Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 16 marzo 2007 e depositato il 28 marzo 2007, R.T.S. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: – il provvedimento del 15 gennaio 2007, prot. n. 383, con cui il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di San Salvatore Telesino aveva rigettato l’istanza di sanatoria edilizia ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, presentata in data 10 dicembre 2004 (prot. n. 10564); – il preavviso di diniego comunicato con nota del 29 novembre 2006, prot. n. 10974.
2. La cennata domanda di condono concerneva l’abusiva realizzazione di un locale da adibire a cucina, al piano terra di un edificio in proprietà del R., ubicato in San Salvatore Telesino, alla via Mastracchio.
Il diniego opposto era motivato sul rilievo che l’intervento abusivo de quo, oltre a non denotare la propria esatta datazione, "ricadono in area soggetta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 33, comma 1, della l. n. 47/1985, risultando classificata nel piano di recupero zona A quale area libera privata, ove è vietata qualsiasi costruzione anche precaria ai sensi delle norme di attuazione del piano di recupero medesimo".
3. A sostegno dell’esperito gravame, venivano dedotte le seguenti censure.
1. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003. Violazione e falsa applicazione della l. r. Campania n. 10/2004. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per carente istruttoria.
2. Eccesso di potere. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per erronea istruttoria e per erronea valutazione dello stato dei luoghi.
3. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.p.r. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, della l. n. 1187/1968. Violazione dell’art. 4, comma 8, della l. n. 10/1977. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della l. n. 47/1985. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia. Sviamento.
4. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della l. n. 47/195. Violazione dell’art. 2 della l. r. Campania n. 10/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.p.r. n. 380/2001. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per erronea e carente istruttoria.
5. Violazione di legge. Violazione dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per carente istruttoria. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia.
6. Eccesso di potere. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Difetto di istruttoria.
7. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, lett. d, della l. n. 47/1985. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, lett. d, della l. n. 457/1978. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto.
4. Costituitosi il Comune di San Salvatore Telesino, sosteneva la legittimità del proprio operato ed eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, chiedendone, quindi, il rigetto.
5. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Venendo ora all’esame del primo e del secondo motivo di gravame, con essi viene denunciata la circostanza che la superficie attinta dall’intervento abusivo, già prima dell’esecuzione di quest’ultimo, non era libera, ma era pavimentata e coperta da una pensilina in ferro e plastica, nonché delimitata su tre lati.
6.1. Al riguardo, fondata appare l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente.
Ed invero, l’art. 9 delle n.a. del p.d.r. di San Salvatore Telesino annovera l’area attinta dalle opere non condonate tra quelle private non edificate, ubicate in zona A e destinate a verde (cfr. certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 1074/0708 risp., dell’8 febbraio 2007), con specifico divieto di costruzioni anche precarie.
Ora, una simile prescrizione dettata da uno strumento urbanistico attuativo, rivestiva, già di per sé, portata immediatamente lesiva, in quanto incidente sul ius aedificandi del ricorrente e si configurava, nel contempo, come logico e imprescindibile presupposto logicogiuridico del gravato diniego di sanatoria edilizia.
Il R., per dolersi del disposto assoggettamento del proprio fondo al vincolo ex art. 33, comma 1, della l. n. 47/1985 e per far valere in sede giurisdizionale il proprio interesse all’edificazione, avrebbe dovuto, dunque, tempestivamente censurare il citato art. 9 delle n.a. del p.d.r. di San Salvatore Telesino, divenuto inoppugnabile e rimasto, comunque, inoppugnato.
Pertanto, in mancanza di una simile tempestiva impugnazione, il ricorso in epigrafe è da reputarsi inammissibile, laddove aggredisce un rilievo (destinazione della superficie de qua come "area libera privata") meramente ricognitivo e consequenziale rispetto ad una prescrizione urbanistica, giudizialmente incontestata; rilievo dal cui accertamento di illegittimità non sarebbe, quindi, ritraibile alcuna concreta utilità, stante la reiterabilità del provvedimento declinatorio sulla base del medesimo presupposto logicogiuridico, contenuto in detta prescrizione urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6578).
6.2. A ciò si aggiunga che la preesistenza di una struttura mai legittimata da un titolo abilitativo edilizio (costituita da una pensilina in ferro e plastica a parziale copertura di una superficie cortilizia) non vale, di per sé, ad elidere l’abusività di quella realizzata in sua sostituzione (costituita da un locale in muratura destinato ad uso abitativo), la quale, peraltro, neppure risulta riconducibile alla categoria della ristrutturazione mediante demolizione e (fedele) ricostruzione ex art. 3, comma 1, lett. d, del d.p.r. n. 380/2001. Cosicché la preesistenza della menzionata struttura non è fondatamente invocabile a confutazione della riscontrata destinazione della superficie de qua come "area libera privata".
6.3. Si aggiunga, infine, che una pensilina in ferro e plastica a parziale copertura di una superficie cortilizia, in quanto non implicante un impatto volumetrico sul territorio e un correlativo aggravio del carico urbanistico (così come desumibile dalla stessa documentazione fotografica allegata da parte ricorrente), non costituiva un manufatto tale da precludere la classificazione dell’area di intervento come "libera privata" e il connesso assoggettamento all’imposto vincolo di inedificabilità.
7. Le considerazioni di cui sopra inducono a declinare il quarto e il settimo motivo di impugnazione, con i quali il R. sostiene che l’opera abusiva non condonatagli, siccome integrante una mera ristrutturazione edilizia di un manufatto preesistente, non avrebbe dovuto incorrere nel divieto di sanatoria sancito dall’art. 33 della l. n. 47/1985.
In proposito, occorre, infatti, ribadire, da un lato, che la realizzazione di una pensilina in ferro e plastica a parziale copertura di una superficie cortilizia non aveva comportato una stabile trasformazione materiale o funzionale del territorio sotto il profilo urbanisticoedilizio e, d’altro lato, che la sostituzione di un simile manufatto pertinenziale con un locale in muratura destinato ad uso abitativo non era, comunque, riconducibile alla categoria della ristrutturazione mediante demolizione e (fedele) ricostruzione ex art. 3, comma 1, lett. d, del d.p.r. n. 380/2001, con mantenimento della volumetria e della sagoma proprie della struttura preesistente.
Non senza considerare, altresì, che lo stesso ricorrente riconosce che l’opera abusiva non condonatagli consiste in un "ampliamento costituito da un solo vano a piano terra": nell’evocare la nozione di "ampliamento" riconosce, cioè, sia che non sono, nella specie, ravvisabili gli estremi della ristrutturazione edilizia sia che è stato ottenuto un incremento volumetrico incompatibile col vincolo di inedificabilità imposto dall’art. 9 delle n.a. del p.d.r. di San Salvatore Telesino.
8. Venendo ora al terzo ordine di censure, con esso viene dedotta l’intervenuta decadenza del vincolo di inedificabilità sancito dall’art. 9 delle n.a. del p.d.r. di San Salvatore Telesino (approvato con delibera consiliare n. 91 del 30 dicembre 1981) per decorso del termine quinquennale ex art. 2, comma 1, della l. n. 1187/1968.
Tali doglianze sono prive di pregio.
Al riguardo, giova rammentare che assoggettati all’invocata decadenza quinquennale ex art. 2, comma 1, della l. n. 1187/1968 sono i vincoli imposti da strumenti urbanistici che – come quelli preordinati all’espropriazione – svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio; mentre non lo sono, ma restano efficaci a tempo indeterminato, in quanto estranei alla logica ablatoria, i c.d. vincoli conformativi, mediante i quali gli strumenti urbanistici regolano l’attività edilizia, stabilendo, ad es., le destinazioni di zona (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2000, n. 5326; sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8290; sez. V, 20 gennaio 2004, n. 148; sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2797; 12 marzo 2009, n. 1468; 12 giugno 2009, n. 3734).
A quest’ultima categoria è da intendersi ascrivibile il vincolo di destinazione dell’area in proprietà del R. a verde privato.
Ed invero, non rivestono carattere espropriativo, ma solo conformativo, e perciò non sono assoggettati alla decadenza quinquennale ex art. 2, comma 1, della l. n. 1187/1968, i vincoli di inedificabilità (non assoluta) imposti per ragioni lato sensu ambientali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9372), quale, appunto, quello de quo, consistente nella destinazione a verde privato (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 14 settembre 2007, n. 3249), pure implicante una potenziale attività di trasformazione del suolo (ad es., impianto di attrezzature sportive: cfr. certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 1074/0708 risp., dell’8 febbraio 2007), intesa al suo effettivo godimento entro i limiti dettati dallo strumento urbanistico (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 26; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 8 gennaio 2009, n. 2; TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° marzo 2010, n. 3176).
9. Il ricorrente censura, altresì, la ragione di diniego di condono ricondotta alla mancata dimostrazione dell’esatta datazione dell’opera abusiva, ai fini dell’osservanza del termine di cui all’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003.
9.1. Ora, in rapporto a tale rilievo, quello secondo cui l’opera abusiva non condonata ricade su area sottoposta a vincolo di inedificabilità ex art. 33, comma 1, della l. n. 47/1985 costituisce un nucleo motivazionale organico, del tutto autosufficiente e si rivela, quindi, suscettibile di sorreggere, di per sé, il divisato diniego di sanatoria edilizia.
Fondandosi, il provvedimento impugnato, su una motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato avrebbe potuto comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio del medesimo (cfr., in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2882/2007; n. 3020/2007; sez. V, n. 6732/2007; sez. IV, n. 6325/2007; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 268/2007; n. 2723/2007; n. 3995/2007; n. 5892/2007; n. 7401/2007; n. 9718/2007; sez. I, n. 73/2008; sez. II, n. 608/2008; n. 2165/2008; n. 3505/2008; n. 4127/2008; n. 6346/2008; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 6252/2007; Salerno, sez. II, n. 1918/2007; Napoli, sez. III, n. 8744/2007; sez. VIII, n. 1102/2008; Salerno, sez. II, n. 313/2008; Napoli, sez. I, n. 5943/2008; sez. III, n. 10065/2008; sez. V, n. 9774/2008; sez. VII, n. 9861/2008; sez. I, n. 13437/2008; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 6532/2007; TAR Liguria, Genova, sez. II, n. 1188/2007; sez. I, n. 1988/2007; sez. II, n. 543/2008; n. 2041/2008; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 2032/2007; n. 1847/2008; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, n. 314/2008).
Una simile implicazione demolitoria risulta preclusa dalla circostanza che – come accertato retro, sub n. 79 – il provvedimento del 15 gennaio 2007, prot. n. 383, si è rivelato immune da vizi invalidanti, nella parte motivazionale in cui rileva la sussistenza del vincolo di inedificabilità ex art. 33, comma 1, della l. n. 47/1985, gravante sull’area di intervento.
Le superiori considerazioni inducono, pertanto, a ravvisare la carenza di interesse di parte ricorrente all’accoglimento del quinto motivo di ricorso, in quanto proposto avverso un nucleo argomentativo distinto ed autonomo rispetto a quello risultato legittimo; motivo che è, quindi, da considerarsi assorbito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020).
9.2. Anche in disparte l’evidenziato profilo di inammissibilità, il motivo in esame è, comunque, destituito di fondamento, non essendo supportato da adeguati riscontri documentali circa l’anteriorità dell’intervento abusivo rispetto alla data del 31 marzo 2003.
Ed invero, non può considerarsi sufficiente a provare, ai sensi dell’art. 64, cod. proc. amm., il momento di ultimazione dei lavori de quibus la data (17 febbraio 2003) apposta sul retro della fotografia del manufatto unitamente alla firma non autenticata del fotografo: una simile scrittura neppure risulta redatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 e non assume, quindi, alcuna valenza certificativa, dirimente ai fini del decidere sul punto di domanda in scrutinio.
10. Non è, infine, suscettibile di rivestire portata invalidante la circostanza che il provvedimento impugnato individui catastalmente il suolo attinto dall’intervento abusivo non condonato la particella 527, anziché la particella 162 del foglio 9.
Il suolo in parola risulta, infatti, sufficientemente identificato con riferimento alla via Mastracchio di San Salvatore Telesino, nonché per relationem alla domanda di sanatoria edilizia del 10 dicembre 2004 (prot. n. 10564), in cui l’immobile in proprietà del ricorrente risultava compiutamente descritto.
11. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte in ordine alla inammissibilità ed alla infondatezza di tutte le censure prospettate, il ricorso in epigrafe deve essere complessivamente respinto.
12. Le spese di lite devono seguire la soccombenza e, pertanto, essere poste a carico della parte ricorrente.
Dette spese vanno liquidate in complessivi Euro 1.500,00 in favore del Comune di San Salvatore Telesino.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Quanto alle spese di lite, condanna R.T.S. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 in favore del Comune di San Salvatore Telesino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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