REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2010, n. 4 Modifica all’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 7
del 21 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1
1. All’art. 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge
elettorale), dopo le parole «dall’art. 9 della legge n. 108/1968»
sono aggiunte le seguenti «per la dichiarazione di presentazione
della candidatura alla carica di Presidente della giunta regionale
non e’ richiesta la sottoscrizione degli elettori».

Art. 2 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 21 gennaio 2010 BASSOLINO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche’ modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 296 del 20-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita’
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche’ modifica
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009
che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi
chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alla Comunita’ europea – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 1 e 3 e l’allegato B;
Vista la decisione 2455/01/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione di un elenco
di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la
direttiva 2000/60/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare
la parte terza, nonche’ l’allegato 1 e l’allegato 3 alla medesima;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, ed in
particolare l’articolo 9;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 luglio 2009, recante individuazione
delle informazioni territoriali e modalita’ per la raccolta, lo
scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei
rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi
comunitari e nazionali in materia di acque, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 29 luglio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della
salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
e successive modificazioni

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 74, comma 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera z) e’ sostituita dalla seguente:
«z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato
chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli
obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente
sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel
quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di
qualita’ ambientali fissati per le sostanze dell’elenco di priorita’
di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla
parte terza;»;
2) dopo la lettera uu) sono aggiunte le seguenti:
«uu-bis) limite di rivelabilita’: il segnale in uscita o il
valore di concentrazione al di sopra del quale si puo’ affermare, con
un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione e’ diverso da
un bianco che non contiene l’analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del
limite di rivelabilita’ a una concentrazione dell’analita che puo’
ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e
precisione. Il limite di quantificazione puo’ essere calcolato
servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e
puo’ essere ottenuto dal punto di taratura piu’ basso sulla curva di
taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che
caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale
sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprieta’
specificate, che si e’ stabilito essere idonee per un determinato
utilizzo in una misurazione o nell’esame di proprieta’ nominali.»;
b) l’articolo 78 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 78.

Standard di qualita’ ambientale
per le acque superficiali

1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui
all’articolo 74, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici
superficiali gli standard di qualita’ ambientale, di seguito
denominati: "SQA", di cui alla lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla
parte terza.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna d’acqua gli
SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla
parte terza, secondo le modalita’ riportate alla lettera A.2.8 del
medesimo allegato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare
il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di
transizione, utilizzando le matrici sedimenti e biota limitatamente
alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici.
In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) applicano per il biota gli SQA riportati alla tabella 3/A
della lettera A.2.6. dell’allegato 1 alla parte terza;
b) applicano per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A
della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza;
c) rispettano le disposizioni di cui alla lettera A.2.6.1
dell’allegato 1 alla parte terza concernenti modalita’ di
monitoraggio e classificazione;
d) trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le motivazioni della scelta, al fine di
fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea
e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all’articolo 21
della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme
comunitarie.
4. Per le sostanze per le quali non sono definiti SQA per le
matrici sedimenti e biota nelle acque marino-costiere e nelle acque
di transizione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d’acqua applicando i
relativi SQA di cui alla tabella 1/A dell’allegato 1 alla parte
terza.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
effettuano l’analisi della tendenza a lungo termine delle
concentrazioni delle sostanze dell’elenco di priorita’ di cui alla
tabella 1/A, lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza che
tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una sola
delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze
riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto A.3.2.4 dell’allegato
1 alla parte terza.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano misure atte a garantire che tali concentrazioni non
aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti e/o
nel biota.
7. Le disposizioni del presente articolo concorrono al
raggiungimento entro il 20 novembre 2021 dell’obiettivo di eliminare
le sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A
della lettera A.2.6. dell’allegato 1 alla parte terza negli scarichi,
nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonche’ al
raggiungimento dell’obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le
sostanze prioritarie individuate come P nella medesima tabella. Per
le sostanze indicate come E l’obiettivo e’ di eliminare
l’inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte
diffusa e perdite.»;
c) dopo l’articolo 78 sono inseriti i seguenti:

«Art. 78-bis.

Zone di mescolamento

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque
reflue contenenti sostanze dell’elenco di priorita’ nel rispetto dei
criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida
definite a livello comunitario, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo
4, della direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o piu’
sostanze di detto elenco possono superare, nell’ambito di tali zone
di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento
non abbia conseguenze sulla conformita’ agli SQA del resto del corpo
idrico superficiale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
designano le zone di mescolamento assicurando che l’estensione di
ciascuna di tali zone:
a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti
nel punto di scarico, dell’applicazione delle disposizioni in materia
di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e
dell’adozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le
autorita’ di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di
tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate
indicando:
a) l’ubicazione e l’estensione;
b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali
zone;
c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro
l’estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla
riduzione ed all’eliminazione dell’inquinamento delle acque
superficiali causato dalle sostanze dell’elenco di priorita’ o le
misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive
modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi
del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
nelle aree protette elencate all’allegato 9, alle lettere i), ii),
iii), v).

Art. 78-ter.

Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle
perdite

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in
ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il
sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita’ per la
classificazione dello stato di qualita’ dei corpi idrici"
dell’allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali
riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla
base dell’attivita’ di monitoraggio e dell’attivita’ conoscitiva
delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all’allegato 1
e all’allegato 3 – sezione C, alla parte terza.
2. L’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di
seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i
formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate
a livello comunitario, nonche’ i servizi per la messa a disposizione
delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
3. L’ISPRA elabora l’inventario, su scala di distretto, dei rilasci
derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di
seguito "l’inventario", distinto in due sezioni: sezione A per le
sostanze appartenenti all’elenco di priorita’ e sezione B per le
sostanze non appartenenti a detto elenco di priorita’. L’ISPRA
effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L’inventario e’ redatto sulla base della elaborazione delle
informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del
regolamento (CE) n. 166/2006, nonche’ sulla base di altri dati
ufficiali. Nell’inventario sono altresi’ riportate, ove disponibili,
le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali
sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.
5. L’inventario e’ finalizzato a verificare il raggiungimento
dell’obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell’articolo 78, ed e’
sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 118, comma 2.
6. L’ ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione
di ciascuna autorita’ di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli
inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell’inserimento
della sezione A dell’inventario nei piani di gestione riesaminati da
pubblicare.

Art. 78-quater.

Inquinamento transfrontaliero

1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini
idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se
possono dimostrare che:
a) il superamento dell’SQA e’ dovuto ad una fonte di inquinamento
al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e’ verificata
l’impossibilita’ di adottare misure efficaci per rispettare l’SQA in
questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da
inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai
sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 75 e, se del caso, sia stato
fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10
dell’articolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita’
di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una
relazione sintetica delle misure adottate riguardo all’inquinamento
transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e
nel piano di gestione.

Art. 78-quinquies.

Metodi di analisi per le acque
superficiali e sotterranee

1. L’ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di
laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali
per la protezione dell’ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie
provinciali per la protezione dell’ambiente, di seguito: "APPA", ai
fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi
dell’allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai
sensi della norma UNI-EN ISO/CEI – 17025:2005 o di altre norme
equivalenti internazionalmente accettate.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio e’ effettuato applicando
le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere
A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell’allegato 1 alla parte terza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli
78-sexies, 78-septies e 78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della
sezione A "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita’
per la classificazione dello stato di qualita’ dei corpi
idrici"dell’allegato 1 alla parte terza si applicano per l’analisi
chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.

Art. 78-sexies.

Requisiti minimi di prestazione
per i metodi di analisi

1. L’ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti
i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita
conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita’ per la
classificazione dello stato di qualita’ dei corpi idrici"
dell’allegato 1 alla parte terza.
2. In mancanza di standard di qualita’ ambientali per un dato
parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi
di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il
monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a
costi sostenibili.

Art. 78-septies.

Calcolo dei valori medi

1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri
tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle
acque superficiali", parte 2 "Modalita’ per la classificazione dello
stato di qualita’ dei corpi idrici" dell’allegato 1 alla parte terza.

Art. 78-octies.

Garanzia e controllo di qualita’

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l’ambiente
(ARPA), e delle agenzie provinciali per l’ambiente (APPA), o degli
enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della
qualita’ conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN
ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme
equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. L’ISPRA assicura la comparabilita’ dei risultati analitici dei
laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla
base:
a) della promozione di programmi di prove valutative delle
competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all’articolo
78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione
rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche
svolti ai sensi del presente decreto;
b) dell’analisi di materiali di riferimento rappresentativi di
campioni prelevati nelle attivita’ di monitoraggio e che contengono
livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualita’
ambientali di cui all’articolo 78-sexies, comma 1.
3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a),
vengono organizzati dall’ISPRA o da altri organismi accreditati a
livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri
stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme
equivalenti accettate a livello internazionale. L’esito della
partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi
di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla
norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente
accettate.»;
d) al comma 2 dell’articolo 118 le parole: "sono aggiornati ogni
sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiornati entro il
22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni";
e) al numero 18, lettera A.2.8 della parte A dell’allegato 1 alla
parte terza l’ultimo periodo e’ soppresso;
f) all’allegato 1 alla parte terza sono soppressi:
1) i numeri 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della lettera A.2.8,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita’ per la
classificazione dello stato di qualita’ dei corpi idrici";
2) i numeri 2, 3, 4, 6 , 7, 8 e 9 della lettera A.2.1, Sezione
B "Acque sotterranee", parte 2 "Modalita’ per la classificazione
dello stato di qualita’ dei corpi idrici";
g) all’allegato 1 alla parte terza dopo la lettera A.2.8, sezione
A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita’ per la
classificazione dello stato di qualita’ dei corpi idrici" sono
inserite le seguenti;

"A. 2.8.-bis.

Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi e calcolo dei
valori medi

1. Ai fini della presente lettera si intende per:
a) fattore di copertura: fattore numerico utilizzato come
moltiplicatore dell’incertezza tipo composta per ottenere
un’incertezza estesa (1) . [UNI 13005:2000]. Nel caso dei metodi
utilizzati per le valutazioni riportate in questo decreto ‘k’ e’
stato scelto pari a 2;
b) incertezza tipo: incertezza del risultato ‘x i ‘ di una
misurazione espressa come scarto tipo. [UNI 13005:2000];
c) incertezza tipo composta: incertezza del risultato ‘y’ di una
misurazione allorquando il risultato e’ ottenuto mediante i valori di
un certo numero di altre grandezze; essa e’ uguale alla radice
quadrata positiva di una somma di termini, che sono le varianze o le
covarianze di quelle grandezze pesate secondo la variazione del
risultato della misurazione al variare di esse. [UNI 13005:2000];
d) incertezza estesa: grandezza che definisce intorno al
risultato di una misurazione, un intervallo che ci si aspetta
comprendere una frazione rilevante della distribuzione dei valori
ragionevolmente attribuibili al misurando. (2) (3) [UNI 13005:2000];
e) ripetibilita’ intermedia di misura: precisione di misura
ottenuta in condizione di ripetibilita’ intermedia. [UNI/CEI
70099:2008];
f) giustezza: grado di concordanza tra la media di un numero
infinito di valori misurati ripetuti e un valore di riferimento.
[UNI/CEI 70099:2008];
g) materiale di riferimento certificato: materiale di riferimento
accompagnato da un documento rilasciato da organismi accreditati a
livello nazionale ed internazionale nel quale sono riportati i valori
di una o piu’ proprieta’ specificate, con le corrispondenti
incertezze, riferibilita’ e rintracciabilita’, definite impiegando
procedure valide. [UNI/CEI 70099:2008];
g) colonna d’acqua: porzione rappresentativa di acqua del corpo
idrico nella quale fase solida e fase liquida non sono separate tra
loro.
A. Prestazioni minime dei metodi di misurazione
1) I metodi di misurazione da utilizzare per l’applicazione del
presente decreto devono avere le seguenti prestazioni minime:
a) alle concentrazioni dello standard di qualita’ (SQA-MA ed
SQA-CMA) l’incertezza estesa associata al risultato di misura non
deve essere superiore al 50% del valore dello standard di qualita’.
L’incertezza estesa sara’ ottenuta dall’incertezza tipo composta
ponendo il fattore di copertura k uguale a 2 per un intervallo di
fiducia di circa il 95%;
b) il limite di quantificazione dei metodi deve essere uguale od
inferiore al 30% dei valori dello standard di qualita’ (SQA-MA).
2. Per quanto riguarda la valutazione dell’incertezza di misura e’
necessario distinguere i metodi che includono i dati di precisione
(ripetibilita’ e riproducibilita’) stimati alle concentrazioni
prossime al valore dello standard di qualita’ (SQA-MA ed SQA-CMA) da
quelli che non sono caratterizzati da questi dati. Per i primi il
laboratorio che li adotta deve:
a) verificare che l’incertezza estesa (k=2) ottenuta dal dato di
riproducibilita’ del metodo sia inferiore al 50% del valore dello
standard di qualita’ (SQA-MA ed SQA-CMA);
b) valutare sperimentalmente la ripetibilita’ a concentrazioni
prossime allo standard di qualita’ (SQA-MA ed SQA-CMA);
c) verificare che la ripetibilita’ calcolata all’interno del
laboratorio sia inferiore o uguale al valore di ripetibilita’ dato
dal metodo;
d) calcolare l’incertezza estesa dai dati di riproducibilita’ del
metodo.
3) Nel caso di metodi normati che non includano i dati di
precisione, il laboratorio deve procedere alla convalida del metodo
ai sensi della UNI EN ISO/CEI 17025:2005, stimando la ripetibilita’
intermedia del metodo stesso nonche’ lo scostamento sistematico
(giustezza) per mezzo di un appropriato materiale di riferimento
certificato o una soluzione certificata. Questi principali contributi
all’incertezza di misura, insieme ad altri se ritenuti necessari,
devono essere combinati secondo le regole di propagazione
dell’incertezza (vedi UNI 13005:2000). Dall’incertezza tipo composta
cosi’ ottenuta si ottiene l’incertezza estesa moltiplicando per il
fattore di copertura k=2.
B. Calcolo dei valori medi
1) Nel seguito sono riportati i criteri da utilizzare per il
calcolo dei valori medi (SQA-MA) e di misurandi rappresentati dalla
somma totale di parametri chimico-fisici o di singole sostanze
(SQA-MA ed SQA-CMA) in presenza di valori inferiori ai limiti di
quantificazione del metodo di analisi:
a) i risultati di misura inferiori al limite di quantificazione
sono posti pari alla meta’ del valore del limite di quantificazione
del metodo (risultato della singola misura inferiore al limite di
quantificazione =LQ/2);
b) il valore medio (SQA-MA), calcolato in conformita’ al punto
precedente, che risulti inferiore al limite di quantificazione del
metodo, e’ restituito come inferiore al limite di quantificazione
(valore medio < LQ); c) nel calcolo dei misurandi rappresentati dalla somma totale di parametri chimico-fisici o di singoli misurandi chimici (SQA-MA ed SQA-CMA), che includono i principali metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione, il risultato di misura delle singole sostanze inferiore al limite di quantificazione e' considerato uguale a zero (risultato di misura=0). A. 2.8-ter. Informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di seguito riportate secondo il seguente calendario: a) il primo invio deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011. Le informazioni sono rappresentative dell'anno 2010; b) il secondo invio e' effettuato entro il 23 dicembre 2013 ed e' rappresentativo delle rilevazioni effettuate nell'anno precedente rispetto all'anno dell'invio; c) i successivi aggiornamenti sono inviati ogni 6 anni e sono sempre rappresentativi dell'anno precedente l'invio. 1.1. Informazioni per singoli scarichi. 1.1.1. Per ogni singolo scarico che recapita in corpo idrico superficiale occorre indicare le seguenti informazioni: a) date di rilascio e scadenza dell'autorizzazione; b) ciclo/i produttivo/i; c) applicazione IPPC; d) coordinate dello scarico; e) codice del corpo idrico recettore; f) volume annuo scaricato (mc/anno); g) sostanze appartenenti all'elenco di priorita' presenti nello scarico; h) "altre sostanze" non appartenenti all'elenco di priorita' presenti nello scarico. 1.1.2. Per ogni sostanza riportare: a) carico totale scaricato misurato o stimato (kg /anno); b) concentrazione autorizzata (mg/l); c) la concentrazione nei corpi idrici viene fornita come previsto al successivo punto 3. 1.2. Informazioni per le altre fonti (rilascio da fonti diffuse o perdite). 1.2.1. Le informazioni sono relative alle seguenti fonti: a) siti contaminati da bonificare ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, ove siano disponibili almeno i dati di caratterizzazione del sito; b) attivita' agricole; c) altre tipologie di fonti (discariche, stoccaggio di rifiuti, stoccaggio di materiali da attivita' di dragaggio, ecc). 1.2.2. Per ogni fonte occorre individuare: a) la tipologia della fonte; b) il codice del bacino idrografico o del sottobacino influenzato; c) le sostanze di cui all'elenco di priorita' rilevate; d) per ogni sostanza la stima del carico espresso in kg/anno immesso in ogni bacino idrografico o sotto bacino. 1.3. Informazioni sui corpi idrici superficiali. a) codice del corpo idrico recettore; b) nome del corpo idrico; c) categoria del corpo idrico recettore (4) d) appartenenza rete nucleo (intercalibrazione); e) stato chimico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua , sedimento e biota) (5) ; f) stato ecologico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua, sedimento e biota) (6) . 1.4. Informazioni per l'analisi di tendenza. 1.4.1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 78-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, se rilevate: a) antracene; b) difeniletere bromato; c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua); d) cloro alcani, C10-13 (7) ; e) di (2-etilesil) ftalato (DEHP); f) fluorantene; g) esaclorobenzene; h) esaclorobutadiene; i) esaclorocicloesano; l) piombo e composti; m) mercurio e composti; n) pentaclorobenzene; o) benzo(a) pirene; p) benzo(b) fluorantene; q) benzo(k) fluorantene; r) benzo(g,h,i) perilene; s) indeno(1,2,3-cd) pirene; t) tributilstagno (composti) (Tributilstagno catione). 1.4.2. I predetti dati e i relativi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal 23 dicembre 2013 e riportano gli esiti dei monitoraggi effettuati con frequenza almeno triennale nell'arco del sessennio di riferimento. A. 2.8.-quater. Numeri UE sostanze prioritarie Tabella 1: Elenco Numeri UE sostanze prioritarie --------------------------------------------------------------- Numero UE (1) Denominazione Sostanza Identificata come Prioritaria (2) pericolosa prioritaria --------------------------------------------------------------- 240-110-8 Alaclor --------------------------------------------------------------- 204-371-1 Antracene X --------------------------------------------------------------- 217-617-8 Atrazina --------------------------------------------------------------- 200-753-7 Benzene --------------------------------------------------------------- Non applicabile Difeniletere Bromato (4) Pentabromodifeniletere Non applicabile (congeneri 28,47,99,100,153,154) X (3) --------------------------------------------------------------- 231-152-8 Cadmio e Composti X --------------------------------------------------------------- 287-476-5 Cloro alcani C10-13 (4) X --------------------------------------------------------------- 207-432-0 Clorfenvifos --------------------------------------------------------------- 220-864-4 Clorpirifos (Clorpirifos etile) --------------------------------------------------------------- 203-458-1 1,2-Dicloroetano --------------------------------------------------------------- 200-838-9 Diclorometano --------------------------------------------------------------- 204-211-0 Di(2etilesil)ftalato (DEHP) --------------------------------------------------------------- 206-354-4 Diuron --------------------------------------------------------------- 204-079-4 Endosulfan X --------------------------------------------------------------- 205-912-4 Fluorantene (5) --------------------------------------------------------------- 204-273-9 Esaclorobenzene X --------------------------------------------------------------- 201-765-5 Esaclorobutadiene X --------------------------------------------------------------- 210-158-9 Esaclorocicloesano X --------------------------------------------------------------- 251-835-4 Isoproturon --------------------------------------------------------------- 231-100-4 Piombo e Composti --------------------------------------------------------------- 231-106-7 Mercurio e Composti X --------------------------------------------------------------- 202-049-5 Naftalene --------------------------------------------------------------- 231-111-14 Nichel e Composti --------------------------------------------------------------- 246-672-0 Nonilfenolo X 203-199-4 (4-Nonilfenolo) X --------------------------------------------------------------- 217-302-5 Ottilfenolo Non applicabile (4-(1,1?,3,3?-tetrametilbutil)fenolo) --------------------------------------------------------------- 210-172-5 Pentaclorobenzene X --------------------------------------------------------------- 231-152-8 Pentaclorofenolo --------------------------------------------------------------- Non applicabile Idrocarburi Policiclici Aromatici X 200-028-5 (Benzo(a)pirene) X 205-911-9 (Benzo(b)fluorantene) X 205-883-8 Benzo(g,h,i)perilene X 205-916-6 (Benzo(k)fluorantene) X 205-893-2 (Indeno(1,2,3cd)pirene) X --------------------------------------------------------------- 204-535-2 Simazina --------------------------------------------------------------- Non applicabile Tributilstagno(composti) X Non applicabile (Tributilstagno-catione) X --------------------------------------------------------------- 234-413-4 Triclorobenzeni --------------------------------------------------------------- 200-663-8 Triclorometano(cloroformio) --------------------------------------------------------------- 216-428-8 Trifluralin --------------------------------------------------------------- Note alla tabella. 1) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs). 2) Nel caso di gruppi di sostanze (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito col metodo analitico. 3) Solo pentabromodifenil etere. 4) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non e' possibile fornire parametri indicativi appropriati. 5) Il fluorantene e' stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici piu' pericolosi.". h) dopo il terzo capoverso della lettera A.3.5. della sezione A "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza, e' aggiunto il seguente: "In particolare, qualora si verifichi nella colonna d'acqua il superamento dello standard di qualita' ambientale per le sostanze dell'elenco di priorita' e per le altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorita' sono applicate le misure necessarie per ripristinare il buono stato del corpo idrico conformemente alle disposizioni vigenti. In tal caso, a condizione che ci siano dati sufficienti a stabilire in maniera affidabile lo stato di qualita' dei corpi idrici, il monitoraggio operativo nella colonna d'acqua puo' essere effettuato con frequenze ridotte, sufficienti per la verifica dell'efficacia delle misure intraprese per ripristinare il buono stato del corpo idrico. La riduzione delle frequenze del monitoraggio non e' prevista per i corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile. Fermo restando i contenuti di cui all'allegato 4 , nei Piani di gestione e nei Piani di tutela delle acque sono altresi' inserite le informazioni relative alla riduzione delle frequenze del monitoraggio operativo."; i) alla nota 2 alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza e' aggiunto il seguente periodo: "Se non altrimenti specificato lo standard di qualita' ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri."; l) la nota 10 della tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza e' soppressa.». (1) Il fattore di copertura k e' tipicamente compreso nell'intervallo da 2 a 3. (2) La frazione puo' essere interpretata come la probabilita' di copertura o livello di fiducia dell'intervallo. (3) Per poter associare uno specifico livello di fiducia all'intervallo definito dall'incertezza estesa e' necessario fare ipotesi, esplicite o implicite, sulla distribuzione di probabilita' caratterizzata dal risultato della misurazione e dalla sua incertezza tipo composta. Il livello di fiducia che puo' essere attribuito a questo intervallo puo' essere conosciuto solo nei limiti entro i quali quelle ipotesi siano giustificate. (4) Indicare se: lago, fiume, acque marino costiere, acque di transizione.; (5) Nel caso in cui lo stato chimico non risulti buono a causa di una o piu' sostanze dell'elenco di priorita' e/o delle «altre sostanze» e' indicata la concentrazione media annua delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e nel biota. (6) Nel caso in cui il corpo idrico risulti classificato in stato ecologico sufficiente a causa del superamento degli standard fissati per uno o piu' delle altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorita' e' indicata la concentrazione media annua delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e nel biota. (7) Per questo parametro il monitoraggio si effettua allorche' sara' disponibile il relativo metodo analitico. Art. 2 Abrogazioni 1. All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 18 settembre 2002, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002, alla parte B (scarichi industriali e da insediamenti produttivi), parte prima del settore 2 (Disciplina degli scarichi), le schede con numerazione da 7 a 26 sono abrogate. 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367, e' abrogato. Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 4 Disposizioni transitorie 1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette autorita' svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici; b) le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le autorita' di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza. 2. Agli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di distretti nei quali non e' presente alcuna autorita' di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni. 3. L'approvazione di atti di rilevanza distrettuale e' effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi comitati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Romani, Ministro dello sviluppo economico Fazio, Ministro della salute Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2010, n. 216 Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta’ metropolitane e Province.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera f),
11, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere c) e d), 21, commi 1,
lettere c) ed e), 2, 3 e 4, nonche’ 22, comma 2, relativi al
finanziamento delle funzioni di Comuni, Citta’ metropolitane e
Province;
Visto l’accordo in materia di mutua collaborazione per la
determinazione dei fabbisogni standard per il finanziamento delle
funzioni fondamentali e dei relativi servizi di Comuni, Province e
Citta’ metropolitane sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza
Stato-Citta’ ed autonomie locali, tra l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani-ANCI e l’Unione delle Province d’Italia-UPI ed il
Ministero dell’economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 29 luglio 2010;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto e’ diretto a disciplinare la determinazione
del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare
un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio
della spesa storica.
2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalita’ stabilite
dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare
progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime,
il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo
restando che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della
legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il
complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non
puo’ eccedere l’entita’ dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu’ della legge statale,
sono livelli essenziali quelli gia’ fissati in base alla legislazione
statale vigente.
3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilita’
interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla
legislazione vigente.

Art. 2

Obiettivi di servizio

1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, il Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilita’ ovvero
con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza
pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi
appositamente individuati da parte della decisione di finanza
pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di
Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della
finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei
costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche’
un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli
essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
Il monitoraggio degli obiettivi di servizio e’ effettuato in sede di
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da
istituire ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle
informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell’articolo 4, sulle
funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o
non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresi’
conto dell’incrocio tra i dati relativi alla classificazione
funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione
economica.
3. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il
rispetto della tempistica di cui ai commi 4 e 5.
4. L’anno 2012 e’ individuato quale anno di avvio della fase
transitoria comportante il superamento del criterio della spesa
storica.
5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalita’ e
tempistica:
a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che
entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle
funzioni fondamentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), del presente decreto, con un processo di gradualita’ diretto a
garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;
b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che
entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle
funzioni fondamentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), del presente decreto, con un processo di gradualita’ diretto a
garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;
c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che
entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni
fondamentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del
presente decreto, con un processo di gradualita’ diretto a garantire
l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.

Art. 3

Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese

1. Ai fini del presente decreto, fino alla data di entrata in
vigore della legge statale di individuazione delle funzioni
fondamentali di Comuni, Citta’ metropolitane e Province, le funzioni
fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione in via
provvisoria, ai sensi dell’articolo 21 della 5 maggio 2009, n. 42,
sono:
a) per i Comuni:
1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come
certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di
entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di polizia locale;
3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi
per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione,
nonche’ l’edilizia scolastica;
4) le funzioni nel campo della viabilita’ e dei trasporti;
5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche’ per il
servizio idrico integrato;
6) le funzioni del settore sociale;
b) per le Province:
1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come
certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di
entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia
scolastica;
3) le funzioni nel campo dei trasporti;
4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;
6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai
servizi del mercato del lavoro.

Art. 4

Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard

1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i
relativi servizi, tenuto conto delle specificita’ dei comparti dei
Comuni e delle Province, e’ determinato attraverso:
a) l’identificazione delle informazioni e dei dati di natura
strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati
ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi
questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di
una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei
certificati contabili;
b) l’individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli
quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema
di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai
relativi servizi;
c) l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli
piu’ significativi e alla determinazione degli intervalli di
normalita’;
d) l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni
standard sulla base di criteri di rappresentativita’ attraverso la
sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in
riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi
definiti, significativi per valutare l’adeguatezza dei servizi e
consentire agli enti locali di migliorarli.
2. Il fabbisogno standard puo’ essere determinato con riferimento a
ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati
di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni
fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5
maggio 2009, n. 42.
3. La metodologia dovra’ tener conto delle specificita’ legate ai
recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni,
ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.
4. Il fabbisogno standard e’ fissato anche con riferimento ai
livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al
comma 1, lettera e).

Art. 5

Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si
articola nel seguente modo:
a) la Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a., la cui
attivita’, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente
tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei
fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche
che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
e Province, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma
1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati
di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi’
conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma
associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo
conto della produttivita’ e della diversita’ della spesa in relazione
all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con
particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del
territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle
caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti
diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all’efficacia
e alla qualita’ dei servizi erogati nonche’ al grado di soddisfazione
degli utenti;
b) la Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a. provvede al
monitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento delle
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa’ per gli studi
di settore-Sose s.p.a. puo’ predisporre appositi questionari
funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e
dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le
Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal
loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti,
sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico
finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del
questionario interamente compilato e’ sanzionato con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo di invio dei questionari, dei
trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e
la pubblicazione sul sito del Ministero dell’interno dell’ente
inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il
certificato di conto consuntivo di cui all’articolo 161 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo
del fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell’accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede
di Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie locali, tra l’Associazione
nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l’Unione delle Province
d’Italia-UPI ed il Ministero dell’economia e delle finanze, per i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la
Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della
collaborazione scientifica dell’Istituto per la finanza e per
l’economia locale-IFEL, in qualita’ di partner scientifico, che
supporta la predetta societa’ nella realizzazione di tutte le
attivita’ previste dal presente decreto. In particolare, IFEL
fornisce analisi e studi in materia di contabilita’ e finanza locale
e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro
somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della
metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonche’ alla
valutazione dell’adeguatezza delle stime prodotte; partecipa
all’analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di
attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche
alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonche’ agli
indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province;
la Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a puo’ avvalersi
altresi’ della collaborazione dell’ISTAT per i compiti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono
sottoposte, per l’approvazione, ai fini dell’ulteriore corso del
procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione
del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in
assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate
decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la
sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica segue altresi’ il monitoraggio della fase
applicativa e l’aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera
b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui
alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Societa’ per gli studi
di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e,
successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, nonche’ alla Commissione tecnica
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la
sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita’ di cui al
presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche’ in quella di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio
2009, n. 42.

Art. 6

Pubblicazione dei fabbisogni standard

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura
di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard
per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell’articolo 1,
comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e’ sentita la Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali.
Decorsi quindici giorni, lo schema e’ comunque trasmesso alle Camere
ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione
bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario. Lo schema di decreto e’ corredato da una relazione
tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari.
Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del
Governo, il decreto puo’ essere comunque adottato, previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una
relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e’ conformato
ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per
Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini
di tale determinazione.
2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa
direttamente alle attivita’ di cui all’articolo 5.
3. Ciascun Comune e Provincia da’ adeguata pubblicita’ sul proprio
sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonche’ attraverso
le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Art. 7 Revisione a regime dei fabbisogni standard 1. Al fine di garantire continuita’ ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalita’ previste nel presente decreto. 2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.

Art. 8

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. I fabbisogni standard delle Citta’ metropolitane, una volta
costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni
fondamentali per esse individuate ai sensi dell’articolo 23, comma 6,
lettere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto
compatibili.
2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di
erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza
positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra
il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto
e la spesa effettiva cosi’ come risultante dal bilancio dell’ente
locale, e’ acquisita dal bilancio dell’ente locale medesimo. Nel caso
di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza
positiva di cui al primo periodo e’ ripartita fra i singoli enti
partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su
ciascuno di essi in base all’atto costitutivo.
3. La Societa’ per gli studi di settore-Sose s.p.a. e l’Istituto
per la finanza e per l’economia locale-IFEL provvedono alle attivita’
di cui al presente decreto nell’ambito delle rispettive risorse.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al
rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non
si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 26 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Maroni, Ministro dell’interno

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 304 del 30-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, recante proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno, della
giustizia e dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Iniziative in favore dell’Afghanistan

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell’Afghanistan e’
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno
2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di euro
1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della
NATO destinato al sostegno dell’esercito nazionale afghano.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la partecipazione dell’Italia ad una missione di
stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo
pakistano nello svolgimento delle attivita’ prioritarie nell’ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e
nell’assistenza alla popolazione. Per l’organizzazione della missione
si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell’ambito degli obiettivi e delle finalita’ individuate nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei donatori dell’area, le attivita’ operative della missione sono
finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il
Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l’altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare
riguardo all’area di frontiera tra il Pakistan e l’Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle
iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede
all’organizzazione di una conferenza regionale della societa’ civile
per l’Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni
non governative «Afghana».
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l’intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
6. Nell’ambito delle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente
civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, e’ autorizzata, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 24.244.

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO
DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 2

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano,
Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche’ il sostegno alla ricostruzione
civile, e’ autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 10.500.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.
220, nonche’ la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti
dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori.
Nell’ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari
esteri, con proprio decreto, puo’ destinare risorse, fino ad un
massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre
aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita’ di
intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione
italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all’addestramento
della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare,
al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in
esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per l’erogazione del contributo
italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 617.951 per assicurare la
partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento
della pace e di diplomazia preventiva, nonche’ ai progetti di
cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE).
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 14.327.451 per gli interventi a
sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per il contributo
all’Unione per il Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi
operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e
degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del
fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e
passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari,
degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche
all’estero.
7. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a
sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza
nell’Africa sub-sahariana e’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 2.750.000 ad
integrazione degli stanziamenti gia’ assegnati per l’anno 2011 per
l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.583.328 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali.
9. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 454.050 per l’invio in missione di
personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al
predetto personale e’ corrisposta un’indennita’, senza assegno di
rappresentanza, pari all’80 per cento di quella determinata ai sensi
dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E’ altresi’
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno
2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese
di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le
sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il
relativo diritto, in deroga all’articolo 181, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6
mesi ed e’ acquisito dopo 4 mesi ancorche’ i viaggi siano stati
effettuati precedentemente. E’ altresi’ autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 180.436
per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico
di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto
funzionario e’ corrisposta un’indennita’ pari all’80 per cento di
quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso
forfettario degli oneri derivanti dalle attivita’ in Kurdistan,
commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all’interno
dell’Iraq. Per l’espletamento delle sue attivita’, il predetto
funzionario puo’ avvalersi del supporto di due unita’ da reperire in
loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore
alla scadenza del presente decreto.
10. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 318.700 per la partecipazione di
personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell’Unione Europea. Al
predetto personale e’ corrisposta un’indennita’, detratta quella
eventualmente concessa dall’organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all’80 per cento
di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in
missioni internazionali, l’indennita’ non puo’ comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice
del predetto contingente. E’ altresi’ autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 36.000 per i
viaggi di servizio, ai sensi dell’articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
11. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la
partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica
al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi
partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale
nell’area.

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO
DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 3

Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita’ e
l’organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture
operative temporanee nell’ambito degli stanziamenti di cui agli
articoli 1 e 2.
2. Per le finalita’ e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e
2, il Ministero degli affari esteri e’ autorizzato, nei casi di
necessita’ e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita’ generale
dello Stato, ricorrendo preferibilmente all’impiego di risorse locali
sia umane che materiali.
3. Nell’ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al
personale inviato in breve missione per le attivita’ e le iniziative
di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all’articolo 16
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e’
corrisposta l’indennita’ di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita’ tecniche,
di cui all’articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle
Sezioni distaccate, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e’ autorizzato a
sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui agli articoli
1, comma 1, e 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere
alloggiato in locali comunque a disposizione dell’Amministrazione.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita’ e alle
iniziative di cui al presente Capo si applicano l’articolo 57, commi
6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, nonche’ l’articolo 3, commi 1 e 5, e
l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applica
l’articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. L’organizzazione delle attivita’ di coordinamento degli
interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, e’ definita con uno o
piu’ decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari
esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalita’ di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorita’ e le strutture amministrative locali e
di Governo;
b) l’istituzione e la composizione, presso il Ministero degli
affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l’istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 4

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 380.770.000 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 106.240.346 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unita’ navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 35.770.354 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 147.799 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 12.935.084 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 594.139 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 60.346 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 126.459 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell’Unione Africana in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all’articolo
4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
9. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 206.026 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD
CONGO, di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
10. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 132.039 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
11. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 653.993 per la prosecuzione delle
attivita’ di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
12. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 694.810 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all’articolo 4, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
13. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 25.112.656 per la proroga della
partecipazione di personale militare all’operazione militare
dell’Unione europea denominata Atalanta e all’operazione della NATO
per il contrasto della pirateria, di cui all’articolo 4, comma 13,
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
14. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 4.107.115 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita’
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene, di cui all’articolo 4, comma 14, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
15. E’ autorizzata, dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011,
la spesa di euro 12.169.041 per la proroga dell’impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui
all’articolo 4, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
16. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 681.198 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione militare
dell’Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all’articolo 4,
comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
17. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 80.506.000 per la stipulazione dei
contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al
presente decreto.
18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita’ della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e’
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa complessiva di euro 7.988.794 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita’ generale dello Stato, disposti nei casi
di necessita’ e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto,
entro il limite di euro 6.378.204 in Afghanistan, euro 1.200.000 in
Libano, euro 410.590 nei Balcani.
19. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 3.497.465 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 4, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
20. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 853.940 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 4, comma 21,
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
21. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 64.040 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 4, comma
22, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
22. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 269.002 per la proroga della
partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all’articolo 4, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
23. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 8.297.164 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, di cui all’articolo 4, comma 24, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l’efficienza delle unita’ navali cedute dal Governo italiano al
Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione
sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno
dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
24. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.471.724 e di euro 368.141 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all’articolo 4, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
25. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 411.201 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all’articolo 4, comma 26, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
26. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 309.077 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita’ di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all’articolo 4, comma 28, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
27. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’articolo 4,
comma 29, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
28. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 4, comma 30, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
29. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due
magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all’articolo
4, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
30. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all’AISE dall’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
31. La dotazione del fondo di cui all’articolo 55, comma 5-septies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze
ivi previste anche connesse con le missioni internazionali, e’
stabilita in euro 2.500.000 per l’anno 2011. Per la finalita’ di cui
al presente comma e’ autorizzata, per l’anno 2011, la spesa di euro
2.500.000.
32. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel
settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010,
e’ autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della
Repubblica di Panama quattro unita’ navali «classe 200/s» in
dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 5

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l’articolo 3, commi da 1 a 9, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, e l’articolo 5, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
2. L’indennita’ di missione, di cui all’articolo 3, comma 1, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e’ corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle
missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM
e nella unita’ di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui
all’articolo 4, commi 8, 22 e 26;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale
impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all’articolo 4, comma
16;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all’articolo 4,
comma 3.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l’articolo
248, e’ inserito il seguente:
«Art. 248-bis (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). – 1. La
conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla
navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero
della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati
dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto
temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui
all’articolo 247, comma 4, e’ affidata a personale militare in
possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di
specifici emolumenti. I criteri d’impiego dei medesimi APR e le
modalita’ per il conseguimento della qualifica per la conduzione
degli stessi sono disciplinati dal regolamento.».

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 6

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 7

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita’, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l’anticipazione di una somma non superiore alla meta’ delle
spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero
della difesa, pari a euro 345.000.000 a valere sullo stanziamento di
cui all’articolo 8.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del
presente decreto, pari complessivamente a euro 754.300.000 per l’anno
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006. n. 296, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

La Russa, Ministro della difesa

Maroni, Ministro dell’interno

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/