REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 46 Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica); Considerato quanto segue: 1. La materia dell’edilizia residenziale pubblica e’ disciplinata da diverse leggi statali ed in particolare dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); 2. A livello regionale, la materia e’ regolata dalle disposizioni contenute nella legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica) e nella legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); 3. La legge n. 560/1993 e’ la norma di riferimento per l’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica e definisce, in assenza di norme regionali diverse, i criteri e le modalita’ di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica; 4. La disciplina dell’intera materia «edilizia residenziale pubblica», a seguito dell’approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, necessita di un adeguamento all’ordinamento costituzionale vigente che ha attribuito alle Regioni «competenza esclusiva o residuale» per quanto riguarda la parte relativa all’organizzazione e la gestione degli interventi e per quanto attiene alle politiche della casa, compresi gli aspetti relativi all’alienazione del patrimonio degli alloggi ricompresi nei programmi regionali di vendita; 5. Che il mutato quadro costituzionale induce a procedere alla definizione di una nuova disciplina organica e sistematica dell’edilizia residenziale e che la stessa e’ in corso di elaborazione sulla base della proposta di legge n. 332 del 10 marzo 2009 (Disciplina regionale dell’edilizia abitativa sociale), attualmente in fase di esame istruttorio da parte delle competenti commissioni consiliari; 6. In attesa del riordino generale della materia, che andra’ a disciplinare in maniera diversa l’intero settore con l’effettivo esercizio delle competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai requisiti ed alle condizioni di alienabilita’ degli immobili stessi, si rende necessario intervenire con un atto legislativo ad effetto transitorio; 7. Con deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2008, n. 43, sono stati sospesi tutti i procedimenti in corso relativi alla vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica in qualunque stato di definizione, fatti salvi i procedimenti in cui, previa verifica dei requisiti costituenti titolo all’acquisto, il prezzo sia stato determinato in via definitiva ed espressamente accettato e sia stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula dell’atto di compravendita; 8. Valutata la necessita’ di provvedere ad un ulteriore breve sospensione delle attivita’ di vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, in attesa di un riordino complessivo della materia che introduca nuovi criteri per la cessione degli alloggi, diversi rispetto alla legge n. 560/1993 e piu’ rigorosi; 9. Che il blocco delle attivita’ di vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ricompresi nei diversi programmi regionali di cessione ed alle loro successive deliberazioni di integrazione, viene previsto per periodo limitato con la sola esclusione degli alloggi per i quali i soggetti gestori, di cui alla legge regionale n. 77/1998, dichiarino che sia intervenuto accordo con gli assegnatari, alla data del 27 maggio 2008, sulla compravendita dell’immobile alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla citata legge n. 560/1993; 10. Che le procedure relative alla cessione degli alloggi devono concludersi per un periodo di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; 11. Che sulla base del principio di buona amministrazione, e’ necessario stabilire che gli enti proprietari si impegnano a verificare che i gestori abbiano dato risposta agli assegnatari che avevano presentato domanda per l’acquisto dell’alloggio; Si approva la seguente legge Art. 1 Sospensione dell’efficacia dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Nelle more della revisione della disciplina relativa alla edilizia residenziale pubblica, sono sospese le procedure di alienazione degli alloggi ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91, ed alle successive deliberazioni di integrazione e modifica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le procedure di cessione relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica possono concludersi nel caso in cui l’ente gestore dichiari che sia intervenuto, alla data del 27 maggio 2008, accordo tra le parti sulla compravendita dell’immobile, alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla legge 24dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e previa ulteriore verifica dei requisiti di legge e delle condizioni. Tali procedure devono concludersi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Alla luce del principio di buona amministrazione, gli enti proprietari si impegnano, secondo criteri di imparzialita’, trasparenza ed equita’, a verificare che i gestori abbiano effettivamente dato una risposta in merito alla loro posizione a tutti gli assegnatari che abbiano presentato domanda o abbiano in corso l’istruttoria per l’acquisto dell’alloggio alla data del 27 maggio 2008. Tale risposta deve essere trasmessa all’assegnatario entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 agosto 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0803&tmstp=1276155745907

REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 17 agosto 2009, n. 12 Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2007.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 23 del 12-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 56 del 18 settembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: (Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-12&task=dettaglio&numgu=23&redaz=009R0834&tmstp=1276848151835

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2010

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, recante: «Modalita’ di applicazione della comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 157 del 8-7-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Comunicazione della Commissione europea – Quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di
crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale
vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un
periodo di tempo limitato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3,
lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle difficolta’
provocate all’economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;
Vista la Comunicazione della Commissione europea – Modifica del
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009;
Vista la Comunicazione della Commissione europea – Modifica del
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica, del 31 ottobre 2009;
Vista la Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto a sostegno
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica, del 15 dicembre 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999 recante modalita’ di applicazione dell’articolo 93 del trattato
CE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
giugno 2009;
Considerata la necessita’ di porre rimedio alla situazione di grave
turbamento dell’economia nazionale generata dalle difficolta’
economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine
si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato
proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal Quadro di
riferimento temporaneo comunitario;
Vista la necessita’ di impartire direttive alle pubbliche
amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il
sostegno degli investimenti, della crescita e dell’occupazione,
adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato
in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni
del mercato interno;
Ritenuta la necessita’ che i diversi interventi di aiuto siano
riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da
notificare alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del TFUE;
Vista la decisione n. C(2010) 715, del 1° febbraio 2010, con la
quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, le misure di cui al presente
decreto (aiuto N 706/2009);
Acquisita l’intesa della Conferenza Stato Regioni del 29 aprile
2010, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto

1. Il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e’ sostituito dal seguente:
"1. La presente direttiva e’ rivolta alle amministrazioni che
intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della
Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, come modificata dalla
Comunicazione del 25 febbraio 2009, dalla Comunicazione del 31
ottobre 2009 e dalla Comunicazione del 15 dicembre 2009.".

Art. 2 Aiuti di importo limitato 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata all’articolo 1, le amministrazioni assicurano che: a) gli aiuti siano in forma di regime; b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007; c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall’impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonche’ su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l’importo, calcolato secondo le modalita’ del presente comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto concesso alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; d) l’importo dell’aiuto, nel limite massimo di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sia calcolato al lordo delle imposte dovute; e) l’aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non e’ fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; f) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono destinati all’intero settore e non sono limitati a sottocategorie del medesimo settore; e, g) l’aiuto alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non e’ fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. 2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori: a) pesca; b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti di importo limitato e compatibile fino a 500.000,00 euro, qualora l’aiuto sia subordinato alla condizione di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.".

Art. 3 Cumulo 1. I commi 2 e 3 dell’articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sono sostituiti dai seguenti: "2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, o, nel caso di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007, per i medesimi costi ammissibili. 3. La somma dell’importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della Comunicazione citata all’articolo 1 ai sensi dell’articolo 3 della presente direttiva e degli aiuti "de minimis" ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro o 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L’importo degli aiuti "de minimis" ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 e’ dedotto dall’importo dell’aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro delle misure di cui ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della Comunicazione di cui all’articolo 1, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente direttiva.". Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2010 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro per le politiche europee Ronchi Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galan Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 7, foglio n. 261

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Gubbio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 188 del 13-8-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Gubbio (Perugia) ed
il sindaco nella persona del sig. Orfeo Goracci;
Vista la deliberazione n. 92 del 27 maggio 2010, con la quale il
consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Orfeo Goracci
dalla carica di sindaco, a seguito dell’avvenuta elezione del
predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gubbio (Perugia) e’ sciolto.
Dato a Roma, addi’ 29 luglio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’intero

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/