MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 gennaio 2014, n. 31 Regolamento recante attuazione dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei..

…requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi.

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IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il
Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria;
Visto, in particolare, l’articolo 128-sexies del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, che disciplina la figura del mediatore
creditizio;
Visto, altresi’, l’articolo 128-septies del medesimo decreto
legislativo che stabilisce i requisiti necessari per l’iscrizione
nell’elenco dei mediatori creditizi, tra i quali il rispetto di
requisiti organizzativi;
Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
il quale stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze
detta, tra l’altro, disposizioni attuative del decreto medesimo che
indichino il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma
giuridica per le societa’ di mediazione creditizia;
Sentita la Banca d’Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli
atti normativi, reso nell’adunanza del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione inviata con nota n. 12680/2013 al Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla osta espresso con
nota prot. n. 6663/2013 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intende per:
a) «Testo unico»: il Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
385;
b) «societa’ di mediazione creditizia»: le societa’ iscritte
nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies, comma 2, del Testo
unico;
c) «organo con funzioni di controllo»: il collegio sindacale o il
sindaco unico, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il
controllo sulla gestione come disciplinati dal codice civile;
d) «Organismo», l’Organismo competente per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori
creditizi previsto dall’articolo 128-undecies del Testo unico
bancario.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
societa’ di mediazione creditizia.

Art. 3

Responsabile del controllo

1. Per verificare l’osservanza delle norme di legge, regolamentari
e statutarie applicabili all’attivita’ svolta l’organo di controllo
nominato ai sensi di legge si avvale del sistema di controllo interno
previsto dall’articolo 4.

Art. 4

Sistema di controllo interno

1. Le societa’ di mediazione creditizia si dotano di un sistema di
controllo interno proporzionato alla propria complessita’
organizzativa, dimensionale ed operativa.
2. Il sistema assicura:
a) un’efficace gestione e controllo dei rischi derivanti
dall’inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di legge,
regolamentari e statutarie applicabili all’attivita’ svolta a cui la
societa’ e’ esposta anche in relazione alla rete di soggetti che
operano per suo conto;
b) la riservatezza e l’integrita’ delle informazioni e
l’affidabilita’ e sicurezza delle procedure per il loro trattamento;
c) la verifica della conformita’ dell’attivita’ svolta con norme
di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le
procedure interne che la societa’ ha definito per osservarle.
3. Nelle societa’ che superino i limiti dimensionali stabiliti
dall’Organismo con riferimento al numero di dipendenti o
collaboratori, e’ costituita una funzione di controllo interno cui e’
affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno e
la verifica della correttezza e regolarita’ dell’operativita’
aziendale. La funzione puo’ essere affidata a soggetti esterni dotati
di idonei requisiti in termini di professionalita’, autorevolezza e
indipendenza; resta ferma la responsabilita’ dell’organo previsto
dall’articolo 3 e della societa’ per il corretto svolgimento della
funzione esternalizzata.
4. Le societa’ conservano agli atti la documentazione relativa ai
controlli effettuati.

Art. 5

Dipendenti e collaboratori

1. Le societa’ di mediazione creditizia applicano rigorose
procedure di selezione dei propri dipendenti e collaboratori,
acquisendo e conservando la documentazione probatoria dei requisiti
posseduti.
2. Esse verificano la correttezza dell’operato dei propri
dipendenti e collaboratori anche attraverso apposite indagini sul
grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi;
questi ultimi devono essere effettuati annualmente su almeno un
quinto dei collaboratori esterni. In caso di anomalie, le societa’
adottano prontamente adeguate misure.
3. Le forme di remunerazione e valutazione dei dipendenti e
collaboratori adottate non devono costituire un incentivo a
distribuire prodotti non adeguati rispetto alle esigenze dei clienti.

Art. 6

Relazione sui requisiti organizzativi

1. Le societa’ di mediazione creditizia predispongono una relazione
che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare
le disposizioni del presente regolamento, motivandone l’adeguatezza
rispetto alla propria complessita’ organizzativa, dimensionale e
operativa. Specifica evidenza deve essere data alle procedure
adottate per assicurare la corretta applicazione della disciplina in
tema di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela
emanata ai sensi del Titolo IV del Testo unico e di ogni altra
disposizione vigente su questa materia. La relazione e’ aggiornata in
caso di modifiche organizzative di rilievo ed e’ presentata
all’Organismo su sua richiesta.

Art. 7

Norma transitoria

1. Fino a quando i limiti dimensionali previsti dall’articolo 4,
comma 3, non sono individuati dall’Organismo, le societa’ con un
numero di dipendenti o collaboratori superiore a 20 sono tenute a
costituire la funzione di controllo interno.

Test Art. 8

Disposizioni finali

1. Le societa’ di mediazione creditizia sono tenute ad adempiere a
quanto previsto dal presente decreto entro sei mesi dalla
individuazione dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4, comma
3, ovvero dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 22 gennaio 2014

Il Ministro: Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registrazione economia e finanze, n. 424 o non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014, n. 61 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi…

…per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n.
187;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i
Ministri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle
finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998,
n. 187

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n.
187, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il
contributo previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile
1941, n. 392, e’ determinato annualmente con decreto del Ministro
della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e dell’interno, sulla base dei consuntivi delle spese
effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e in
ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.»;
b) l’articolo 2 e’ sostituito dai seguenti:
«Art. 2 (Procedimento). – 1. Il contributo di cui all’articolo
1 e’ corrisposto in due rate: la prima e’ disposta in acconto
all’inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a
saldo, e’ corrisposta entro il 30 settembre.
2. La rata in acconto e’ erogata in favore dei comuni,
all’inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo
diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo
globalmente erogato nell’anno precedente, nei limiti, comunque, del
settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia
dell’esercizio finanziario in corso.
3. La rata a saldo e’ determinata tenendo presenti le spese di
cui all’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai
comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione.
4. Salvo quanto previsto al comma 6, l’importo complessivo del
contributo di cui all’articolo 1 non puo’ superare quello indicato
nel decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 1.
5. Se nel corso dell’anno l’ufficio giudiziario avente sede nel
comune e’ stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del
contributo e’ corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali
l’ufficio e’ stato funzionante.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove
ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il
direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi puo’ autorizzare, con provvedimento motivato, l’erogazione di
contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.
Art. 2-bis (Determinazione dell’importo complessivo del
contributo). – 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario,
l’importo complessivo massimo del contributo di cui all’articolo 1,
comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul
pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
della giustizia per il successivo esercizio finanziario.
2. L’importo di cui al comma 1 e’ determinato sulla base dei
costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto
al bacino di utenza ed all’indice delle sopravvenienze di ciascun
ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi
standard e’ definita con decreto avente natura regolamentare adottato
dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali.».

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione

Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Alfano, Ministro dell’interno

Cancellieri, Ministro della
giustizia

Saccomanni, Ministro dell’economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2014, n. 1004

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 74 Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonche’ per assicurare l’operativita’ del Fondo…

…per le emergenze nazionali.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per garantire l’attuazione degli interventi
per il ripristino e la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e
la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, gia’
colpiti dall’eccezionale sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati
dall’articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonche’ di
assicurare, per l’anno 2014, l’operativita’ del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione
Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali

1. Al fine di garantire la continuita’ dell’attivita’ di
ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il
Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai
sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’ autorizzato ad
operare per l’attuazione degli interventi per il ripristino e la
ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica
nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali
verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati
dall’articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50,
nonche’ dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del
27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli gia’ colpiti dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle
attivita’ e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.
2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall’entrata in
vigore del presente decreto e per l’intera durata dello stato di
emergenza, il Commissario provvede operando con i poteri di cui
all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con
le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del
Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i
provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50.
3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1,
puo’ avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e
individuati dall’articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del
Presidente e dell’amministrazione della provincia di Modena, nonche’
dell’amministrazione della regione Emilia-Romagna, adottando idonee
modalita’ di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
4. Il Commissario delegato puo’ delegare le funzioni attribuite con
il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e
individuati dall’articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al
Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio
sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa.
Nell’atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il
Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui,
ai sensi delle vigenti norme, e’ possibile derogare e gli eventuali
limiti al potere di deroga.
5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato
per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali
verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi
interessato il territorio della provincia di Modena, tenuto conto del
rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, puo’ destinare
complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per
contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi
di cui al comma 1, per i piu’ urgenti interventi connessi al
programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai
fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonche’ per gli
interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della
contabilita’ speciale di cui all’articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente
della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere
utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione
degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono
applicare le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai
commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione
degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilita’,
indifferibilita’ e urgenza e di affidamento degli interventi stessi,
nonche’ con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia
di occupazione d’urgenza ed eventuale espropriazione delle aree.
6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con
il Commissario delegato all’emergenza idrogeologica, nominato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti,
individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza
dei territori di cui al comma 1, nonche’ le risorse previste per lo
scopo a legislazione vigente disponibili nell’apposita contabilita’
speciale intestata al Commissario per l’emergenza idrogeologica,
ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa
contabilita’ per l’avvio o la prosecuzione degli interventi.
7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna,
Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, sono
stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
priorita’, modalita’ e percentuali entro le quali possono essere
concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni
di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa
dell’operativita’ delle attivita’ economiche, nel limite delle
risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i
requisiti soggettivi e oggettivi e le modalita’ di asseverazione dei
danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di
importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed
estendendole, ai fini dell’armonizzazione dei comportamenti
amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del
20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di
eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce,
altresi’, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall’evento
alluvionale autorizzando contributi per l’autonoma sistemazione nel
limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari,
la cui abitazione principale in conseguenza dell’evento alluvionale
e’ stata dichiarata inagibile ovvero per la quale e’ stata accertata
l’inabitabilita’ da parte dei competenti uffici locali.
8. Il Commissario delegato autorizza, altresi’, la concessione di
contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse
pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attivita’
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative,
sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che
abbiano subito danni dagli eventi alluvionali nel limite delle
risorse di cui al comma 5.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a
complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di
euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per
il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla
contabilita’ speciale di cui all’articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Art. 2

Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali

1. Per l’anno 2014, al fine di assicurare l’operativita’ del Fondo
per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano
ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli
interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito
di calamita’ naturali affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente
tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto non sono piu’ attivabili i mutui
concessi in virtu’ di specifiche disposizioni normative adottate fino
al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di
calamita’ naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la
procedura di attualizzazione sia gia’ stata avviata alla predetta
data di entrata in vigore.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 26 giugno 2014, n. 93 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tr

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti
in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto
e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19
gennaio 2014, nonche’ per assicurare l’operativita’ del Fondo per le
emergenze nazionali, e’ convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 26 giugno 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.