DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014 Nomina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto

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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 recante
«Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la
riqualificazione del territorio della citta’ di Taranto»;
Visto, in particolare l’art. 1 del citato decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, il quale prevede, tra l’altro, che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e’ nominato,
senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza
pubblica, un Commissario straordinario autorizzato ad esercitare i
poteri di cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni;
Visto il protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, stipulato in data
26 luglio 2012 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la
coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il
comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di
Taranto;
Considerato che in tale protocollo sono individuati gli interventi
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di
Taranto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
gennaio 2013, con il quale l’Ing. Alfio Pini e’ stato nominato
Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, per la durata di un
anno, salvo proroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
gennaio 2014, che ha disposto la proroga del sopracitato incarico per
la durata di un anno a decorrere dalla data del decreto medesimo;
Preso atto delle dimissioni dall’incarico di Commissario
straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto rassegnate, con nota
n. 99, del 27 maggio 2014, dall’Ing. Alfio Pini, a decorrere dal 31
maggio 2014;
Considerato che per assicurare la piena attuazione di tali
interventi occorre procedere alla nomina del Commissario
straordinario di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 129 del
2012;
Visto il curriculum vitae della dott.ssa Vera Corbelli;
Ritenuto che la dott.ssa Vera Corbelli e’ in possesso di capacita’
adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli
professionali ed alle esperienze maturate;
Vista la dichiarazione della dott.ssa Vera Corbelli rilasciata ai
sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
22 febbraio 2014 con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio e’ stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. La dott.ssa Vera Corbelli e’ nominata Commissario straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto per la durata di un anno a decorrere
dalla data del presente provvedimento;
2. Il Commissario straordinario non ha diritto ad alcun compenso e
dalla sua nomina non derivano altri oneri a carico della finanza
pubblica;
3. Per tutta la durata del mandato, il Commissario straordinario e’
autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’art. 13, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e
quelli di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171.
Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esterni,
Reg.ne – Prev. n. 2071

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2014 Accertamento della sospensione della Sig.ra Maruska Piredda dalla carica di Consigliere regionale della Regione Liguria

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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012
n. 235;
Vista la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Genova – Prot. 0026988 del 2 luglio 2014, con la quale sono stati
inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Genova – Sezione del
Giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli
processuali n. 6445/12/21 R.G.N.R., n. 10416/13 R.G.G.I.P. e n.
410-411/14 R. Mis. caut. a carico della signora Maruska Piredda,
Consigliere Regionale della Regione Liguria, ai sensi dell’art. 8,
comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;
Vista l’ordinanza con la quale e’ stata disposta l’applicazione
della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23
giugno 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Genova, ai sensi dell’art. 284 del codice di procedura
penale, nei confronti della signora Maruska Piredda, Consigliere
regionale della Regione Liguria per le fattispecie delittuose di cui
agli articoli 81 cpv. e 314 del codice penale;
Considerata l’intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all’art. 8, comma
2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere
regionale, quando e’ disposta l’applicazione della misura cautelare
degli arresti domiciliari, di cui all’art. 284 del codice di
procedura penale;
Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell’ordinanza con
la quale e’ stata disposta l’applicazione della misura cautelare
degli arresti domiciliari, emessa in data 23 giugno 2014, decorre la
sospensione prevista dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 2012 n. 235;
Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il
Ministro dell’Interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 giugno 2014 e’ accertata la sospensione della
signora Maruska Piredda dalla carica di consigliere regionale della
Regione Liguria, ai sensi degli articoli 7 e 8, del decreto
legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.
La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del
provvedimento di cui all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235.
Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: Renzi

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014 Scioglimento del consiglio comunale di Viadana e nomina del commissario straordinario.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio
2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Viadana
(Mantova);
Vista la delibera n. 27 del 27 maggio 2014, con la quale il
consiglio comunale, con il voto favorevole di undici consiglieri su
sedici assegnati all’ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei
confronti del sindaco;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Viadana (Mantova) e’ sciolto.

Art. 2

La dottoressa Isabella Alberti e’ nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 11 agosto 2014

NAPOLITANO

Alfano, Ministro dell’interno

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MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 24 luglio 2014, n. 130 Regolamento recante modalita’ di svolgimento del concorso interno, di cui all’articolo 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per la promozione alla qualifica di funzionario…

…amministrativo-contabile direttore vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

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IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare l’articolo 122, disciplinante la promozione alla
qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore
vicedirigente;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 luglio 2007, n. 148
«Regolamento recante le caratteristiche, le modalita’ di conferimento
e le modalita’ d’uso dei segni di benemerenza e delle insegne
conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Considerato che, a norma dell’articolo 122, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita’ di
svolgimento del concorso per la promozione alla qualifica di
funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell’articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 20
febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per
titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di
funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 122 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e’ emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato
secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente in materia. Il
decreto, in conformita’ a quanto stabilito dal presente regolamento,
indica le modalita’ di svolgimento del concorso, il numero dei posti
messi a concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di
esame ovvero le modalita’ di comunicazione delle stesse, le materie
oggetto delle prove di esame, le modalita’ di presentazione dei
titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche’
eventuali particolari modalita’ di presentazione delle domande al
concorso medesimo.

Art. 2

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un
colloquio.
2. La prova scritta verte su una delle tre tracce proposte dalla
commissione, tra le seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita’ di Stato.
3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di diritto comunitario;
c) elementi di diritto civile, con particolare riferimento al
libro IV del codice civile «Delle obbligazioni»;
d) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate
nel bando di concorso;
e) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu’ diffuse;
f) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 3

Titoli di servizio

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dall’amministrazione e di durata non
inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o
periodo di 36 ore, fino ad un massimo di punti 2,50;
b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell’interno 5
luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
medaglia al merito di servizio – punti 0,80;
diploma di benemerenza con medaglia – punti 0,50;
encomio – punti 0,25;
elogio – punti 0,15;
c) anzianita’ di effettivo servizio, esclusa l’anzianita’
richiesta quale requisito di ammissione al concorso: punti 1,00 per
ogni anno, fino ad un massimo di punti 6,00;
d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre
amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del 31
dicembre dell’anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei
posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo’ essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30
(dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo la prova
scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e’ nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, nel rispetto dell’equilibrio di genere. Essa e’
presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e’ composta
da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove
di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non
appartenente all’Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e’
nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi
di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di
lingua straniera e di informatica, il giudizio e’ espresso dalla
commissione con l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle
lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.

Art. 5

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nella prova scritta e nel colloquio.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e’ approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto e’
pubblicato secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente in
materia.

Art. 6

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1851

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