Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia Legge n. 41 del 4 Maggio 2009, G.U. n. 101 del 4 Maggio 2009

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2009

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge Regionale n. 7 del 09-03-09 Regione Basilicata. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22-10-07, n. 18 recante: Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Al fine di consentire alla Regione il monitoraggio dell’andamento
dell’opera di ricostruzione e la quantificazione del residuo fabbisogno
finanziario occorrente, previsti dall’articolo 2 della legge regionale 22
ottobre 2007, n. 18, i Comuni interessati dovranno inviare, entro e non oltre
90 giorni dalla richiesta dell’Ufficio regionale competente, tramite la
procedura telematica già messa a disposizione, i dati relativi alle pratiche
chiuse e quelli relativi alle pratiche finanziate e non concluse e a quelle da
finanziare.

2. I Comuni inadempienti non saranno inseriti nei riparti di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007 n. 18.

ARTICOLO 2

Termine

1. Le pratiche regolarmente presentate ai sensi della normativa vigente
disciplinante la ricostruzione post sismi 1980, 1981 e 1982, giacenti presso i
Comuni, dovranno essere approvate entro e non oltre un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, pena l’esclusione da tutte le graduatorie vigenti
presso i Comuni.

ARTICOLO 3

Modifiche all’art. 4 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18

1. All’articolo 4 della Legge Regionale 22 ottobre 2007, n. 18 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lett. e) l’espressione “ai quali l’immobile sia stato donato
successivamente agli eventi sismici” è sostituita dall’espressione “ai quali è
stata donata la nuda proprietà dell’immobile successivamente agli eventi
sismici”;

b) il comma 5 è così modificato:
“5. Nel caso indicato al comma 4, lett. b), il termine ultimo per la
diffida da parte del Sindaco rimane fissato alla data di entrata in vigore
della legge 23 gennaio 1992, n. 32.”

ARTICOLO 4

Modifiche all’art. 15 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18

1. All’art. 15, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla lettera a) l’espressione “di accertamento della regolare
esecuzione degli stessi” è sostituita dall’espressione “sull’andamento degli
stessi”;

b) alla lettera b) dopo l’espressione “dal direttore dell’impresa”
aggiungere la parola “e dal committente”;

c) alla lettera d) dopo l’espressione “fatture relative all’importo del
contributo” è aggiunta l’espressione “e all’importo in accollo dei privati”.

ARTICOLO 5

Abrogazioni

1. L’articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 è
abrogato.

ARTICOLO 6

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 11 DEL 30-04-2009 Regione Calabria. Ripiano del disavanzo di esercizio per l’anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 8
del 30 aprile 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 30 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Copertura del disavanzo di esercizio 2008)

1. In adempimento all’articolo 1, comma 174, legge 30 dicembre 2004 n.
311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)» ed al fine del rispetto dell’equilibrio
economico-finanziario, la Regione Calabria, con effetto imputabile alla data
di approvazione della presente legge, provvede alla copertura del disavanzo di
gestione dell’esercizio consolidato del servizio sanitario regionale per
l’anno 2008, emerso dal monitoraggio del quarto trimestre:

a) quanto al disavanzo strettamente imputabile all’esercizio finanziario
2008, mediante il gettito derivante dall’incremento, per l’anno 2009, nella
misura massima consentita, dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attivit
produttive e mediante ogni altra risorsa, individuata e ritenuta necessaria
dalla stessa Giunta regionale;

b) quanto al disavanzo riveniente dalle sopravvenienze passive iscritte
nell’esercizio 2007, nell’ambito della manovra di rientro di cui al successivo
articolo 2.

ARTICOLO 2

(Accordo per il rientro dai disavanzi)

1. La Giunta regionale, operando anche per stralci o per avanzamenti
periodici, è autorizzata a definire, proporre, stipulare, attuare, monitorare
e rimodulare con lo Stato l’accordo per il rientro dai disavanzi del servizio
sanitario, di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n.
311, al fine di pervenire al risanamento strutturale dei servizi sanitari
regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti.

2. L’accordo, nel suo complesso, consta:

a) di una parte organizzativa, contenente gli indirizzi per la
riqualificazione del servizio sanitario regionale che la Regione Calabria, in
conformità ai princìpi di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza, deve progressivamente attuare;

b) di una parte finanziaria, nella quale si provvede alle forme e
modalità di copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi, i direttori generali delle Aziende
sanitarie ed ospedaliere, sulla base delle verifiche effettuate dall’advisor
designato dal Ministero dell’economia e delle finanze e nel rispetto delle
linee guida adottate dalla Giunta regionale, effettuano senza ritardo ogni
opportuna procedura di riconciliazione, accertamento e riconoscimento dei
debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2007, facendo applicazione
dell’articolo 4, comma 2 bis, del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159,
convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»,
a condizione che il debito sia supportato da atto amministrativo assunto
dall’Azienda che ha richiesto la fornitura o la prestazione.

4. Gli eventuali atti di transazione e di riconoscimento del debito
assunti dai Direttori generali ai sensi delle norme vigenti, previa
comunicazione ai Dipartimenti Tutela della salute e Bilancio, possono dare
luogo a cessioni di credito a terzi, la cui efficacia è subordinata al
realizzarsi della copertura finanziaria ai sensi della lettera b) del
precedente comma 2. Gli stessi sono trasmessi entro cinque giorni
dall’esecutività alla Procura della Corte dei Conti, alla Sezione di controllo
della Corte dei Conti ed alla Commissione permanente competente.

5. Le risultanze delle procedure extracontabili di cui ai precedenti
comma sono trasmesse ai Dipartimenti Tutela della salute e Bilancio, per
essere inserite nella parte finanziaria dell’accordo o valutate ai fini della
rimodulazione della stessa, nonché al Consiglio regionale.

6. L’accordo per il rientro dai disavanzi destina alle Aziende sanitarie
ed ospedaliere, per la copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre
2007, le risorse provenienti, alternativamente o cumulativamente:

a) dall’incremento, nella misura massima consentita, dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive;

b) da quote di manovre fiscali già adottate o da quote di tributi
erariali attribuiti alla Regione, ovvero da misure fiscali da attivarsi sul
territorio regionale – ivi inclusa l’applicazione di ticket, prevedendo
l’esenzione per i redditi più bassi, più vicini alla soglia di povertà e per
le patologie più gravi, sulla distribuzione dei farmaci e/o sull’erogazione di
prestazioni di accertamenti specialistici, diagnostici di laboratorio e
strumentali, che la Giunta, con proprio regolamento, approvato previo parere
della competente Commissione consiliare permanente da esprimersi entro 10
giorni, è autorizzata ad introdurre o rimodulare – in modo da assicurare
complessivamente risorse superiori rispetto a quelle derivanti dal predetto
incremento nella misura massima, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1
del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito dalla legge 17 maggio 2007,
n. 64 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo
2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei
disavanzi pregressi nel settore sanitario»;

c) da appositi mutui, con oneri a carico della Regione, nei limiti
consentiti dall’ordinamento vigente e dalle facoltà d’indebitamento
determinata al momento di accensione del mutuo;

d) dall’assegnazione di quote di finanziamento integrativo, a seguito
della sottoscrizione e dell’attuazione dell’accordo per il rientro dai
disavanzi;

e) dalle economie di scala, conseguenti all’attuazione dell’accordo,
anche per effetto del riequilibrio tra le prestazioni rese dal servizio
pubblico e dagli erogatori privati accreditati, dall’adozione di appropriati
meccanismi di sinergia tra unità operative e/o tra Aziende ospedaliere e
sanitarie, nonché dall’imposizione di un idoneo tetto di spesa per il
personale, calcolato in ambito regionale, che tenga conto della necessità di
attivazione di nuove funzioni, laddove sia accertata la possibilità di
contenere od abbattere la spesa per la mobilità passiva;

f) dalle sovvenzioni aggiuntive dello Stato, anche in applicazione delle
disposizioni contenute all’articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2007 n. 23,
convertito dalla legge 17 maggio 2007 n. 64, dell’articolo 1, comma 164, della
legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dell’articolo 1, comma 796, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e dell’articolo 2,
comma 46, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

g) dall’attribuzione dei fondi statali non ancora assegnati per il
raggiungimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale;

h) dall’esercizio delle azioni di responsabilità per danno erariale,
anche ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 20 marzo 2007
n. 23, convertito dalla legge 17 maggio 2007, n. 64;

i) da ogni altra fonte individuata dalla Giunta regionale.

7. L’ipotesi di accordo di cui al comma 1 è trasmessa al Consiglio
regionale.

ARTICOLO 3

(Appropriatezza delle prestazioni)

1. La Regione assume il principio dell’appropriatezza delle prestazioni
quale strumento imprescindibile per la riorganizzazione del sistema
ospedaliero al fine di realizzare l’efficientamento dei servizi e la
razionalizzazione delle risorse.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, approva il «Regolamento dell’uso dell’ospedale» che, tra
l’altro:

a) individua, a partire dai DRG di cui all’allegato 2C del D.P.C.M.
29/11/2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», le prestazioni
per le quali il ricovero in regime ordinario, day hospital e day surgery è
considerato inappropriato;

b) entro il termine perentorio di 30 gg. dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del regolamento di cui al comma 2,
istituisce presso ogni ASP e Azienda Ospedaliera il «Servizio ispettivo di
verifica e controllo» e ne disciplina le attività da esercitare sia in ambito
pubblico che privato mediante la valutazione di almeno il 20% delle cartelle
cliniche dei pazienti che hanno usufruito delle prestazioni;

c) disciplina forme e modalità per le attività di assistenza a ciclo
diurno (day hospital, day surgery, day service e chirurgia ambulatoriale) da
far valere in ambito pubblico e privato. Spetta all’Azienda pubblica o privata
adottare i provvedimenti di attivazione che devono essere trasmessi al
Dipartimento Tutela della salute;

d) stabilisce le premialità e le sanzioni in base ai risultati raggiunti
a favore o a carico direttamente delle Aziende che, a loro volta, si rivalgono:

– se trattasi di struttura erogante pubblica mediante lo spostamento di
risorse di eguale entità dall’assistenza ospedaliera a quella territoriale e
della prevenzione collettiva;

– se trattasi di struttura erogante privata mediante la riduzione dei
ricoveri ordinari valorizzati l’anno successivo o il mancato pagamento, in
caso di prestazioni erogate in regime di assistenza a ciclo diurno.

3. Le ASP e le Aziende Ospedaliere trasmettono trimestralmente
dettagliate relazioni al Dipartimento Tutela della salute che, a sua volta, ne
cura l’inoltro alla Commissione consiliare permanente competente.

4. Oltre alle sanzioni indicate, è vietata la corresponsione di ogni tipo
di indennità variabile e di risultato in favore del Direttore generale di
Azienda sanitaria che non abbia provveduto ad attivare il servizio e/o non
abbia raggiunto i relativi obiettivi.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Tutela della salute, previa
consultazione con le organizzazioni di categoria, emana le linee guida per la
verifica di appropriatezza dei trattamenti riabilitativi sia fisici che
psichiatrici.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione permanente e
sentite le organizzazioni di categoria dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta, definisce le misure di contenimento della spesa
farmaceutica coerenti con la appropriatezza prescrittiva per il progressivo
riallineamento, all’obiettivo programmato del 14%.

7. Il Dipartimento Tutela della salute verifica trimestralmente i
risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi in ordine al piano di
rientro dal disavanzo e propone alla Giunta regionale la decadenza
dall’incarico del Direttore generale.

8. La Giunta regionale per il riparto del fondo sanitario regionale tra
le Aziende sanitarie adotta anche criteri tendenti alla premiazione delle
gestioni aziendali più virtuose.

ARTICOLO 4

(Costo del personale)

1. Ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione del costo del personale
delle Aziende sanitarie, delle Aziende ospedaliere e ospedaliero-
universitarie, previsto dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, relativo ai limiti alle assunzioni per Regioni ed enti del
servizio sanitario nazionale, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», relativo al concorso delle
Regioni e degli Enti locali al contenimento degli oneri di personale, nonché
dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo
alla ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale
degli enti del servizio sanitario nazionale, e successive modifiche e ai fini
del piano di rientro nell’equilibrio economico-finanziario, relativo alla
ricognizione da parte delle Regioni delle cause di inefficienza, le medesime
aziende, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei
bandi di concorso o di avvisi per l’assunzione, devono acquisire
l’autorizzazione della Giunta regionale. L’autorizzazione deve essere
acquisita anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di
collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi
titolo riconducibili a nuove spese per il personale, comprese quelle
rientranti nei rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale
interna e per la continuità assistenziale. Sono escluse dalla disciplina sopra
descritta le selezioni riservate al personale interno purché finanziate con i
fondi contrattuali e le procedure di cui alla legge regionale 15 gennaio 2009,
n. 1 «Ulteriori disposizioni in materia sanitaria».

2. È fatto divieto di erogare indennità di risultato al personale delle
Aziende sanitarie ed ospedaliere che non abbiano attivato la contabilit
analitica o comunque un sistema di contabilità direzionale.

3. Ai fini della istruttoria per l’autorizzazione di cui al comma 1, i
Direttori generali delle aziende devono formulare preventivamente, sulla base
di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture, del
numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche
qualitative e quantitative delle apparecchiature e delle altre risorse
strumentali, del numero di prestazioni effettuate e della produttivit
dimostrata negli anni, misure di riorganizzazione e riconversione, nonché di
concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, al fine di riallocare
le risorse umane eccedenti a funzioni carenti.

4. Ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alle aziende, in caso di mancato
conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di
cui al comma 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale,
fatti salvi l’eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili
al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale e la mobilit
infraregionale tra le aziende.

ARTICOLO 5

(Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella)

1. La Giunta regionale ove, entro la data del 31 dicembre 2009, non si
addivenga al riconoscimento quale Istituto di ricerca e cura a carattere
scientifico, recede dalla «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori
Tommaso Campanella», di seguito denominata Fondazione. Di conseguenza, il
Presidente della Giunta regionale nomina, d’intesa con il Rettore
dell’Università di Catanzaro, un commissario liquidatore.

2. Ferma restando la continuità assistenziale, il commissario liquidatore
da attuazione a quanto previsto dall’articolo 21 dell’atto di costituzione
della predetta Fondazione. In particolare predispone un piano esecutivo
particolareggiato, nei tempi e nei modi, per la riconduzione delle attività e
delle funzioni della Fondazione nell’ambito delle attività e delle funzioni
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini. Il piano, previo parere
della competente Commissione permanente, è approvato dal Presidente della
Giunta regionale e dal Rettore e deve essere compiutamente realizzato entro 60
giorni dalla data di approvazione, pena la riduzione del 70% di ogni eventuale
emolumento connesso alla funzione di commissario liquidatore fino alla
conclusione dell’incarico.

3. Il Piano di cui al comma precedente prevede la riconduzione
nell’ambito della struttura organizzativa dell’Azienda Mater Domini delle
unità operative complesse allo stato esistenti presso la Fondazione che
possano dimostrare notevoli volumi di attività e che siano di interesse ai
fini della riduzione della migrazione sanitaria. In tal caso le predette unit
entrano a fare parte della struttura sanitaria ed operativa del Mater Domini;
i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto
presso tali unità continuano presso l’Azienda senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 6

(Autorità per il sistema sanitario)

1. Al fine di ottimizzare e potenziare l’attività di controllo, vigilanza
e ispezione sulle Aziende pubbliche e private accreditate che erogano
prestazioni di assistenza sanitaria il Consiglio regionale nomina l’Autorit
per il sistema sanitario ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e
s.m.i. «Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di
competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13»,
con il compito di fornire referti periodici agli organi regionali di indirizzo
e di gestione amministrativa competenti e per le seguenti funzioni:

a) valutare e controllare l’adeguatezza delle attività sanitarie e socio-
sanitarie;

b) analizzare atti e circostanze sanitarie e amministrativo-contabili;

c) verificare, attraverso indagini su materie specifiche, l’applicazione
degli standards di qualità e appropriatezza;

d) proporre ogni forma di intervento surrogatorio e/o di sanzione
prevista dalla normativa vigente.
2. L’Autorità è composta da cinque esperti, di cui tre nominati dal
Consiglio regionale, tra cui il responsabile e due dal Presidente della Giunta
regionale, con le modalità previste dalla legge regionale n. 39/95, scelti tra
professionalità della Pubblica Amministrazione, della Magistratura
amministrativa e/o contabile, del mondo accademico ed esercita la propria
attività presso il Consiglio regionale.

3. Ai fini delle attività ispettive e di controllo, l’Autorità è
integrata da tre rappresentanti designati rispettivamente dalla Guardia di
Finanza, dal NAS dei carabinieri e dalla Corte dei Conti.

4. Al trattamento economico da attribuire ai membri dell’Autorit
provvede, in sede di avviso pubblico, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, che assegna il personale amministrativo necessario a supportarne le
attività, individuandolo all’interno della struttura burocratica del Consiglio
regionale.

ARTICOLO 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 1.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 24-04-2009 Regione Emilia – Romagna. Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 74
del 24 aprile 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Riordino dei comprensori di bonifica

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 27 del decreto
legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio
2008, n. 31, e ai fini dell’esercizio delle attività di bonifica, suddivide il
territorio in otto comprensori delimitati in modo da costituire unità omogenee
sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze di
programmazione, esecuzione e gestione, la cui cartografia è allegata alla
presente legge come allegato A, denominati in via provvisoria in ordine
numerico, secondo i confini indicati all’allegato B.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con atto
della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, sono
definiti i criteri per la successione dei nuovi Consorzi di bonifica ai
Consorzi esistenti nonché per la formazione dei Consigli di amministrazione
provvisori sulla base del procedimento previsto dalla legge regionale 23
aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della LR 2 agosto 1984, n.
42 “Nuove norme in materia di Enti di Bonifica – Delega di funzioni
amministrative”). La nomina dei Consigli provvisori è effettuata
dall’Assemblea legislativa.

3. Per ogni comprensorio di cui al comma 1 è istituito un Consorzio di
bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed eventuale scorporo, dei
Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e insistenti sul territorio dei comprensori che prende il nome del
comprensorio di riferimento così come definito con deliberazione della Giunta
regionale.

4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti un
incremento del loro numero sono approvate con deliberazione dell’Assemblea
legislativa.

5. Dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione provvisori e comunque
dal 1° ottobre 2009 sono istituiti i Consorzi di bonifica previsti al comma 3,
che succedono nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi esistenti
che dalla medesima data sono soppressi.

ARTICOLO 2

Disposizioni concernenti gli organi dei Consorzi

1. Il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di
bonifica aventi diritto a compenso non può essere superiore a tre. La medesima
disposizione trova applicazione anche per i componenti dei Consigli di
amministrazione provvisori di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo
restano in carica sino alla scadenza del mandato in essere.

3. Il Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara è soppresso
dalla data di istituzione del Consorzio insistente sul comprensorio C8
dell’allegato A della presente legge che subentra nei rapporti giuridici
attivi e passivi.

ARTICOLO 3

Disposizioni inerenti situazioni specifiche

1. In presenza di specificità territoriali rappresentate dal sistema di
Pilastresi nonché dal bacino del Samoggia e del Panaro, i Consorzi di bonifica
ivi operanti pongono in essere una programmazione e gestione delle attivit
concordate. Per il sistema di Pilastresi è prevista una commissione di
vigilanza nominata dalla Giunta regionale di cui fanno parte un rappresentante
della Regione, che la presiede ai fini della coerenza della gestione con la
sicurezza idraulica dell’intero territorio, e un rappresentante per ogni
Consorzio interessato, nonché una contabilità dedicata. I Consorzi operanti
sui territori afferenti all’associazione “Terre d’Acqua” stipulano una
convenzione con i Comuni interessati per le attività relative al bacino del
Samoggia e del Panaro.

2. Qualora sussistano interessi tra loro confliggenti su aree territoriali
circostanziate la Regione esercita direttamente la funzione di bonifica. A tal
fine con deliberazione di Giunta viene assunta la decisione dell’assunzione
della gestione diretta della funzione che trova applicazione a decorrere dalla
comunicazione al soggetto che esercita l’attività in via ordinaria.

ARTICOLO 4

Disposizioni sul personale

1. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di conseguente
riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili devono essere
prioritariamente valorizzate le professionalità esistenti in conformità ai
principi dettati dalle vigenti norme collettive nazionali.

2. Sino alla nomina dei Consigli ordinari a seguito del periodo transitorio
legato al processo di riordino previsto dalla presente legge, i Consorzi di
bonifica non possono attivare procedure per il reclutamento del personale,
fatta eccezione per il personale avventizio. Qualora si manifesti l’esigenza
di porre in essere meccanismi che comportino un diverso inquadramento del
personale o la sostituzione di particolari professionalità, i Consorzi di
bonifica ne danno preventiva comunicazione alla Giunta regionale ai fini della
valutazione della legittimità rispetto al complessivo processo di riordino. È
fatto salvo il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma del
contratto collettivo nazionale di lavoro.

ARTICOLO 5

Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1987

1. All’articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1987, le
parole