Legge Regionale n. 10 del 21-05-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 21
del 27 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalita’)

1. La Regione nell’esercizio della potesta’ concorrente in materia di
istruzione e della potesta’ esclusiva in materia di istruzione e formazione
professionale e nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle
norme generali sull’istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle competenze del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (MIUR) e delle sue
articolazioni periferiche, dei Comuni e delle Province, intende offrire agli
studenti del Friuli Venezia Giulia l’opportunita’ di conseguire un livello di
apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all’odierno mercato
del lavoro, favorendo anche la formazione e l’aggiornamento dei docenti.

ARTICOLO 2

(Sostegno ai progetti scolastici)

1. Per l’attuazione delle finalita’ previste dall’articolo 1,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere progetti di istituti
scolastici relativi a:
a) incremento dello studio della prima lingua straniera comunitaria previsto
dal curriculum mediante il potenziamento delle ore d’insegnamento, come
definito dai Piani dell’offerta formativa dei singoli istituti;
b) introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua straniera
comunitaria previsto dal curriculum tramite l’attivazione dell’insegnamento o
il potenziamento delle ore d’insegnamento, come definito dai Piani
dell’offerta formativa dei singoli istituiti;
c) sostegno alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, favorendo
metodologie innovative e l’insegnamento veicolare delle lingue straniere
comunitarie;
d) attivita’ aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua presso le
istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.

2. Per l’attuazione dei progetti previsti dal comma 1, trovano applicazione le
procedure di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio
2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

ARTICOLO 3

(Clausola valutativa)

1. Entro il mese successivo all’inizio dell’anno scolastico di riferimento,
l’Assessore regionale all’istruzione presenta alla Commissione consiliare
competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente
legge.

2. La relazione e’ resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere
della Commissione consiliare competente che ne conclude l’esame.

3. Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento per la
programmazione della politica linguistica regionale per l’anno successivo.

4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all’anno scolastico in
corso, distinti per provincia e per istituto, documenta:
a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue
straniere comunitarie;
b) l’incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi
attivati rispetto alle ore e ai corsi gia’ previsti dal MIUR per i curricula
dei diversi ordini di scuola;
c) l’incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel
potenziamento dell’insegnamento o nella attivita’ di formazione e
aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.

ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli interventi previsti dalla
presente legge fanno carico alla unita’ di bilancio 6.1.11.1121, dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio
per l’anno 2009, con riferimento ai capitoli 5164 e 5165.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 3 del 18-02-2009 Regione Liguria. Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009.)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 4
del 25 febbraio 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009))

1. L’articolo 2 della l.r. 44/2008 è abrogato.

ARTICOLO 2

(Modifica dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 44/2008)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 44/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b),
ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti
nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi
concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso
gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attivit
maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 7 del 30-04-2009 Regione Lombardia. Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 18
del 4 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 5 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione Lombardia redige il Piano regionale della mobilità ciclistica,
tenendo conto delle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, parte
integrante del Piano Territoriale Regionale, e anche della legge 19 ottobre
1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo
scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale,
obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di
garantire lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta sia in ambito
urbano che extraurbano.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e
ciclopedonali;
b) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza
dell’utenza motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione
del traffico.

ARTICOLO 2

(Piano regionale della mobilità ciclistica)

1. Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in relazione al tessuto
e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema
naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi
regionali e ai grandi poli attrattori, individua il sistema ciclabile di scala
regionale.

2. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento
di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali di
cui all’articolo 3.

3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:

a) creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva;
b) creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di
itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso località di valore
ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una
rete di punti di ristoro;
c) creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e
strutture di supporto.

4. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, ed è aggiornato di
norma ogni tre anni.

5. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è elaborato attraverso
forme di concertazione con i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, sentite
le associazioni che promuovono in modo specifico l’utilizzo della bicicletta.

6. Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua, mediante
intese con gli enti interessati, l’utilizzo per la riconversione in percorsi
ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero
conservativo:

a) l’area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;
b) l’area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari,
dismesse o in disuso;
c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali, dei
navigli e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli acquedotti dismessi,
ove compatibili;
d) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.

7. Nell’ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse,
previste dal Piano regionale della mobilità ciclistica, la Regione promuove,
mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie,
il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari
insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale,
possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di
ristoro specializzati per l’ospitalità dei cicloturisti. La Regione promuove
altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di
attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e
metropolitani.

8. La Regione promuove, d’intesa con i soggetti attuatori, le
associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di informazione e
formazione tese alla diffusione dell’uso della bicicletta, considerando gli
aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al
miglioramento degli stili di vita.

9. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione,
tramite accesso internet, dell’offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi,
i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il
sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti attuatori.

ARTICOLO 3

(Piani di province e comuni)

1. Le province redigono piani strategici per la mobilità ciclistica,
tenuto conto del Piano regionale della mobilità ciclistica, ove vigente. I
piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale e sono
approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e della
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e
successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.

2. I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale
quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo la
connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici, i
centri commerciali, i distretti industriali ed il sistema della mobilit
pubblica.

3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono quelli
indicati all’articolo 2, comma 3.

4. I comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto
conto del piano regionale della mobilità ciclistica e del Piano provinciale,
ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a livello locale e
sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e della
l.r. 12/2005 e successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.

5. I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale
elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo
la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il
sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema
della mobilità pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale,
storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

6. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:

a) l’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa
in rete;
b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;
c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva.

ARTICOLO 4

(Tipologie degli interventi)

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, anche tenuto conto delle
caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale 30 novembre 1999, n.
557 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili) sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:

a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e
ciclopedonali;
b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse.

2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:

a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico
ciclistico e motorizzato;
c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e
di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in
corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e presso strutture
pubbliche;
d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata
per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli
itinerari ciclabili;
e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a
realizzare l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
f) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle
infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l’intermodalità tra la
bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per
biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione
del trasporto della bicicletta al seguito;
g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con
l’uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il
trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
i) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative
educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;
j) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di
informazione per cicloturisti;
k) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata
anche di tipo elettronico;
l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza
del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di
manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed
informative sull’utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e
casco.

3. Nel quadro delle indicazioni del Piano regionale della mobilità e dei
trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al 10
per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deve essere
riservata al parcheggio di biciclette.

ARTICOLO 5

(Soggetti attuatori)

1. Province, comuni, enti gestori dei parchi regionali e locali, comunit
montane adottano ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere, anche con
la collaborazione di privati, gli interventi previsti dalla presente legge,
ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di
programma.

2. I soggetti privati possono, previe intese con gli enti pubblici
competenti, installare strutture attrezzate per l’integrazione del trasporto
pubblico con l’uso della bicicletta, nonché promuovere agevolazioni per i
propri dipendenti.

ARTICOLO 6

(Disposizioni particolari per i comuni)

1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni di corrispondenza o
di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette
infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati impianti
per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio
di noleggio biciclette, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c).

2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni
stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie,
metropolitane od automobilistiche.

3. I comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni assegnano
prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, di cui
alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in
Lombardia).

4. I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di
spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o
produttive per il deposito di biciclette.

5. I comuni inseriscono inoltre nei regolamenti edilizi norme per la
realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette presso strutture
pubbliche.

6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di
consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni, che, ove
possibile, devono essere attrezzati.

ARTICOLO 7

(Gestione e manutenzione)

1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito delle scelte
definite dal Piano regionale della mobilità ciclistica, così come dei percorsi
e dei tracciati preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui
territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono
tracciati che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la
ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. La
Regione assicura l’erogazione di contributi secondo un piano prestabilito
dalla Giunta.

2. La Giunta regionale detta criteri per la concessione di contributi per la
manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei tracciati agli enti che
prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.

ARTICOLO 8

(Finanziamento ed agevolazioni)

1. La Regione determina annualmente, sulla base delle disponibilità di
bilancio, i programmi attuativi di intervento e di finanziamento.

2. La Giunta regionale determina le modalità di assegnazione dei
contributi, riconoscendo priorità agli interventi previsti nel Piano regionale
e nei piani provinciali e comunali di cui agli articoli 2 e 3. Con lo stesso
atto sono definite le modalità di erogazione, in relazione alla tipologia di
intervento.

3. Il finanziamento da parte della Regione è subordinato alla
compartecipazione dei soggetti attuatori.

4. La Regione promuove interventi di settore che prevedono il
potenziamento della rete ciclopedonale e l’aumento dell’uso della bicicletta.

5. La Regione favorisce l’utilizzo della bicicletta per i propri
dipendenti e per quelli degli enti costituenti il sistema regionale di cui
all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni
legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-
finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e
sulla contabilità della Regione) – collegato 2007).

6. La Regione incentiva le iniziative delle imprese volte ad incrementare
l’utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti.

ARTICOLO 9

(Abrogazioni)

1. A far tempo dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge
regionale 27 novembre 1989, n. 65 (Interventi regionali per favorire lo
sviluppo del trasporto ciclistico).

ARTICOLO 10

(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione degli interventi in conto capitale di cui agli
articoli della presente legge è autorizzata per l’esercizio 2009 la spesa di
euro 4.500.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro
4.500.000,00 delle disponibilità di competenza e di cassa per l’esercizio 2009
dell’UPB 6.1.99.3.353 “Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema
ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale”.

3. Alle spese di comunicazione di cui agli articoli della presente legge
si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente all’UPB
7.2.0.2.187 “Azione di comunicazione interna ed esterna”.

4. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, allo stato di
previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-
2011 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 6.5 “Valorizzazione del territorio” la
dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 6.5.3.3.398 “Le
valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti” è incrementata per
l’esercizio 2009 di euro 4.500.000,00;

– alla funzione obiettivo 6.1 “Infrastrutture prioritarie” la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 6.1.99.3.353 “Riqualificazione,
potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e
metrotranviario regionale” è ridotta per l’esercizio 2009 di euro 4.500.000,00.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 11 del 03-04-2009 Regione Marche. Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel
rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo
dal vivo, di seguito spettacolo, uno strumento fondamentale per la crescita
culturale, l’aggregazione, l’integrazione sociale, lo sviluppo economico.
2. La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia
salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione,
la promozione, la formazione del pubblico e l’innovazione gestionale,
perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata
distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale. La Regione
incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati
operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo.
3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici
e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del
teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi
ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In
particolare:
a) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione in
tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove
generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente
svantaggiate;
b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche
mediante attività di spettacolo;
c) promuove il rinnovamento dei linguaggi, il confronto interculturale,
la ricerca e la sperimentazione;
d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita
dei livelli occupazionali all’interno del settore;
e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.

ARTICOLO 2

(Sistema regionale dello spettacolo)

1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo,
inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico,
privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione.
2. La Regione favorisce l’aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti
del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e
valorizzazione dello spettacolo e di garantire l’innovazione organizzativa,
gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria.
3. La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di
cui all’articolo 9, al fine di garantire la stabilità e la qualit
nell’esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo
riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale.
4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli
enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati,
promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di
sussidiarietà.

ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo
nei settori di cui alla presente legge e in particolare:
a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario
Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori
e, a tal fine, istituisce l’elenco di cui all’articolo 9;
b) promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, di cui
all’articolo 8, valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l’accesso
di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo;
c) approva e attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo
programma operativo, di cui agli articoli 6 e 7;
d) gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di
anticipazione del credito, di cui agli articoli 11 e 12;
e) svolge funzioni e servizi di scala regionale a sostegno del Sistema
Regionale dello Spettacolo, di cui all’articolo 2;
f) valorizza le professionalità operanti nel settore mediante
l’istituzione della banca dati degli operatori dello spettacolo, di cui
all’articolo 10;
g) svolge, attraverso l’Osservatorio regionale della cultura, attività di
monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare
attenzione a documentarne l’impatto economico e occupazionale; vigila sul
perseguimento degli obiettivi programmatici, sull’efficacia dell’intervento
regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello
spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato,
altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare
nell’ambito dell’Unione europea.

ARTICOLO 4

(Funzioni delle Province)

1. Le Province, tenendo conto della programmazione regionale, promuovono e
sostengono le attività di spettacolo. In particolare:
a) svolgono funzioni di coordinamento territoriale promuovendo i progetti
provinciali;
b) individuano, d’intesa con la Conferenza provinciale delle autonomie,
le iniziative da includere nei progetti provinciali e da ammettere a
finanziamento; erogano i relativi contributi sulla base dei criteri e delle
modalità fissati nel programma operativo di cui all’articolo 7;
c) promuovono il coordinamento dei teatri e dei luoghi dello spettacolo,
favorendo la diffusione e l’equilibrata distribuzione territoriale, con
particolare riguardo alla sperimentazione, alla formazione del pubblico e ad
una efficiente gestione delle risorse;
d) promuovono, in accordo con i Comuni, la diffusione e lo sviluppo delle
attività di spettacolo nelle scuole e nelle università.
2. Le Province, sulla base della programmazione regionale in materia di
formazione professionale, provvedono alla qualificazione, alla formazione e
all’aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo.

ARTICOLO 5

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, sostengono sulla base della programmazione
regionale le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di
valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche
sociali. In particolare:
a) favoriscono, garantendo l’utilizzo delle loro strutture, la fruizione
e la diffusione della produzione musicale, teatrale, coreutica;
b) promuovono la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole e
nelle università;
c) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e
musicali locali.

ARTICOLO 6

(Piano regionale dello spettacolo)

1. Il piano regionale dello spettacolo individua le priorità e le strategie
dell’intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo.
2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare:
a) il quadro conoscitivo, l’analisi dei punti di forza e delle criticit
del settore;
b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali da perseguire;
c) la previsione della quota triennale del fondo di cui all’articolo 11,
da destinare al funzionamento dei soggetti di cui all’articolo 9, e i relativi
criteri di assegnazione;
d) gli indirizzi per i progetti di interesse regionale, provinciale e
locale;
e) i criteri e gli obiettivi per l’esercizio delle funzioni regionali;
f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli
interventi;
g) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli
aspetti di comune rilevanza.
3. Il piano ha validità triennale ed è approvato dall’Assemblea legislativa
regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all’approvazione del
nuovo.
4. Il piano può essere aggiornato dall’Assemblea legislativa regionale anche
prima della sua scadenza ove se ne ravveda la necessità.
5. La Giunta regionale presenta annualmente all’Assemblea legislativa un
rapporto sullo stato di attuazione del piano e sui risultati raggiunti con il
precedente programma operativo, contestualmente all’approvazione del programma
operativo annuale di cui all’articolo 7.

ARTICOLO 7

(Programma operativo)

1. Il piano di cui all’articolo 6 si attua attraverso il programma operativo
annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
assembleare, entro un mese dall’approvazione del bilancio.
2. II programma individua le priorità da conseguire nell’ambito degli
indirizzi individuati dal piano di cui all’articolo 6 e contiene, in
particolare:
a) il riparto delle risorse da destinare:
1) alle funzioni ed ai progetti di interesse regionale previsti dalla
presente legge;
2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all’articolo 9;
3) ai progetti di interesse regionale di cui all’articolo 8;
4) alle Province per il finanziamento dei progetti da selezionare nel
territorio attraverso bandi;
b) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse ai soggetti
di cui all’articolo 9 e ai progetti di cui all’articolo 8;
c) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti
locali e degli altri soggetti, pubblici o privati;
d) i criteri e le modalità per la gestione dei bandi per i progetti
locali e per la loro valutazione.

ARTICOLO 8

(Progetti di interesse regionale)

1. I progetti di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere la crescita
complessiva del sistema ed incentivano le attività:
a) che si connotano per un elevato interesse artistico e culturale;
b) che privilegiano l’innovazione dei linguaggi, delle tecnologie e
l’impiego di nuove generazioni di artisti;
c) che incrementano la produzione di reti, servizi, esperienze,
metodologie e modelli che rendano più razionale ed economica la gestione delle
strutture al fine di favorirne l’accesso;
d) che perseguono l’obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e
territoriali.
2. I progetti locali sono predisposti dagli enti locali e dai soggetti
pubblici e privati che intendono partecipare ai bandi provinciali.
3. I progetti provinciali sono predisposti dalle Province ed individuati
tramite concertazione.
4. I progetti di interesse regionale di cui al presente articolo sono
selezionati tramite bando pubblico con priorità riservata a quelli predisposti
da soggetti che operano con continuità.

ARTICOLO 9

(Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)

1. E’ istituito l’elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale.
2. Nell’elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno
cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una
delle seguenti funzioni:
a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e
di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza;
b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in
quanto Istituzione Concertistica Orchestrale;
c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa;
d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare
rilievo;
e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi;
f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo, a
carattere contemporaneo o innovativo, di dimensioni almeno sovraprovinciali.
3. La Giunta regionale, previo parere conforme della competente commissione
assembleare, determina i criteri e le modalità per l’iscrizione, la tenuta e
l’aggiornamento dell’elenco entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.

ARTICOLO 10

(Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo)

1. E’ istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca
dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo in cui vengono
iscritti i soggetti che lo richiedono.
2. La Giunta regionale determina i criteri per l’inserimento nella banca
dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo.
3. L’iscrizione nella banca dati non costituisce condizione necessaria per lo
svolgimento dell’attività sul territorio regionale, ma presenta fini
conoscitivi e informativi.

ARTICOLO 11

(Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

1. E’ istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo,
finalizzato a sostenere e ad incrementare le attività di cui alla presente
legge.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al
settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione
da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
3. All’interno del fondo unico è individuato il fondo di anticipazione
regionale di cui all’articolo 12.
4. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di
cui all’articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui
all’articolo 6.

ARTICOLO 12

(Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo)

1. E’ istituito un fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal
vivo, finalizzato a garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali
assegnate ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 2.
2. I beneficiari dell’anticipazione regionale:
a) possono richiedere l’erogazione anticipata dei fondi statali loro
assegnati fino ad un massimo del 90 per cento del contributo statale riscosso
l’anno precedente e, comunque, non oltre il contributo regionale assegnato per
il funzionamento ordinario;
b) sono tenuti al rimborso dell’anticipazione senza alcun onere
d’interesse entro il termine dell’esercizio finanziario in cui vengono
riscossi i contributi statali.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione
delle anticipazioni e per la loro restituzione.

ARTICOLO 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a
decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante le risorse del fondo unico
regionale di cui all’articolo 11.
2. Il fondo unico è determinato annualmente a decorrere dall’anno 2010, nella
sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri
di bilancio e tenuto conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito
dell’abrogazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16
(Promozione delle attività culturali) e della l.r. 4 giugno 1996, n. 20
(Interventi della Regione a favore dell’Associazione, poi Fondazione, Rossini
Opera Festival e dell’Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per
la promozione turistico-culturale dell’immagine delle Marche). Le ulteriori
risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono
essere iscritte con successivi atti.
3. Il fondo di anticipazione regionale di cui all’articolo 12 viene
quantificato annualmente dalla legge finanziaria. Alla sua copertura si
provvede mediante le risorse che i beneficiari sono tenuti a restituire sia
direttamente, versando alla Regione i finanziamenti statali riscossi, sia
indirettamente mediante compensazione del contributo regionale assegnato. Le
somme restituite sono introitate nell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio di previsione per gli anni 2010 e successivi.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1
sono iscritte, a decorrere dall’anno 2010, a carico dei capitoli che la Giunta
regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale
(POA) nell’Unità previsionale di base (UPB) denominata “Fondo unico per lo
spettacolo – corrente”.

ARTICOLO 14

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all’adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge
continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle norme
abrogate.
2. La deliberazione di cui all’articolo 12, comma 3, è adottata dalla Giunta
regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi
di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli
aiuti di Stato.

ARTICOLO 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle
attività culturali);
b) la l.r. 4 giugno 1996, n. 20 (Interventi della Regione a favore
dell’Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell’Associazione
Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale
dell’immagine delle Marche).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it