Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con provvedimento in data 14.6.2010 il Giudice per le Indagini Preliminari di Rovigo disponeva il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 322 ter c.p.p. delle unità immobiliari site in (OMISSIS), intestate alla Casa di Cura Santa Maria Maddalena nonchè del denaro esistente nel conto corrente della Banca Popolare di Verona e Novara sede di (OMISSIS) fino all’importo di Euro 1.968.070,60 in relazione al reato di truffa aggravata commesso nel (OMISSIS).
Il provvedimento veniva assunto nell’ambito di procedimento penale a carico di P.F., Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura, M.V. Amministratore Delegato, C.E., direttore sanitario e di medici operanti nella struttura, indagati per associazione per delinquere e truffa aggravata, quantificando il rimborso indebitamente percepito nell’anno 2008 in Euro 1.968.070,60, nonchè dell’ente CASA DI CURA PRIVATA SANTA MADDALENA SpA per violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 5 e 24 in relazione al reato di cui all’art. 640 c.p., comma 2, commesso a vantaggio dell’ente.
Avverso il provvedimento presentavano richiesta di riesame gli indagati e il difensore della Casa di Cura Privata S. Maria Maddalena.
Il Tribunale per il riesame con ordinanza in data 1.7.2010 annullava l’impugnato decreto, affermando che nella consulenza contabile, a firma dott.ssa F., posta a fondamento del decreto, emergeva che le prestazioni sanitarie per le quali la Casa di Cura aveva chiesto il rimborso con riguardo all’anno 2008 erano state esattamente quelle effettuate e descritte nelle cartelle cliniche ed i ricoveri giudicati inappropriati erano effettivamente avvenuti. Non sì poteva pertanto considerare condotta artificiosa quella di avere attribuito a determinati interventi un codice non corrispondente a quello ritenuto non corretto dal consulente o di avere fatto ricoveri nei casi in cui non erano richiesti in quanto tale fatto poteva incidere sulla rimborsabilità della prestazione, ma non configurava una immutatio veri, bensì una valutazione che in quanto tale poteva essere corretta o scorretta, ma estranea al concetto di vero o falso trattandosi di individuare tra quelle indicate tra le varie leggi e decreti in materia (tra l’altro di interpretazione non sempre univoca) la categoria corrispondente alla prestazione effettuata.
Così come dovevano essere considerate mere irregolarità le richieste di rimborso di prestazioni a totale carico del paziente.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo deducendo che il giudice del riesame era incorso in violazione di legge Evidenziava il ricorrente che il meccanismo truffaldino oggetto di contestazione non si risolveva nel mero ottenimento di indebiti rimborsi sulla base di una scheda di dimissione ma si caratterizzava per una multiformità di condotte reiterate nel tempo la cui artificiosità era evidente (formulazione di richieste di rimborsi per importi superiori ai dovuti, DRG non appropriati).
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E’ indubbio che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo consistono, quanto al fumus commissi delicti, nella astratta configurabilità, del fatto attribuito all’indagato ed in relazione alle concrete circostanze indicate dal Pubblico Ministero, di una ipotesi criminosa, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità (così SS. UU. 17 dicembre 2003 – 19 gennaio 2004, n. 920, Montella, rv.
226492) Come indicato anche dalla Corte Costituzionale (vedi ordinanza n. 153 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 324 c.p.p. in relazione all’art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui limiterebbe i poteri del Tribunale del riesame alla verifica della sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato), per le misure cautelari reali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità, pure di rango costituzionale, dei valori coinvolti.
Tale ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della base fattuale richiesta per l’adozione delle misure cautelari, valendo il paradigma della qualificata probabilità di responsabilità nelle misure cautelari personali ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri.
Del resto una tale prospettiva interpretativa trova conforto anche nella interpretazione letterale delle norme che disciplinano l’applicazione delle misure cautelari perchè l’art. 321 c.p.p. non menziona gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro, nè è possibile ritenere applicabile, come si è già notato, alle misure cautelari reali l’art. 273 c.p.p., dettato per le misure cautelari personali e non richiamato in materia di misure cautelari reali (vedi ex multis, oltre a SS.UU. penali 25 marzo 1993, Gifuni, già citata, anche Cass. Sez. 6 penale, 9 luglio 1999-5 agosto 1999, n. 2672, CED 214185).
I corretti principi enunciati e richiamati dal Tribunale non comportano, però, che il sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale debba essere meramente astratto e puramente cartolare, disancorato da ogni valutazione della effettiva situazione concreta.
Come è stato opportunamente precisato, infatti, se è vero che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice sono preclusi sia l’accertamento del merito dell’azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, è pure vero che il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus (così Cass., Sez. 1 penale, 11 maggio 2007 n. 21736, Citarella, rv. 236474, che richiama Corte Costituzionale, ord. N. 153 del 2007, già citata), tenendo conto (Cass., Sez. 4 penale, 29 gennaio 2007, n. 10979, Veronese, rv. 236193) delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.
Sembra, quindi, si possa affermare che mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell’indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall’art. 273 c.p.p., per l’applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta (Cass., Sez. 1 penale, 16 dicembre 2003 – 20 gennaio 2004, n. 1415, CED, 226640 ed in motivazione SS.UU. 25 settembre 2008, Petito + 2, n. 24).
Tanto premesso deve rilevarsi che, il provvedimento impugnato non supera il vaglio di legittimità. Sostiene il giudice del riesame l’assenza di una condotta artificiosa con riguardo ai rimborsi in argomento sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
A. la dott.ssa F., consulente della Procura Regionale della Corte dei Conti, che aveva eseguito un controllo su 710 cartelle cliniche di pazienti dimessi dalla Casa di Cura nell’anno 2008 aveva rilevato che: 1) in numerosi casi era stato indicato nella richiesta di rimborso da parte del servizio sanitario nazionale un codice della prestazione sanitaria diverso da quello che doveva essere applicato con conseguente rimborso maggiore di quello spettante; 2) in altri la non corretta indicazione del codice aveva comportato il rimborso di prestazioni che invece dovevano essere considerate a totale carico dell’utente; 3) in altri casi ancora la Casa di Cura aveva provveduto al ricovero (con relativo rimborso) di pazienti senza necessità trattandosi di prestazioni sanitarie che dovevano essere trattate ambulatorialmente o in day hospital;
B. tale relazione, avendo finalità contabili, non poteva avere lo stesso significato, sotto il profilo penale, in quanto l’indebita percezione di somme per una determinata prestazione sanitaria comportava sicuramente per la stessa l’obbligo civilistico della sua restituzione ma non integrava per ciò solo un reato di truffa che è configurabile solo se tale erogazione di denaro è stata determinata da un errore di fatto determinato negli organi regionali competenti da una falsa rappresentazione della realtà fraudolentemente posta in essere dalla Casa di cura;
C. il reato di truffa era configurabile solo quando fosse stato chiesto il rimborso di prestazioni sanitarie mai effettuate o di prestazioni sanitarie diverse da quelle effettivamente prestate.
Fatto che non si era verificato in quanto le prestazioni sanitarie per le quali la Casa di Cura aveva chiesto il rimborso erano state effettivamente effettuate;
D. escludeva che potesse essere considerato un artificio il fatto di avere attribuito a determinati interventi un codice non corrispondente a quello ritenuto corretto dalla consulente o di avere effettuato ricoveri in casi in cui questi non erano stati richiesti in quanto tali fatti avevano incidenza solo sulla rimborsabilità delle prestazioni ma non realizzava queir immutatio veri, richiesta per la configurazione della truffa;
E. l’unica circostanza di fatto che nella configurazione del capo d’imputazione avrebbe potuto integrare un artificio e raggiro stava nell’indicazione in alcune schede di dimissione ospedaliere di un codice d’intervento diverso da quello riportato nella corrispondente cartella clinica e, quindi, verosimilmente falso. Circostanza che necessitava però di una verifica.
Premesso che è preclusa alla Corte una valutazione che possa risolversi in un’anticipata decisione della questione di merito e quindi in una verifica in concreto della fondatezza della tesi accusatoria deve però rilevarsi che dalle stesse risultanze processuali poste dal Tribunale a fondamento del provvedimento di annullamento traspare la sussistenza del fumus del reato di truffa aggravata, nella astratta configurabilità, del fatto attribuito agli indagati.
Deve aggiungersi che il giudice del riesame non ha tenuto inoltre in considerazione le circostanze indicate dal ricorrente in ordine alla sistematicità dell’attribuzione di DRG "inappropriati", dei controlli a campione che, con riguardo ai DRG si erano limitati ad attestare la conformità tra quanto riportato in cartella e quanto certificato nella scheda SDO (scheda di dimissioni ospedaliere), dell’esistenza di illegittimi visti di congruità, elementi fattuali che depongono, quanto meno astrattamente, per la configurabilità di una condotta truffaldina.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Rovigo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rovigo per nuovo esame.
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