REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2010, n. 2

Proroga, per l’anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:
Art. 1

Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi
regionali.
Articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge
regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed
urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle
imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, con
riferimento alle rate dei mutui stipulati al 26 febbraio 2010 in
scadenza dal 1° marzo 2010 e fino al 28 febbraio 2011.
2. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla
data del 26 febbraio 2010 rispetto a rate di mutuo scadute, a
condizione che non sia gia’ iniziato il procedimento esecutivo per
l’escussione delle relative garanzie.
3. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento
delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita
domanda da presentare alla Societa’ finanziaria regionale (FINAOSTA
S.p.A.) o alle banche convenzionate entro il 26 febbraio 2010 per le
rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2010 ed entro il 30
aprile 2010 per le rate con scadenza successiva.

Art. 2 Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione 1. Per sostenere i redditi delle famiglie ed incrementare le disponibilita’ finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale e’ autorizzata ad assumere il maggiore onere di competenza a titolo di contributo in conto interessi, conseguente alla mancata riduzione della quota capitale per effetto della sospensione, per uno o due anni disposta da FINAOSTA S.p.A., a partire dalle rate scadute nel 2009 o con scadenza nel 2010, del pagamento da parte dei mutuatari delle quote capitali dei mutui stipulati con la medesima Societa’ finanziaria, nell’ambito della gestione ordinaria di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa’ finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), a valere sulle seguenti leggi regionali: a) 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversita’ atmosferiche); b) 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei); c) 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l’estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati). 2. L’onere di cui al comma 1 e’ determinato a partire dalla prima rata successiva a quella per cui e’ stato sospeso il versamento della quota capitale e per un numero di anni pari a quello del piano di ammortamento residuo maggiorato di uno o due anni, per effetto del prolungamento del piano a seguito della sospensione. 3. I mutuatari sono tenuti a corrispondere le quote di interessi a loro carico, calcolate sul capitale residuo dei mutui. 4. Per le imprese, le agevolazioni di cui al presente articolo, pari al costo dell’operazione sostenuto dalla Regione costituito dalla quota interessi pagata per il periodo di sospensione, sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai mutui stipulati con banche a cio’ autorizzate ai sensi della l.r. 1/1997. 6. Qualora l’impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del comma 1 puo’ essere egualmente disposta a condizione che l’impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari. 7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3

Interventi inerenti ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d’Aosta.
Leggi regionali 27 novembre 1990, n. 75, e 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 3-ter della legge regionale 27
novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia
Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d’Aosta. Interventi
a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), le parole: «50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
2. Al comma 2 dell’articolo 3ter della l.r. 75/1990 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) le parole: «2 per cento.» sono sostituite
dalle seguenti: «4 per cento;»;
b) dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente: «c-bis) che il
tasso dei finanziamenti a medio e lungo termine risulti inferiore di
almeno un punto percentuale rispetto a quello dei finanziamenti a
breve termine oggetto di consolidamento.».
3. Al comma 2 dell’articolo 3quater della l.r. 75/1990 le parole:
«2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
4. Alla rubrica del capo III della l.r. 75/1990 le parole «fra
gli industriali» sono soppresse.
5. L’articolo 6 della l.r. 75/1990 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Operazioni di anticipazione su cessioni di credito
commerciali) – 1. La Regione interviene finanziariamente abbattendo i
tassi di interesse praticati per operazioni di anticipazione su
cessioni di credito commerciali (factoring) effettuate dalle imprese
aderenti ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d’Aosta, fino ad un
massimo del 75 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media
aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore
dell’industria, del commercio e assimilati, stabiliti dal Ministero
dell’economia e delle finanze, riferiti all’anno solare antecedente a
quello di concessione dell’agevolazione. L’intervento e’ effettuato
per il tramite dei Consorzi Garanzia Fidi della Valle d’Aosta.».
6. La lettera b) del comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 1/2009 e’
sostituita dalla seguente:
«b) concessione o integrazione di garanzie fideiussorie a
favore delle piccole e medie imprese, finalizzate all’ottenimento di
nuovi finanziamenti da parte delle banche convenzionate con i
Consorzi;».
7. Le risorse, pari ad euro 4.184.944,46, gia’ erogate dalla
Regione ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d’Aosta e non destinate
alle imprese aderenti ai predetti Consorzi a titolo di contributo in
conto interessi, sono utilizzate per incrementare le disponibilita’
gia’ esistenti nei fondi rischi costituiti ai sensi e per le
finalita’ di cui all’articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009.
8. Per l’anno 2010, la Giunta regionale e’ autorizzata ad
incrementare di euro 50.000 il fondo rischi costituito ai sensi e per
le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009 presso
il Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d’Aosta.
9. Per l’anno 2010, la Giunta regionale e’ autorizzata ad
incrementare di euro 1.000.000 il fondo rischi costituito ai sensi e
per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009
presso il Consorzio Valfidi.
10. In caso di liquidazione dei Consorzi Garanzia Fidi della
Valle d’Aosta, i fondi rischi presso di essi costituiti ai sensi e
per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009,
comprensivi degli interessi maturati o di qualsivoglia altra utilita’
o ricavo connessi, devono essere devoluti integralmente alla Regione.
11. Ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della l.r. 1/2009, gli
interventi a valere sui fondi rischi costituiti ai sensi e per le
finalita’ di cui all’articolo 2, comma 8, della medesima l.r. 1/2009
sono concedibili alle imprese ricadenti nell’ambito di applicazione
del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti d’importanza minore («de minimis») o in tutti gli altri
casi, e fino al 31 dicembre 2010, quali aiuti di importo limitato
subordinatamente all’entrata in vigore del quadro di riferimento
temporaneo statale relativo alla Comunicazione della Commissione
europea n. 2009/C 261/02 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di
crisi finanziaria ed economica e nel rispetto delle condizioni ivi
previste.
12. Gli interventi di cui all’articolo 6 della l.r. 75/1990, come
sostituito dal comma 5, sono concedibili, fino al 31 dicembre 2010
nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione
europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C
83/01), e del relativo quadro di riferimento statale di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009
(Modalita’ di applicazione della Comunicazione della Commissione
europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131, e
autorizzato con decisione n. 2009/4277/CE della Commissione del 28
maggio 2009.
13. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le
ulteriori modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.

Art. 4 Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti 1. Per l’anno 2010, sono prorogati gli interventi di cui all’articolo 6 della l.r. 1/2009 alle condizioni ivi previste. 2. Per l’anno 2010, in deroga alle normative vigenti, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 1/2009 possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato per un importo pari al dovuto per l’annualita’ 2009. Le ulteriori modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 5

Interventi a sostegno dei tirocini formativi e di orientamento

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini
formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano gia’
assolto l’obbligo scolastico.
2. Possono ospitare tirocinanti i datori di lavoro, gli
imprenditori e i soggetti esercenti una professione, ancorche’ senza
lavoratori alle loro dipendenze.

Art. 6

Diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti.
Leggi regionali 13 marzo 2008, n. 5, e 15 aprile 2008, n. 9

1. Il termine di cui all’articolo 12 della legge regionale 15
aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e a quello
pluriennale per il triennio 2008/2010), relativo alla corresponsione
del diritto proporzionale di cui all’articolo 49, comma 1, della
legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle
miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e’
prorogato, per le concessioni perpetue, al 31 marzo 2011 e, per le
concessioni in scadenza negli anni 2009 e 2010, di un anno a far data
dal loro rinnovo.

Art. 7

Aiuti di importo limitato per il settore della produzione primaria di
prodotti agricoli

1. Fino al 31 dicembre 2010, e’ autorizzata la concessione di
aiuti di importo limitato per il finanziamento delle iniziative di
cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in
materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti),
subordinatamente all’entrata in vigore del quadro di riferimento
temporaneo statale relativo alla Comunicazione della Commissione
europea n. 2009/C 261/02 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di
crisi finanziaria ed economica e nel rispetto delle condizioni ivi
previste.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di
aiuti temporanei alle imprese in funzioni anti-crisi), le parole:
«svolgono esclusivamente attivita’ di trasformazione» sono sostituite
dalle seguenti: «svolgono attivita’ di trasformazione
esclusivamente».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione a far
data dall’entrata in vigore della l.r. 25/2009.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. L’onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante
dall’applicazione degli articoli 3 e 4, comma 1, e’ determinato in
euro 3.150.000 per l’anno 2010 e in annui euro 600.000 a decorrere
dal 2011.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio
2010/2012 nell’UPB 01.08.02.11 (Altri interventi di assistenza
sociale) e nell’UPB 01.11.01.20 (Interventi per favorire l’accesso al
credito).
3. Al finanziamento dell’onere di cui all’articolo 3 si provvede
mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio
nell’UPB 01.15.02.10 (Oneri connessi alle entrate) per euro 1.650.000
per l’anno 2010 e per annui euro 600.000 per gli anni 2011 e 2012.
4. Al finanziamento dell’onere di cui all’articolo 4, comma 1, si
provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso
bilancio nell’UPB 01.08.01.10 (Interventi per servizi e provvidenze
socio-assistenziali) per euro 1.500.000 per l’anno 2010.
5. La minore entrata derivante dalla cancellazione del credito
iscritto al capitolo 9600 (Recupero di somme sulle erogazioni di
spese in conto capitale) della parte entrata del bilancio della
Regione per l’anno 2009, in applicazione dell’articolo 3, comma 7, e’
determinata in euro 4.184.944,46 e trova copertura in sede di
assestamento del bilancio 2010, mediante riduzione di pari importo
dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2009 applicato.
6. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 2, stimato
per il triennio 2010/2012 in complessivi euro 700.000, e’ finanziato
a valere sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi
dell’articolo 6 della l.r. 7/2006.
7. Le minori entrate sui bilanci degli enti locali derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2,
possono trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio
2010 mediante le risorse finanziarie di cui alla legge regionale 20
novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza
locale).
8. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale
e’ autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed
entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 18 gennaio 2010

ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Nardo’ e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 11-11-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio
2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Nardo’
(Lecce);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, a
seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Nardo’ (Lecce) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Giovanni D’Onofrio e’ nominato commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 31 ottobre 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175 Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 252 del 27-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifiche all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per
le persone sottoposte a misure di prevenzione.
1. All’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e
dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle
persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della
presente legge, e’ fatto divieto di svolgere le attivita’ di
propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in
favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di
competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il
contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al
candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di
sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita’
di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne
avvale concretamente. L’esistenza del fatto deve risultare anche da
prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura
di prevenzione».

Art. 2 Effetti della condanna 1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, comporta l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell’estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all’organo o all’ente di appartenenza per l’adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. 2. Dall’interdizione dai pubblici uffici consegue l’ineleggibilita’ del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell’interdizione dai pubblici uffici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 13 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 783): Presentato dall’on. Sabina Rossa ed altri il 6 maggio 2008. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 ottobre 2008 con parere della I commissione. Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 e 18 giugno 2009; il 2, 7, 8, 16, 29 e 30 luglio 2009; il 10,15 e 22 settembre 2009; il 13 ottobre 2009; il 12 novembre 2009, il 2, 9, 10 e 16 dicembre 2009; il 4, 10 e 17 febbraio 2010. Esaminato in aula ed approvato, in un testo unificato con gli atti nn. 825 (on. Angela Napoli e on. Gabriella Carlucci), 954 (on. Aurelio Salvatore Misiti), 972 (on. Nicodemo Nazzareno Oliverio ed altri), 1767 (on. Roberto Occhiuto e on. Mario Tassone), il 24 febbraio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2038): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 marzo 2010 con parere della 2ª commissione. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 2 marzo 2010; il 4 maggio 2010; il 21 e 22 settembre 2010. Esaminato in aula il 28 settembre 2010 ed approvato il 6 ottobre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 18 marzo 2010, n. 6 Norme regionali per la disciplina e la promozione dell’apicoltura.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l’apicoltura
quale attivita’ indispensabile per la salvaguardia della
biodiversita’ ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo
delle produzioni agricole, tutela la sanita’ degli alveari e promuove
l’attivita’ apistica in applicazione dei principi della legge 24
dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), sulla base delle
caratteristiche del proprio territorio agroforestale e delle risorse
nettarifere e pollinifere ivi disponibili.

Art. 2 Definizioni 1. Per quanto non previsto dalla legge n. 313/2004, ai fini della presente legge si intende per: a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia; b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei; c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei; d) alveare stanziale: l’alveare che non viene spostato nel corso dell’anno.

Art. 3

Organismi associativi tra apicoltori

1. Ai fini dell’attuazione dei regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme
associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da
apicoltori operanti in regione.
2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente,
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono
individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi
gli organismi di cui al comma 1, costituiti su base provinciale o
interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori
presenti nel relativo territorio.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono
organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra
gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli
apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli
apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra
gli apicoltori della Provincia di Gorizia.
4. Le Province si avvalgono degli organismi di cui al comma 2 per
la promozione dell’apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela
della sanita’ delle api, per gli interventi di recupero sciami,
nonche’ per lo svolgimento dell’attivita’ di assistenza tecnica e di
formazione professionale a favore degli apicoltori.

Art. 4 Esperti apistici 1. Gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale degli elenchi degli esperti apistici. 2. Costituiscono requisiti per ottenere l’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1: a) il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado; b) il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale. 3. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorita’ sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all’articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico. 4. Gli esperti apistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti negli elenchi di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell’apicoltura e per la salvaguardia dell’ambiente naturale), sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 1. 5. Al fine del recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco si puo’ avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1. 6. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l’esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all’elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attivita’ apistica per un periodo non inferiore a tre anni. 7. Agli esperti apistici, iscritti negli elenchi di cui al comma 1, viene assegnato un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia competente per territorio e conforme alle disposizioni stabilite con regolamento, adottato previa deliberazione della Giunta regionale. 8. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.

Art. 5 Uso di fitofarmaci 1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee. 2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente in materia fitosanitaria sono annualmente prescritte le modalita’ di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. 3. Con il decreto di cui al comma 2 puo’ essere, altresi’, prescritto l’impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Art. 6 Denuncia degli alveari 1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, competenti per territorio, con l’indicazione dell’entita’ numerica, della tipologia e dell’ubicazione degli stessi. Presso ogni apiario e’, altresi’, apposta una targa recante i dati identificativi, la residenza o la sede dell’apicoltore. 2. Gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, alle Province e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l’elenco degli apicoltori con l’indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari. 3. Gli apicoltori che non ottemperano all’obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 7 Trasferimento di api e alveari 1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, e’ preventivamente comunicato agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, competenti per territorio. 2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, e all’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

Art. 8 Nomadismo 1. Per nomadismo si intende la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu’ spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno. 2. La Regione promuove la pratica del nomadismo in applicazione dei principi di tutela sanitaria degli alveari, di miglior utilizzo del pascolo per le api e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell’utilizzo delle postazioni.

Art. 9

Commissioni apistiche provinciali

1. Presso gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, sono
istituite le Commissioni apistiche provinciali, nominate dalla
rispettiva Provincia.
2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell’organismo,
competente per territorio, di cui all’articolo 3, comma 2, o suo
delegato e sono composte di:
a) un massimo di due esperti apistici;
b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista
indicati all’assemblea degli apicoltori aderenti all’organismo
medesimo;
c) un veterinario dipendente dell’Azienda per i servizi
sanitari competente per territorio;
d) il Direttore o suo sostituto dell’area territoriale del
Friuli Venezia Giulia dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie.
3. Le Commissioni durano in carica cinque anni.
4. Al fine di tutelare la sanita’ degli apiari e consentire un
corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per ogni
specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo
di alveari da ammettere nelle singole zone, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) consistenza degli alveari e dislocazione degli apiari
stanziali presenti nel territorio;
b) tipologia ed entita’ di essenze nettarifere presenti nel
territorio e carico ottimale di alveari per ettaro.
5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di cui
all’articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui
al comma 4.

Art. 10 Rilascio dell’autorizzazione al nomadismo 1. Gli apicoltori presentano domanda di autorizzazione al nomadismo agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Acquisito il parere della competente Commissione apistica, gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, rilasciano l’autorizzazione tenendo conto del seguente ordine di priorita’: a) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione e che hanno gia’ esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell’organismo cui e’ stata presentata la domanda medesima; b) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione; c) apicoltori che abbiano gia’ in precedenza presentato domanda per il nomadismo nel territorio di competenza dell’organismo cui e’ stata presentata la domanda medesima. 3. In caso di parita’ si tiene conto dell’ordine di presentazione delle domande. 4. A favore degli apicoltori di cui al comma 2, lettera a), e’ assicurato l’utilizzo delle postazioni autorizzate l’anno antecedente a ciascuna domanda. 5. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente sono stabiliti gli elementi essenziali della domanda di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ per il rilascio dell’autorizzazione e la gestione del nomadismo.

Art. 11 Deroga all’obbligo dell’autorizzazione 1. In via eccezionale, per motivate esigenze di utilizzo di particolari pascoli, o qualora il trasferimento si renda necessario al fine di garantire la sopravvivenza delle api, il trasferimento degli alveari e’ consentito anche in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 10. 2. Entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, secondo le modalita’ previste dall’articolo 7.

Art. 12 Programma regionale triennale per l’apicoltura 1. Al fine di promuovere l’apicoltura, la conservazione dell’ambiente e la protezione degli insetti pronubi, la Regione adotta il Programma regionale triennale per l’apicoltura, di seguito denominato Programma, in conformita’ alle disposizioni di cui alla legge n. 313/2004 e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Il Programma contiene obiettivi, azioni e interventi per garantire la profilassi e il risanamento degli alveari e per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. 2. Il Programma e’ adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse agricole, sentiti la Direzione centrale salute e protezione sociale, le Province, le Aziende per i servizi sanitari, gli organismi associativi di cui all’articolo 3, comma 2, il Laboratorio Apistico Regionale di cui all’articolo 17 e le associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Il Programma puo’ essere aggiornato annualmente. 3. Le risorse finanziarie previste per l’attuazione del Programma, ivi comprese quelle statali attribuite alla Regione, sono trasferite alle Province per la concessione dei finanziamenti agli apicoltori e agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, secondo gli obiettivi e le modalita’ stabiliti nel Programma medesimo.

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