eta’ evolutiva,
migranti, persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale,
disabili, persone non autosufficienti, persone con problemi di salute
mentale); prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni; prevenzione degli incidenti in ambito
stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie;
prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica del fenomeno
delle dipendenze; prevenzione universale delle esposizioni ad agenti
chimici, fisici e biologici nell’ambiente naturale, nell’ambiente di
vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell’ambiente di
lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a
rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di
screening; prevenzione delle complicanze e delle recidive di
malattia, con particolare riguardo all’integrazione sanitaria e
socio-sanitaria; disciplina della tutela sanitaria delle attivita’
sportive e della lotta contro il doping; tutela della salute con
riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e
biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e alle
procedure autorizzative concernenti attivita’ riguardanti
microrganismi geneticamente modificati; terrorismo biologico,
chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio;
aspetti connessi alla protezione civile; disciplina delle acque
minerali; coordinamento funzionale degli uffici di sanita’ marittima,
aerea e di frontiera, fatte salve le competenze della direzione
generale di cui all’articolo 10, ed esercizio delle funzioni statali
in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante in Italia e all’estero (USMAF-SASN).
2. La Direzione svolge altresi’ attivita’ di supporto alle funzioni
del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie-CCM, istituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, come riordinato dall’articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

Art. 4

Direzione generale della programmazione sanitaria

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria svolge le
seguenti funzioni: definizione e monitoraggio del piano sanitario
nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione
nazionale; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario
nazionale (di seguito, SSN ) e costi standard in sanita’;
elaborazione e verifica dei dati economici relativi all’attivita’ del
SSN e aggiornamento dei modelli economici del nuovo sistema
informativo sanitario; monitoraggio della spesa sanitaria e
realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza; sistema di
garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria e indicatori
per la verifica dell’erogazione dei LEA; in raccordo con la direzione
di cui all’articolo 13, disciplina comunitaria e accordi
internazionali in materia di assistenza sanitaria; funzioni statali
in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618, nonche’ in materia di assistenza transfrontaliera; analisi della
mobilita’ sanitaria; programmazione tecnico-sanitaria di rilievo
nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita’
tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze per i profili attinenti al concorso
dello Stato al finanziamento del SSN, anche in relazione ai piani di
rientro dai disavanzi sanitari regionali; determinazione dei criteri
generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni
del SSN; fondi sanitari integrativi; programmazione degli interventi
di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; monitoraggio
delle schede di dimissione ospedaliera; programmazione degli
investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico;
definizione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;
urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118); attuazione della
normativa sulle cure palliative e terapia del dolore; verifica delle
liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni;
individuazione dei principi organizzativi per lo sviluppo della
telemedicina in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 5 e
11; definizione dei criteri e requisiti per l’esercizio,
l’autorizzazione e l’accreditamento delle attivita’ sanitarie;
promozione e verifica della qualita’ e sicurezza delle prestazioni;
prevenzione e gestione del rischio clinico; sperimentazioni
gestionali ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; vigilanza sulle
modalita’ di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione
delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal SSN; studio
e promozione di nuovi modelli per l’erogazione delle cure primarie e
per l’integrazione socio-sanitaria; monitoraggio, anche attraverso il
Nucleo SAR, e qualificazione della rete dell’offerta sanitaria;
supporto alle attivita’ del Sistema nazionale di verifica e controllo
dell’assistenza sanitaria, compresa la verifica dei piani di rientro
dai disavanzi sanitari regionali; rapporti con la sanita’ militare in
raccordo con le direzioni di cui agli articoli 3 e 5.

Art. 5

Direzione generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del SSN

1. La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del SSN svolge le seguenti funzioni: disciplina delle
professioni sanitarie; vigilanza sugli ordini e sui collegi degli
esercenti le professioni sanitarie e segreteria della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; responsabilita’
professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e
rapporti con l’Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli
e di mobilita’ dei professionisti sanitari; organizzazione dei
servizi sanitari territoriali, professioni sanitarie, concorsi e
stato giuridico del personale del SSN, e relativo contenzioso;
disciplina dell’attivita’ libero-professionale intramuraria;
promozione della telemedicina in raccordo con le direzioni di cui
agli articoli 4 e 11; rapporti tra il SSN e le universita’ in materia
di personale delle aziende ospedaliero-universitarie e di formazione
di base e specialistica dei professionisti sanitari nonche’ di
protocolli d’intesa per le attivita’ assistenziali; individuazione,
in raccordo con le Regioni e altre pubbliche amministrazioni, dei
fabbisogni di personale del SSN e di professionisti sanitari;
promozione della professionalita’ attraverso programmi organici di
formazione permanente e di aggiornamento; rapporti con le societa’
medico-scientifiche e loro federazioni; approvazione, in raccordo con
le direzioni di cui agli articoli 4 e 8, degli statuti e dei
regolamenti degli enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
individuazione dei profili professionali del personale del SSN;
rapporti con le professioni non costituite in ordini e attivita’ non
regolamentate; attivita’ di rappresentanza ministeriale in seno alla
struttura tecnica interregionale di cui all’articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo
52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; rapporti con
l’Aran e con il comitato di settore competente per la contrattazione
riguardante il personale del SSN.

Art. 6

Direzione generale dei dispositivi medici
e del servizio farmaceutico

1. La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico svolge le seguenti funzioni: completamento e attuazione
della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi
alla sorveglianza del mercato, all’autorizzazione agli organismi
notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche;
valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attivita’ di Health
Technology Assessment (HTA); monitoraggio dei consumi dei dispositivi
medici direttamente acquistati dal SSN; disciplina generale delle
attivita’ farmaceutiche; rapporti con l’Agenzia italiana del farmaco,
anche ai fini dell’esercizio delle competenze relative ai dispositivi
medici contenenti sostanze con caratteristiche di medicinali e ai
fini dell’elaborazione della normativa del settore farmaceutico;
supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della
medesima Agenzia; pubblicita’ dei medicinali e degli altri prodotti
di interesse sanitario la cui diffusione e’ soggetta ad
autorizzazione o controllo; esercizio delle competenze statali in
materia di produzione, commercio e impiego delle sostanze
stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; collaborazione
con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso
compreso l’aggiornamento delle relative tabelle; esercizio delle
competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi
medico-chirurgici e di biocidi; esercizio delle competenze statali in
materia di prodotti cosmetici e prodotti e apparecchiature usati a
fini estetici.

Art. 7

Direzione generale della ricerca
e dell’innovazione in sanita’

1. La Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in
sanita’ svolge le seguenti funzioni: promozione, sviluppo,
monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo della ricerca
scientifica e tecnologica in materia sanitaria e dei processi
sperimentali per l’innovazione; finanziamento e cofinanziamento
pubblico-privato della ricerca in sanita’; misurazione e valutazione
dell’efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e
l’innovazione in sanita’; valorizzazione del talento e impulso, anche
attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri e
internazionali, all’inserimento dei ricercatori in sanita’; attivita’
di segreteria delle sezioni di cui alle lettere c) e d) dell’articolo
4, comma 1, del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 del Comitato tecnico
sanitario, anche per lo svolgimento delle funzioni della ex
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; promozione e supporto
alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza,
anche attraverso l’individuazione di criteri e indicatori
internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti
nazionali e internazionali di alta specialita’ e tecnologia;
promozione, attraverso le sezioni del Comitato tecnico sanitario e
delle reti di eccellenza di studi che offrano una visione strategica
della evoluzione in sanita’ e delle necessita’ di investimento in
ricerca scientifica, programmi di innovazione e formazione, per la
pubblicazione di studi e diffusione dei dati sui risultati degli
investimenti nella ricerca in sanita’ e sui relativi fabbisogni, in
raccordo con le direzioni di cui agli articoli 11 e 13;
riconoscimento e conferma degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gestione delle procedure di selezione dei
direttori scientifici; promozione e sostegno delle iniziative di
ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN; coordinamento, nel
campo della ricerca e dell’innovazione in sanita’, dei rapporti con
gli altri Ministeri, le universita’ e gli enti di ricerca, pubblici e
privati, nazionali e internazionali; promozione e coordinamento delle
attivita’ di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo;
partecipazione alle attivita’ di organismi internazionali e
sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla
creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza
ai programmi dell’Unione europea; coordinamento delle attivita’ di
ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali in raccordo con
le direzioni di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 8

Direzione generale della vigilanza sugli enti
e della sicurezza delle cure

1. La Direzione generale della vigilanza sugli enti e della
sicurezza delle cure svolge le seguenti funzioni: vigilanza, in
raccordo con le direzioni generali competenti per materia,
sull’Agenzia italiana del farmaco, sull’Istituto superiore di
sanita’, sull’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, sull’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la
lotta contro i tumori, sull’Istituto nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle
malattie della poverta’, nonche’ sugli altri enti o istituti
sottoposti alla vigilanza o all’alta vigilanza del Ministero secondo
la normativa vigente; in raccordo con la direzione di cui
all’articolo 4, cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero
nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale; coordinamento dei rapporti con gli
enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato, le
fondazioni e gli organismi ai quali partecipa il Ministero; supporto
alle attivita’ del responsabile della prevenzione della corruzione e
del responsabile della trasparenza per il Ministero in raccordo con
la direzione di cui all’articolo 14; consulenza medico-legale nei
confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali;
indennizzi per danni da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo
contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla
salute; contenzioso in materia di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati, trapianto
di organi e biotecnologie.
2. Il direttore generale svolge di norma le funzioni di
responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi
dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e di
responsabile per la trasparenza ai sensi dell’articolo 43 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora ricorrano esigenze
organizzative o ragioni di opportunita’, il Ministro puo’ nominare
per tali funzioni un altro dirigente di I fascia ovvero, se
necessario, di II fascia dei ruoli del Ministero.

Art. 9

Direzione generale della sanita’ animale
e dei farmaci veterinari

1. La Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci
veterinari svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica
delle malattie infettive e diffusive degli animali; attivita’ del
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e
Unita’ centrale di crisi; sanita’ e anagrafe degli animali; controllo
delle zoonosi; tutela del benessere degli animali, riproduzione
animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria; igiene e
sicurezza dell’alimentazione animale; farmacosorveglianza e
farmacovigilanza veterinaria, farmaci, materie prime e dispositivi
per uso veterinario; gestione del rischio nelle materie di
competenza; controllo delle importazioni e degli scambi degli animali
e dei prodotti di origine animale, di mangimi e farmaci veterinari,
di materie prime per mangimi e per farmaci veterinari; coordinamento
funzionale, in raccordo con la direzione generale di cui all’articolo
10 per quanto di competenza, degli uffici veterinari per gli
adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontalieri
(UVAC-PIF); accertamenti, audit e ispezioni nelle materie di
competenza; attivita’ operativa nei rapporti con le istituzioni e
organismi europei e internazionali.
2. La direzione generale cura, in raccordo con la direzione di cui
all’articolo 10, il coordinamento e il finanziamento delle attivita’
degli istituti zooprofilattici sperimentali nonche’ il coordinamento
delle attivita’ di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e
veterinario e relativa promozione. La direzione assicura altresi’ il
funzionamento del Comitato di supporto strategico degli istituti
zooprofilattici sperimentali.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 73 Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la necessita’ di intervenire in via d’urgenza per
consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuita’, delle
attivita’ volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel
territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla
vulnerabilita’ sismica della galleria Pavoncelli, necessarie a
garantire l’approvvigionamento idrico della zona interessata, la
prosecuzione delle attivita’ volte alla realizzazione del
completamento della viabilita’ Lioni-Grottaminarda, nonche’ per
consentire alla Regione Campania di proseguire nelle attivita’
avviate per l’affidamento delle gestioni degli impianti di
collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 31 marzo 2014 e del 30 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Galleria Pavoncelli

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2015». Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma si provvede con le risorse gia’ previste per la copertura
finanziaria dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 19 marzo 2010.

Art. 2

Completamento della viabilita’ Lioni – Grottaminarda

1. Al fine di consentire il completamento delle opere inerenti alla
viabilita’ dell’asse stradale Lioni – Grottaminarda, nelle competenze
del Commissario di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, subentra il Coordinatore di apposita struttura temporanea
istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
fino alla data di ultimazione dei relativi lavori, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2015.
2. Il Coordinatore della struttura temporanea di cui al comma 1,
scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e’ nominato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli oneri della struttura temporanea, che si avvale del
personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero di altro personale appartenente alla pubblica
amministrazione ed in posizione di comando presso la struttura,
eventualmente proveniente dalla stessa struttura commissariale, sono
determinati nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse della contabilita’ speciale
3250, gia’ intestata al Commissario di cui al comma 1, anche
provenienti dalla contabilita’ speciale 1728 di cui all’articolo 86,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Coordinatore di cui
al comma 1 subentra nella titolarita’ delle predette contabilita’
speciali, per lo svolgimento delle competenze assegnate.

Art. 3

Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione
Campania

1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania,
delle attivita’ avviate per l’affidamento delle gestione degli
impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli
Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni
di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuita’
nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre
effetti, fino al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 1° giugno 2012, e
successive modificazioni, nonche’ i provvedimenti presupposti,
conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del 31
luglio 2014, cessano comunque gli effetti dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse gia’ previste per la copertura finanziaria
della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del
Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Galletti, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.