MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Riconoscimento, al sig. Thomas Rejoy, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 181 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 11 settembre 2009 . Riconoscimento, al sig. Thomas Rejoy, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig. THOMAS REJOY ha chiesto il riconoscimento del titolo di “General Nursing” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; — 182 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2007, presso la “Pragathi Institute of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig. THOMAS REJOY, nato a Parappa-Kerala. (India) il giorno 1.08.1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART. 2 1. Il Sig THOMAS REJOY è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11062 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11062&tmstp=1255331814053

BANCA D’ITALIA DELIBERAZIONE 14 settembre 2009 Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Viterbo S.p.A. all’emissione di assegni circolari.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

LA BANCA D’ITALIA

Visto l’art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che attribuisce alla Banca d’Italia la competenza ad autorizzare le
banche all’emissione di assegni circolari;
Vista l’istanza della Cassa di risparmio di Viterbo S.p.A., con
sede legale in Viterbo, e con capitale sociale di € 49.407.056;
Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite
minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un
ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Viterbo S.p.A. all’emissione di assegni
circolari.
L’efficacia del presente provvedimento e’ subordinata alla
pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d’Italia, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: Draghi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11828&tmstp=1255416373691

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva lenacil revocati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 5 novembre 2008 relativo all’iscrizione della sostanza attiva stessa nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della
direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1 luglio 2008, relativo
all’iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva
lenacil;
Visto l’art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti lenacil dovevano presentare al Ministero del
lavoro, della salute, e delle politiche sociali entro il 31 dicembre
2008, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all’allegato II
del sopraccitato decreto;
Visto l’art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale le autorizzazioni all’immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva lenacil non
aventi i requisiti di cui all’art. 1 e all’art. 2, comma 2, del
medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere
dal 1 gennaio 2009;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari elencati nell’allegato al presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso
stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva lenacil revocati
ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5
novembre 2008;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l’elenco, riportato in allegato al presente
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
lenacil la cui autorizzazione all’immissione in commercio e’ stata
automaticamente revocata a far data dal 1 gennaio 2009, conformemente
a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 5
novembre 2008.

Art. 2.

La vendita e l’utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei
prodotti di cui all’art. 1 del presente decreto e’ consentita,
conformemente a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del citato
decreto 5 novembre 2008, fino al 31 dicembre 2009.
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all’art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara’ notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A12077&tmstp=1255417383096

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2009, n. 3 Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Capo I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 1 del 16 gennaio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il
trattamento indennitario anche differito, i rimborsi spese, l’assegno
vitalizio, l’assicurazione sugli infortuni, il trattamento economico
di missione, e le altre competenze funzionali all’esercizio del
mandato spettanti ai consiglieri, al presidente della Giunta ed ai
componenti della Giunta.

Art. 2
Trattamento indennitario
1. Ai soggetti di cui all’art. 1 spettano:
1) l’indennita’ di carica di cui all’art. 3;
2) l’indennita’ di funzione di cui all’art. 5;
3) i rimborsi delle spese di cui agli articoli 7, 8 e 28;
4) l’indennita’ di fine mandato di cui agli articoli 25 e 26;
5) l’assegno vitalizio di cui all’art. 11 e seguenti;
6) l’indennita’ di missione di cui all’art. 31 e seguenti.
2. Ai soggetti di cui all’art. 1 possono essere, inoltre,
attribuiti supporti funzionali all’esercizio del mandato, quali, a
titolo esemplificativo: uso di telefono cellulare; uso di computer
portatile; tessera autostradale per il territorio nazionale;
iniziative di aggiornamento; contributo per l’uso dei servizi interni
di ristoro.
3. L’individuazione e la regolazione delle attribuzioni del comma
2 sono deliberate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio per i
consiglieri e dalla Giunta per il presidente ed i componenti della
Giunta stessa.
4. Il contributo per l’uso dei servizi interni di ristoro del
Consiglio, deliberato per i consiglieri dall’Ufficio di presidenza,
si applica anche al presidente ed ai componenti della Giunta.
5. L’Ufficio di presidenza del Consiglio puo’ stabilire per i
consiglieri, a fronte dell’attribuzione di uso del telefono
cellulare, una quota percentuale pro capite di spesa a carico dei
consiglieri stessi. Analoga decisione puo’ essere assunta dalla
Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.

Capo II
Indennita’ di carica, indennita’ di funzione e diaria mensile

Art. 3
Indennita’ di carica
1. L’indennita’ mensile di carica e’ stabilita nella misura del
65 per cento dell’indennita’ mensile lorda percepita dai componenti
della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennita’ spettante ai
membri del Parlamento).
2. Le variazioni dell’indennita’ di carica dei componenti della
Camera dei deputati determinano un’uguale variazione proporzionale
dell’indennita’ di carica di cui al comma 1, con la medesima
decorrenza.
3. Per la corresponsione dell’assegno di cui all’art. 15, comma
4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita’ sociale), introdotto dall’art. 2
della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali), la percentuale di
riduzione dell’indennita’ di carica e’ fissata nella misura del 10
per cento.
4. Per i soggetti sospesi a norma della legge n. 55/1990 non si
fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla
presente legge.
5. Al titolare dell’indennita’ che sia stato sospeso, in caso di
provvedimento definitivo di proscioglimento, e’ corrisposto, con
riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla
differenza tra l’assegno erogato a norma del comma 3 e l’indennita’
ad esso spettante.

Art. 4
Trattenuta complessiva obbligatoria
1. Sull’indennita’ di carica di cui all’art. 3 e’ effettuata una
trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento per la
corresponsione dell’indennita’ di fine mandato e del 17 per cento per
la corresponsione dell’assegno vitalizio.
2. La trattenuta di cui al comma 1 e’ calcolata senza tenere
conto della riduzione del 10 per cento dell’indennita’ di carica di
cui all’art. 3, applicata ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2006). La
trattenuta e’ adeguata proporzionalmente agli incrementi
dell’indennita’ di carica conseguenti agli incrementi dell’indennita’
dei componenti della Camera dei deputati di cui all’art. 3, comma 1.

Art. 5
Indennita’ di funzione
1. Ai titolari dell’indennita’ di cui all’art. 3 che svolgono
particolari funzioni compete, in aggiunta, un’indennita’ di funzione
commisurata alle seguenti percentuali dell’indennita’ mensile lorda
percepita dai componenti della Camera dei deputati:
a) presidente della Giunta e presidente del Consiglio: 25 per
cento;
b) componente della Giunta e vicepresidente del Consiglio: 15
per cento;
c) consigliere segretario del Consiglio, presidente di
commissione, portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo
consiliare: 10 per cento;
d) vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 5
per cento.
2. Per l’adeguamento dell’indennita’ di funzione si applica
l’art. 3, comma 2.
3. Le indennita’ di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di
loro. Al soggetto che svolga piu’ di una delle funzioni indicate e’
corrisposta l’indennita’ piu’ favorevole.

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