MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 15 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Peyret Marie, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di ingegnere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
Vista l’istanza della sig.ra Peyret Marie, nata l’11 settembre 1982
a Saint Colombe (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere,
ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del
titolo «Diplome d’Ingenieur, Grade de Master, specialite’
Topographie» rilasciato dalla «Ecole Nationale Superieure des Arts et
de Industries» di Strasburgo nel dicembre 2005, ai fini dell’accesso
all’albo degli ingegneri sezione A – settore civile ambientale – e
l’esercizio in Italia della medesima professione;
Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita’
francese nel caso della sig.ra Peyret si configura una formazione
regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE;
Considerato che la richiedente ha documentato di avere effettuato
uno «Stage» come «geometre expert» in Francia;
Rilevato che nella conferenza di servizi del 6 marzo 2009, era
stato espresso parere negativo, in quanto la formazione prodotta
dalla richiedente appariva piu’ simile a quella del «geometre expert»
che non a quella dell’ingegnere, e nello specifico risultava carente
nelle materie fondamentali e proprie della figura professionale
dell’ingegnere italiano;
Vista l’istanza di riesame presentata dalla richiedente e alla luce
della nuova documentazione prodotta;
Vista la certificazione rilasciata dalla «Cti – Commission des
Titres d’Ingenieur», nella quale viene chiaramente evidenziato che il
titolo conseguito dalla sig.ra Peyret e’ un titolo protetto dalla
legge francese che la abilita all’esercizio della professione di
ingegnere in Francia, nel campo dell’ingegneria civile;
Rilevato che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 4 giugno
2009 e’ stata accolta la domanda di riesame, e che in considerazione
delle notevoli differenze tra la formazione accademico-professionale
richiesta in Italia per l’esercizio della medesima professione e
quella di cui e’ in possesso l’istante e’ apparso necessario
applicare delle misure compensative;
Visto il difforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria, secondo il quale le lacune nella formazione della
richiedente sono talmente ampie da poter essere colmate solo con la
frequenza di un corso di studi in ingegneria piuttosto che con le
misure compensative;
Visto l’art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Peyret Marie, nata l’11 settembre 1982 a Saint Colombe
(Francia), cittadina francese, e’ riconosciuto il titolo «Diplome
d’Ingenieur, Grade de Master, specialite’ Topographie», quale titolo
valido per l’iscrizione all’albo degli «ingegneri» sezione A –
settore civile ambientale e l’esercizio della medesima professione in
Italia

Art. 2.

Il riconoscimento e’ subordinato, a scelta della richiedente, al
superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un
tirocinio di adattamento, per un periodo di trentasei mesi; le
modalita’ di svolgimento dell’una o dell’altro sono indicate
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente,
vertera’ sulle seguenti materie, scritte e orali: 1) Tecnica delle
costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni,
2) Elementi di scienza delle costruzioni, 3) Geotecnica e tecnica
delle fondazioni; e solo orali 4) Costruzioni di strade, ferrovie e
aeroporti, 5) Architettura tecnica e composizione architettonica, 6)
Impianti tecnici nell’edilizia e nel territorio.
Roma, 15 settembre 2009
Il direttore generale: Frunzio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11501&tmstp=1255162721228

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 giugno 2009 Ridefinizione delle procedure operative di gestione del Servizio depositi definitivi.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 230, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
(Regolamento di contabilita’ generale dello Stato) che definisce le
modalita’ di versamento di somme nelle tesorerie statali;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1954, di
approvazione delle istruzioni per il servizio dei depositi
amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n.173, recante la
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali, a norma dell’art.1, della legge 6 luglio 2002,
n.137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha disposto
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.;
Visto il comma 3, lettera a), del predetto art. 5, che ha previsto
che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze fossero
determinate le funzioni, le attivita’ e le passivita’ della Cassa
depositi e prestiti, anteriori alla trasformazione in S.p.a., da
trasferire al Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 5 dicembre 2003, emanato ai sensi del comma 3,
lettera a), dell’art. 5, della citata legge n. 326/2003, che prevede
il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze della
titolarita’ del servizio depositi di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284;
Visto l’art. 2, comma 3, del medesimo decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, che stabilisce che
lo stesso servizio continua ad essere regolato dalle disposizioni
legislative e regolamentari e dai provvedimenti applicabili al
momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
S.p.a.;
Visto l’art. 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 2 novembre 2004, che ha previsto, in via transitoria e
nelle more dell’adeguamento della procedura informatica per la
gestione dei depositi definitivi da parte del MEF, l’apertura di un
conto corrente di Tesoreria Centrale, intestato «MEF – Gestione
servizio depositi»;
Visto l’art. l, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
febbraio 2006, con il quale sono state rideterminate le dotazioni
organiche del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 293, che ha
introdotto la possibilita’ di effettuare versamenti nelle tesorerie
statali tramite bonifico bancario o postale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l’art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale e’
stato disposto che le somme di denaro sequestrate nell’ambito di
procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o
di irrogazioni di sanzioni amministrative nonche’ i proventi
derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con il quale e’
stato disposto che il «Fondo Unico giustizia» e’ gestito da Equitalia
Giustizia S.p.a. con le modalita’ stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell’interno;
Considerato che l’adeguamento della procedura informatica e’ in via
di completamento e che si rende necessario ridefinire le procedure
operative della gestione del Servizio depositi definitivi, avviando a
conclusione la fase transitoria;
Considerato che il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 6 dicembre 1999, contenente le nuove
istruzioni per il servizio depositi definitivi, non risulta piu’
rispondente alle mutate esigenze gestionali di tale servizio;
Considerato che sulle somme depositate sono attualmente corrisposti
interessi nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle
finanze 25 novembre 1932;
Ritenuto altresi’ necessario razionalizzare e ridefinire la misura
dell’interesse da corrispondere sulle somme giacenti, oggetto dei
depositi definitivi, al fine di renderlo coerente con i tassi di
interesse attualmente corrisposti sui depositi in conto corrente
bancario;
Ritenuto che per l’erogazione di tali somme e’ necessario
istituire, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze, un apposito capitolo di bilancio cui
imputare il corrispondente onere;
Decreta:

Art. 1.

Definizioni generali

1. Per l’amministrazione da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze del servizio depositi definitivi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
e’ autorizzata l’apertura di un nuovo conto corrente infruttifero di
Tesoreria centrale, sul quale, dalla data di decorrenza che sara’
indicata con successiva circolare emanata dal Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi,
affluiscono i versamenti effettuati in conto depositi definitivi. Il
conto e’ intestato: «Gestione servizio depositi definitivi conto
terzi», e le relative disponibilita’ sono di pertinenza dei soggetti
che saranno riconosciuti come legittimati ad ottenere la restituzione
del deposito medesimo in ottemperanza al provvedimento di svincolo
che verra’ emesso dall’Autorita’ competente o da altro Soggetto
delegato in materia.
2. La competenza alla gestione del nuovo conto corrente di
Tesoreria centrale e’ assegnata alla Direzione centrale dei servizi
del Tesoro.
3. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro, a valere sulle
disponibilita’ del predetto conto corrente, cura in modo accentrato
la restituzione dei depositi ed il pagamento dei relativi interessi
maturati per mezzo di Ordini di prelevamento fondi (OPF) telematici.
4. Sul citato conto corrente affluiscono, oltre alle entrate di cui
al comma 1, le risorse giacenti (fino al giorno precedente quello
fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la
decorrenza della validita’ del nuovo conto) sulla contabilita’
speciale di girofondi 1019 «MEF – gestione servizio depositi», che
viene conseguentemente chiusa, nonche’ le risorse giacenti sul conto
corrente di Tesoreria centrale n. 20136, denominato «MEF – gestione
servizio depositi», al netto delle somme necessarie per la
regolarizzazione, a valere su quest’ultimo conto, di tutte le
operazioni di pagamento disposte fino al giorno precedente quello
fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la
decorrenza della validita’ del nuovo conto, ai sensi dell’art. 576,
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
5. Con la regolarizzazione dell’ultimo pagamento, le risorse
residuate sul conto corrente n. 20136 sono girate sul conto corrente
di cui all’art. 1, comma 1, mentre il conto n. 20136 viene chiuso.
6. Inoltre, sul nuovo conto corrente di Tesoreria affluiscono
periodicamente su disposizione della Direzione centrale dei servizi
del Tesoro le somme versate sul conto corrente postale n. 35401025,
intestato al tesoriere centrale per la gestione dei depositi
giudiziari.

Art. 2.

Costituzione

1. La costituzione di nuovi depositi, dal giorno fissato dalla
Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della
validita’ del nuovo conto, deve essere effettuata secondo le
modalita’ operative di seguito riportate.
2. 1ª fase: deposito aperto. L’utente richiede preliminarmente
l’apertura del deposito definitivo presso la Direzione territoriale
dell’economia e delle finanze competente per territorio che procede
alla verifica della regolarita’ degli elementi costitutivi del
deposito nonche’ della corretta compilazione del Modello Unificato
(125-bis T), inserendo i relativi dati nella procedura informatica in
uso. Quindi, la Direzione territoriale dell’economia e delle finanze
rilascia il conseguente numero di posizione del deposito definitivo,
elaborato su base nazionale, apponendolo sul Modello Unificato
medesimo. Infine, consegna all’utente una copia del Modello
Unificato, regolarmente timbrata e firmata dall’incaricato della
Direzione territoriale dell’economia e delle finanze medesima, e
trattiene agli atti l’originale.
3. 2ª fase: deposito versato. L’utente effettua il versamento, sul
conto corrente di Tesoreria centrale, presso la Tesoreria competente
per territorio ovvero il bonifico presso un istituto di credito o
presso un ufficio postale, curando che la causale sia correttamente
inserita con la tassativa indicazione del numero di posizione gia’
attribuito dalla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze
riportato sul Modello Unificato.
I. Per i versamenti mediante bonifico si applicano le disposizioni
di cui al decreto ministeriae 9 ottobre 2006, n. 293, e alle relative
istruzioni applicative emanate con Circolare del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 20 dell’ 8 maggio 2007.
II. Il versamento del deposito e’ attestato dal rilascio della
ricevuta da parte della Tesoreria (o istituto di credito o ufficio
postale, se effettuato con bonifico) al soggetto che ha versato la
somma a deposito.
III. La ricevuta di cui al comma precedente sostituisce ad ogni
effetto la quietanza cartacea mod. 81 septies T e deve, pertanto,
contenere tutti gli elementi della stessa che viene, quindi,
eliminata.
IV. La Tesoreria centrale invia giornalmente alla Direzione
centrale dei servizi del Tesoro il mod. 68 TP contenente l’elenco
analitico dei versamenti e dei prelevamenti relativi al conto
corrente di cui al primo comma dell’art. 1 del presente decreto; i
versamenti comprendono sia i depositi versati presso le tesorerie sia
quelli effettuati con bonifico presso gli uffici postali o istituti
bancari.
V. I movimenti relativi al conto corrente di cui al primo comma
dell’art.1, sono pure contenuti nel flusso informatico – che riporta
tutti gli elementi inseriti nella ricevuta di cui ai commi precedenti
– che la Banca d’Italia invia giornalmente al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
VI. La Ragioneria generale dello Stato trasmette il flusso
informatico ricevuto da Banca d’Italia al Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Servizio
centrale sistema informativo integrato che fa affluire i dati alla
Direzione centrale dei servizi del Tesoro ed alle Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze al fine di completare la
procedura di costituzione dei depositi definitivi.
VII. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro provvede,
inoltre, al versamento dell’imposta di bollo sulle iscrizioni e sui
mandati.
4. 3ª fase: deposito perfezionato. Ciascuna Direzione territoriale
dell’economia e delle finanze riceve dal Servizio centrale sistema
informativo integrato del Dipartimento dell’amministrazione generale,
del personale e dei servizi il flusso informatico relativo ai
versamenti effettuati per costituire depositi definitivi nel
territorio di propria competenza e provvede al perfezionamento del
deposito, verificando la corrispondenza tra il numero di posizione e
l’importo del deposito – inizialmente aperto dalle medesime Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze – nonche’ con gli altri
dati riportati nel flusso informatico medesimo.
5. Per la costituzione dei depositi giudiziari resta in vigore la
procedura prevista dalla circolare Cassa depositi e prestiti n. 1242
del 12 aprile 2001: pertanto, i Tribunali continueranno ad ordinare i
versamenti (2ª fase) sul conto corrente postale n. 35401025 e,
successivamente, le Direzioni territoriali dell’economia e delle
finanze provvederanno alla apertura e perfezionamento (1ª fase e 3ª
fase contestuali) dei depositi giudiziari in base agli elenchi
pervenuti dai Tribunali medesimi.
6. Le somme di denaro sequestrate o confiscate, di cui all’art. 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ quelle di cui all’art. 2, comma
2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito dalla legge
13 novembre 2008, n. 181, non sono disciplinate dal presente decreto
ed affluiscono al «Fondo unico giustizia» secondo quanto disposto
dalle sopra citate norme.

Art. 3.

Interessi

1. Dalla data fissata dalla Direzione centrale dei servizi del
Tesoro per la decorrenza della validita’ del nuovo conto, sulle somme
depositate verra’ corrisposto l’interesse nella misura prevista dalla
Tabella A) allegata al presente decreto che ne stabilisce la
periodicita’ in ragione della natura e dell’ammontare del deposito.
2. Gli interessi sono calcolati dalle Direzioni territoriali
dell’economia e delle finanze che provvedono all’emissione dei
relativi mandati informatici di pagamento.
3. Agli interessi si applica la ritenuta fiscale di cui all’art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, che viene versata all’Erario a cura della Direzione centrale dei
servizi del Tesoro con le modalita’ di emissione degli Ordini di
prelevamento fondi telematici.
4. La ritenuta di cui al comma precedente non si applica agli
interessi calcolati sui depositi di natura cauzionale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11520&tmstp=1255164571333

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 9 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 6,
concernente l’equiparazione dei titoli di studio ai fini della
partecipazione a pubblici concorsi;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all’art. 2;
Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi
alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha
sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009
relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre
2000;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso
nell’adunanza del 22 aprile 2009 concernente l’approvazione della
tabella di equiparazione tra lauree ex decreto ministeriale n.
509/1999 e lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004;
Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi e’ opportuno tenere conto delle
suindicate equiparazioni;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della citata tabella
al fine delle equiparazioni tra i citati titoli di studio per la
partecipazione ai pubblici concorsi;
Decreta:

Art. 1.

Le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali
4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 sono equiparate alle lauree
universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo
2007 e 19 febbraio 2009, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi secondo la tabella allegata che fa parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo
e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 luglio 2009
Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Gelmini
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 308

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-07&task=dettaglio&numgu=233&redaz=09A11794&tmstp=1255169436231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2009 Nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, con cui si costituisce un Parco
Nazionale presso il Gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie;
Visti il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e il decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979 concernenti l’ampliamento
del Parco Nazionale del Gran Paradiso;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l’istituzione del
Ministero dell’ambiente ed in particolare l’art. 5, comma 2, che
attribuisce al Ministero dell’ambiente la competenza ad individuare
le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro delle aree protette, ed in particolare l’art. 35, comma 1, che
stabilisce che previa intesa con la regione autonoma della Val
d’Aosta e la regione Piemonte si provvede all’adeguamento della
disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della
legge stessa;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 20 novembre 1997, n.
436, che adotta il regolamento recante adeguamento della disciplina
del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro
6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l’art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la
disciplina generale dei parchi e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto l’art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dall’art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, che prevede che la classificazione e l’istituzione dei parchi e
delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, siano
effettuate d’intesa con le regioni;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002,
n. 287, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, trasferendo, tra l’altro, le funzioni ed i compiti
gia’ attribuiti al Ministero dell’ambiente;
Considerato che, per effetto dell’art. 1, comma 13-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione: «Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio»;
Vista la deliberazione n. 16 del 27 luglio 2007, con la quale il
consiglio direttivo dell’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso,
avendo acquisito i formali consensi delle amministrazioni comunali
interessate, ha approvato la proposta di modifica dei confini,
trasmessa all’Amministrazione dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 30 ottobre 2007 per i successivi atti
di competenza;
Considerato che la proposta di riperimetrazione comporta una
riduzione della superficie del Parco limitata allo 0,07 per cento del
territorio, prevede l’inclusione di aree di particolare valenza
naturalistica e attesta i confini su elementi morfologici o
strutturali certi in tal modo consentendo una piu’ efficace
protezione e gestione dell’area protetta;
Ritenuto quindi di poter valutare positivamente la detta proposta
di riperimetrazione;
Viste le note del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare prot. GAB/2008/7867/B07 e prot.
GAB/2008/7868/B07 del 3 luglio 2008 con le quali lo schema di decreto
del Presidente della Repubblica per la nuova perimetrazione del Parco
nazionale del Gran Paradiso e l’allegata cartografia predisposti dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono stati trasmessi rispettivamente alla regione Piemonte e alla
regione autonoma Valle d’Aosta, richiedendo la prescritta intesa ai
sensi dell’art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998 n. 426;
Vista la nota del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare prot. GAB/2008/7869/B07 del 3 luglio 2008 con
la quale lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la
riperimetrazione del Parco nazionale e l’allegata cartografia
predisposti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sono stati trasmessi alla Conferenza unificata,
richiedendo l’espressione del parere previsto ai sensi dell’art. 77,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Sentita la Conferenza unificata, che ha espresso parere favorevole
in data 13 novembre 2008;
Acquisite le prescritte intese sulla proposta di nuova
perimetrazione del Parco nazionale della regione autonoma Valle
d’Aosta, espressa con deliberazione di giunta n. 3744 del 12 dicembre
2008, e della regione Piemonte, espressa con deliberazione di giunta
n. 33-10738 del 9 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. La nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso e’
quella riportata nell’allegata cartografia composta di n. 11 tavole
in scala 1:10.000, parte integrante del presente decreto, come
specificata da n. 18 tavole di dettaglio in scala 1:5.000 depositate
in originale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione autonoma
Valle d’Aosta, la regione Piemonte e l’Ente Parco nazionale del Gran
Paradiso.
2. La suddetta perimetrazione sostituisce integralmente le
precedenti perimetrazioni intervenute a partire dal regio decreto 13
agosto 1923, n. 1867 e fino al decreto del Presidente della
Repubblica 3 ottobre 1979 e ad essi allegate.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non specificato nel presente decreto continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 20 novembre 1997, n. 436.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 27 maggio 2009
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 8, foglio n. 94

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11536&tmstp=1255248807042