T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 20-04-2011, n. 2210 Condono Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 16 marzo 2007 e depositato il 28 marzo 2007, R.T.S. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: – il provvedimento del 15 gennaio 2007, prot. n. 383, con cui il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di San Salvatore Telesino aveva rigettato l’istanza di sanatoria edilizia ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, presentata in data 10 dicembre 2004 (prot. n. 10564); – il preavviso di diniego comunicato con nota del 29 novembre 2006, prot. n. 10974.

2. La cennata domanda di condono concerneva l’abusiva realizzazione di un locale da adibire a cucina, al piano terra di un edificio in proprietà del R., ubicato in San Salvatore Telesino, alla via Mastracchio.

Il diniego opposto era motivato sul rilievo che l’intervento abusivo de quo, oltre a non denotare la propria esatta datazione, "ricadono in area soggetta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 33, comma 1, della l. n. 47/1985, risultando classificata nel piano di recupero zona A quale area libera privata, ove è vietata qualsiasi costruzione anche precaria ai sensi delle norme di attuazione del piano di recupero medesimo".

3. A sostegno dell’esperito gravame, venivano dedotte le seguenti censure.

1. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003. Violazione e falsa applicazione della l. r. Campania n. 10/2004. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per carente istruttoria.

2. Eccesso di potere. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per erronea istruttoria e per erronea valutazione dello stato dei luoghi.

3. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.p.r. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, della l. n. 1187/1968. Violazione dell’art. 4, comma 8, della l. n. 10/1977. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della l. n. 47/1985. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia. Sviamento.

4. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della l. n. 47/195. Violazione dell’art. 2 della l. r. Campania n. 10/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.p.r. n. 380/2001. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per erronea e carente istruttoria.

5. Violazione di legge. Violazione dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per carente istruttoria. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia.

6. Eccesso di potere. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Difetto di istruttoria.

7. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, lett. d, della l. n. 47/1985. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, lett. d, della l. n. 457/1978. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto.

4. Costituitosi il Comune di San Salvatore Telesino, sosteneva la legittimità del proprio operato ed eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, chiedendone, quindi, il rigetto.

5. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Venendo ora all’esame del primo e del secondo motivo di gravame, con essi viene denunciata la circostanza che la superficie attinta dall’intervento abusivo, già prima dell’esecuzione di quest’ultimo, non era libera, ma era pavimentata e coperta da una pensilina in ferro e plastica, nonché delimitata su tre lati.

6.1. Al riguardo, fondata appare l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente.

Ed invero, l’art. 9 delle n.a. del p.d.r. di San Salvatore Telesino annovera l’area attinta dalle opere non condonate tra quelle private non edificate, ubicate in zona A e destinate a verde (cfr. certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 1074/0708 risp., dell’8 febbraio 2007), con specifico divieto di costruzioni anche precarie.

Ora, una simile prescrizione dettata da uno strumento urbanistico attuativo, rivestiva, già di per sé, portata immediatamente lesiva, in quanto incidente sul ius aedificandi del ricorrente e si configurava, nel contempo, come logico e imprescindibile presupposto logicogiuridico del gravato diniego di sanatoria edilizia.

Il R., per dolersi del disposto assoggettamento del proprio fondo al vincolo ex art. 33, comma 1, della l. n. 47/1985 e per far valere in sede giurisdizionale il proprio interesse all’edificazione, avrebbe dovuto, dunque, tempestivamente censurare il citato art. 9 delle n.a. del p.d.r. di San Salvatore Telesino, divenuto inoppugnabile e rimasto, comunque, inoppugnato.

Pertanto, in mancanza di una simile tempestiva impugnazione, il ricorso in epigrafe è da reputarsi inammissibile, laddove aggredisce un rilievo (destinazione della superficie de qua come "area libera privata") meramente ricognitivo e consequenziale rispetto ad una prescrizione urbanistica, giudizialmente incontestata; rilievo dal cui accertamento di illegittimità non sarebbe, quindi, ritraibile alcuna concreta utilità, stante la reiterabilità del provvedimento declinatorio sulla base del medesimo presupposto logicogiuridico, contenuto in detta prescrizione urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6578).

6.2. A ciò si aggiunga che la preesistenza di una struttura mai legittimata da un titolo abilitativo edilizio (costituita da una pensilina in ferro e plastica a parziale copertura di una superficie cortilizia) non vale, di per sé, ad elidere l’abusività di quella realizzata in sua sostituzione (costituita da un locale in muratura destinato ad uso abitativo), la quale, peraltro, neppure risulta riconducibile alla categoria della ristrutturazione mediante demolizione e (fedele) ricostruzione ex art. 3, comma 1, lett. d, del d.p.r. n. 380/2001. Cosicché la preesistenza della menzionata struttura non è fondatamente invocabile a confutazione della riscontrata destinazione della superficie de qua come "area libera privata".

6.3. Si aggiunga, infine, che una pensilina in ferro e plastica a parziale copertura di una superficie cortilizia, in quanto non implicante un impatto volumetrico sul territorio e un correlativo aggravio del carico urbanistico (così come desumibile dalla stessa documentazione fotografica allegata da parte ricorrente), non costituiva un manufatto tale da precludere la classificazione dell’area di intervento come "libera privata" e il connesso assoggettamento all’imposto vincolo di inedificabilità.

7. Le considerazioni di cui sopra inducono a declinare il quarto e il settimo motivo di impugnazione, con i quali il R. sostiene che l’opera abusiva non condonatagli, siccome integrante una mera ristrutturazione edilizia di un manufatto preesistente, non avrebbe dovuto incorrere nel divieto di sanatoria sancito dall’art. 33 della l. n. 47/1985.

In proposito, occorre, infatti, ribadire, da un lato, che la realizzazione di una pensilina in ferro e plastica a parziale copertura di una superficie cortilizia non aveva comportato una stabile trasformazione materiale o funzionale del territorio sotto il profilo urbanisticoedilizio e, d’altro lato, che la sostituzione di un simile manufatto pertinenziale con un locale in muratura destinato ad uso abitativo non era, comunque, riconducibile alla categoria della ristrutturazione mediante demolizione e (fedele) ricostruzione ex art. 3, comma 1, lett. d, del d.p.r. n. 380/2001, con mantenimento della volumetria e della sagoma proprie della struttura preesistente.

Non senza considerare, altresì, che lo stesso ricorrente riconosce che l’opera abusiva non condonatagli consiste in un "ampliamento costituito da un solo vano a piano terra": nell’evocare la nozione di "ampliamento" riconosce, cioè, sia che non sono, nella specie, ravvisabili gli estremi della ristrutturazione edilizia sia che è stato ottenuto un incremento volumetrico incompatibile col vincolo di inedificabilità imposto dall’art. 9 delle n.a. del p.d.r. di San Salvatore Telesino.

8. Venendo ora al terzo ordine di censure, con esso viene dedotta l’intervenuta decadenza del vincolo di inedificabilità sancito dall’art. 9 delle n.a. del p.d.r. di San Salvatore Telesino (approvato con delibera consiliare n. 91 del 30 dicembre 1981) per decorso del termine quinquennale ex art. 2, comma 1, della l. n. 1187/1968.

Tali doglianze sono prive di pregio.

Al riguardo, giova rammentare che assoggettati all’invocata decadenza quinquennale ex art. 2, comma 1, della l. n. 1187/1968 sono i vincoli imposti da strumenti urbanistici che – come quelli preordinati all’espropriazione – svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio; mentre non lo sono, ma restano efficaci a tempo indeterminato, in quanto estranei alla logica ablatoria, i c.d. vincoli conformativi, mediante i quali gli strumenti urbanistici regolano l’attività edilizia, stabilendo, ad es., le destinazioni di zona (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2000, n. 5326; sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8290; sez. V, 20 gennaio 2004, n. 148; sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2797; 12 marzo 2009, n. 1468; 12 giugno 2009, n. 3734).

A quest’ultima categoria è da intendersi ascrivibile il vincolo di destinazione dell’area in proprietà del R. a verde privato.

Ed invero, non rivestono carattere espropriativo, ma solo conformativo, e perciò non sono assoggettati alla decadenza quinquennale ex art. 2, comma 1, della l. n. 1187/1968, i vincoli di inedificabilità (non assoluta) imposti per ragioni lato sensu ambientali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9372), quale, appunto, quello de quo, consistente nella destinazione a verde privato (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 14 settembre 2007, n. 3249), pure implicante una potenziale attività di trasformazione del suolo (ad es., impianto di attrezzature sportive: cfr. certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 1074/0708 risp., dell’8 febbraio 2007), intesa al suo effettivo godimento entro i limiti dettati dallo strumento urbanistico (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 26; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 8 gennaio 2009, n. 2; TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° marzo 2010, n. 3176).

9. Il ricorrente censura, altresì, la ragione di diniego di condono ricondotta alla mancata dimostrazione dell’esatta datazione dell’opera abusiva, ai fini dell’osservanza del termine di cui all’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003.

9.1. Ora, in rapporto a tale rilievo, quello secondo cui l’opera abusiva non condonata ricade su area sottoposta a vincolo di inedificabilità ex art. 33, comma 1, della l. n. 47/1985 costituisce un nucleo motivazionale organico, del tutto autosufficiente e si rivela, quindi, suscettibile di sorreggere, di per sé, il divisato diniego di sanatoria edilizia.

Fondandosi, il provvedimento impugnato, su una motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato avrebbe potuto comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio del medesimo (cfr., in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2882/2007; n. 3020/2007; sez. V, n. 6732/2007; sez. IV, n. 6325/2007; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 268/2007; n. 2723/2007; n. 3995/2007; n. 5892/2007; n. 7401/2007; n. 9718/2007; sez. I, n. 73/2008; sez. II, n. 608/2008; n. 2165/2008; n. 3505/2008; n. 4127/2008; n. 6346/2008; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 6252/2007; Salerno, sez. II, n. 1918/2007; Napoli, sez. III, n. 8744/2007; sez. VIII, n. 1102/2008; Salerno, sez. II, n. 313/2008; Napoli, sez. I, n. 5943/2008; sez. III, n. 10065/2008; sez. V, n. 9774/2008; sez. VII, n. 9861/2008; sez. I, n. 13437/2008; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 6532/2007; TAR Liguria, Genova, sez. II, n. 1188/2007; sez. I, n. 1988/2007; sez. II, n. 543/2008; n. 2041/2008; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 2032/2007; n. 1847/2008; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, n. 314/2008).

Una simile implicazione demolitoria risulta preclusa dalla circostanza che – come accertato retro, sub n. 79 – il provvedimento del 15 gennaio 2007, prot. n. 383, si è rivelato immune da vizi invalidanti, nella parte motivazionale in cui rileva la sussistenza del vincolo di inedificabilità ex art. 33, comma 1, della l. n. 47/1985, gravante sull’area di intervento.

Le superiori considerazioni inducono, pertanto, a ravvisare la carenza di interesse di parte ricorrente all’accoglimento del quinto motivo di ricorso, in quanto proposto avverso un nucleo argomentativo distinto ed autonomo rispetto a quello risultato legittimo; motivo che è, quindi, da considerarsi assorbito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020).

9.2. Anche in disparte l’evidenziato profilo di inammissibilità, il motivo in esame è, comunque, destituito di fondamento, non essendo supportato da adeguati riscontri documentali circa l’anteriorità dell’intervento abusivo rispetto alla data del 31 marzo 2003.

Ed invero, non può considerarsi sufficiente a provare, ai sensi dell’art. 64, cod. proc. amm., il momento di ultimazione dei lavori de quibus la data (17 febbraio 2003) apposta sul retro della fotografia del manufatto unitamente alla firma non autenticata del fotografo: una simile scrittura neppure risulta redatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 e non assume, quindi, alcuna valenza certificativa, dirimente ai fini del decidere sul punto di domanda in scrutinio.

10. Non è, infine, suscettibile di rivestire portata invalidante la circostanza che il provvedimento impugnato individui catastalmente il suolo attinto dall’intervento abusivo non condonato la particella 527, anziché la particella 162 del foglio 9.

Il suolo in parola risulta, infatti, sufficientemente identificato con riferimento alla via Mastracchio di San Salvatore Telesino, nonché per relationem alla domanda di sanatoria edilizia del 10 dicembre 2004 (prot. n. 10564), in cui l’immobile in proprietà del ricorrente risultava compiutamente descritto.

11. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte in ordine alla inammissibilità ed alla infondatezza di tutte le censure prospettate, il ricorso in epigrafe deve essere complessivamente respinto.

12. Le spese di lite devono seguire la soccombenza e, pertanto, essere poste a carico della parte ricorrente.

Dette spese vanno liquidate in complessivi Euro 1.500,00 in favore del Comune di San Salvatore Telesino.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Quanto alle spese di lite, condanna R.T.S. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 in favore del Comune di San Salvatore Telesino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4005 Demolizione di costruzioni abusive

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io e dell’istruttoria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il gravame in esame si impugnano le ordinanze dirigenziali, recanti ingiunzione di demolizione di due appartamenti, inglobati in un unico corpo di fabbrica, in parte posizionato sotto un’originaria stalla;

Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata impugnativa dei presupposti verbali di accertamento degli abusi contestati, mossa dal Comune di Guidonia Montecelio, debba essere disattesa, in quanto tali atti hanno natura endoprocedimentale e sono privi di portata lesiva;

Considerato:

che, come si desume inequivocabilmente dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalle fotografie depositate dal Comune resistente, l’immobile che contiene i due appartamenti, questi ultimi senza dubbio destinati ad abitazione, costituisce una nuova costruzione, rimanendo in piedi ed in parte al di sopra dello stesso solo lo scheletro della preesistente stalla;

che, perciò, per quanto appena rilevato, evidentemente l’intervento realizzato non può assolutamente qualificarsi quale manutenzione straordinaria, come assume invece la parte ricorrente, essendo inequivocabile che non sono state eseguite mere tramezzature della stalla e che la destinazione di detto nuovo corpo di fabbrica è residenziale;

Ritenuto che, stante la natura di intervento di nuova costruzione delle opere rinvenute, richiedente, quale titolo legittimante, il permesso di costruire, pacificamente mancante, la sanzione demolitoria, in concreto inflitta, fosse necessitata e che l’onere motivazionale sia stato nella specie adeguatamente assolto, con la descrizione di dette opere e con il richiamo della disposizione normativa di cui si è fatta applicazione;

Considerato:

che l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che è la disposizione applicata nella specie, non prevede la sanzione pecuniaria alternativa a quella demolitoria;

che, peraltro, la sanzione pecuniaria si prevede solo quando, in caso di ristrutturazione pesante o di parziale difformità dal permesso di costruire, la demolizione della parte abusiva potrebbe arrecare nocumento alla statica della parte conforme, mentre qui la preesistente stalla è stata del tutto snaturata, rinvenendosi solo lo scheletro al di sopra del fabbricato contestato;

Ritenuto:

che in conclusione il provvedimento impugnato sia legittimo ed il ricorso sia infondato e da rigettare;

che, per quanto riguarda le spese, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti, in favore dell’Amministrazione resistente, alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20921

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a chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.P. e L.S. ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza emessa il 10 giugno 2010 dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna n. 3245/09 emesso nei loro confronti per il delitto di furto, consumato in data (OMISSIS).

Deducono violazione di legge in quanto il decreto di condanna non sarebbe stato loro notificato regolarmente, mentre il giudice aveva ritenuto che la notificazione era avvenuta il 28 luglio 2009; secondo i ricorrenti da quella data non sarebbe decorso alcun termine per l’opposizione posto che nell’occasione l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto da notificarsi risulterebbe sottoscritto da persona, diversa dagli imputati, di cui non sarebbero indicate le generalità, nè il rapporto di parentela o convivenza con i destinatari della notifica, come previsto dalla L. n. 820 del 1982, art. 7.

Il ricorso è infondato.

La natura processuale dei rilievi autorizza la Corte all’esame degli atti del procedimento. A f. 16 si trova la ricevuta delle raccomandate spedite ai prevenuti per avvisarli dell’avvenuto deposito dell’atto da notificarsi presso la casa comunale; da tali ricevute risulta che la raccomandata era stata ritirata in ufficio da persona che viene indicata dall’ufficiale postale come delegato al ritiro e che si sottoscrive come " L.V. (o simile)".

Ritiene il Collegio che l’attestazione da parte dell’ufficiale postale della consegna della raccomandata a soggetto diverso dal destinatario dimostri, fino a contraria prova, che la consegna sia avvenuta a seguito del necessario controllo, da parte dell’addetto al pubblico servizio, della delega e dell’identità della persona che risulti incaricata per il ritiro da parte dell’effettivo destinatario della raccomandata.

Peraltro sono infondate anche le prospettazioni in diritto dei ricorrenti, atteso che nel caso non si trattava di una notificazione disposta mediante il servizio postale, ma solo della consegna della raccomandata di conferma spedita ai sensi dell’art. 157 c.p.p. dall’ufficiale giudiziario dopo aver provveduto al deposito dell’atto nella casa comunale. Al proposito la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto (Sez. 5, sent. n. 40981 del 18/10/2005, Rv. 232458, ric.:

Calaiò) che in tema di prima notificazione all’imputato non detenuto, l’ufficiale giudiziario, dopo due inutili accessi presso i luoghi indicati nei primi due commi dell’art. 157 c.p.p., deve provvedere a depositare l’atto presso la casa comunale, dandone avviso all’interessato mediante affissione alla porta del luogo di abitazione o lavoro, e mediante lettera raccomandata spedita con avviso di ricevimento. La ricezione di quest’ultima, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8, esaurisce il procedimento, di talchè va escluso che, per la regolarità dell’avviso recato con la raccomandata, debbano osservarsi le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1992, n. 890, art. 8, commi 3 e 4, (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella portata risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza 23 settembre 1998, n. 346.

Conseguentemente, nel caso che la raccomandata non venga recapitata per assenza o inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, l’ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l’interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento.

Peraltro come rilevato sopra in linea di fatto la raccomandata era stata regolarmente consegnata dall’ufficiale postale a persona delegata per il ritiro.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-04-2011) 08-06-2011, n. 22791

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Svolgimento del processo

1. Ricorre il difensore degli imputati avverso la sentenza resa nei loro confronti dalla Corte di appello di Ancona e deduce che la violazione del diritto di difesa, poichè era stata disattesa una tempestiva domanda di rinvio del procedimento nonostante il documentato legittimo impedimento di esso difensore, impegnato quale giudice di pace nella trattazione di una udienza penale, composta da numerosi procedimenti, presso la sede di Chieti, e benchè avesse attestato la impossibilità di reperire un sostituto.
Motivi della decisione

1. Il ricorsi, manifestamente infondati, sono da dichiarare inammissibili.

2. E’ principio pacifico che è legittima la decisione di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora l’attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in quanto, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità – che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l’esplicita richiesta dell’assistito, l’assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l’indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. – per consentire al giudicante di apprezzarle.

3. Inoltre, l’impedimento a comparire del difensore per contemporaneo impegno professionale si considera prontamente comunicato, e quindi costituisce causa di rinvio a nuova udienza, quando è posto alla cognizione del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni.

4. In relazione a tali due principi, che sono stati richiamati, sia pure sinteticamente nella decisione della Corte di Appello, vale sottolineare che l’assento concorrente impedimento è stato comunicato il 18 maggio ossia solo tre giorni prima della fissata udienza dibattimentale e che esattamente la corte m ha rilevato la intempestività della comunicazione, attesa la natura stessa dell’impedimento, che implicava la fissazione della udienza da tenere quale giudice onorario da parte del richiedente, in epoca di certo ragionevolmente di molto anteriore alla presentazione della istanza.

5. Inequivoca è sul punto la volontà del legislatore, che all’art. 420 ter c.p.p. – e, prima, all’art. 486 c.p.p., comma 5 – ha espressamente previsto che il giudice rinvia l’udienza quando l’assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento "purchè" prontamente comunicato (sez. 6, Sentenza n. 16054 del 02/04/2009 Ud.

(dep. 16/04/2009). E’ stato pure precisato dalle sezioni unite di questa corte (sentenza 4708 del 27.3.92 Fogliarli) che l’impedimento è "prontamente" comunicato quando tale comunicazione avvenga "non appena" conosciuta la contestualità degli impegni professionali ed è stato precisato che è sufficiente che l’istanza sia proposta "in prossimità" della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali.

6. E’ evidente pertanto la correttezza della decisione sulla intempestività della richiesta, contro cui peraltro i ricorrenti non si confrontano, preferendo mettere in evidenza la seconda giustificazione dedotta, relativa alla argomentazione sull’impossibilità di avvalersi di sostituto, non più rilevante una volta che sia accertata l’intempestività della richiesta di differimento.

7. Ancorchè assorbita la detta questione, è altresì da ribadire la assoluta genericità del relativo motivo, che comunque nella fase di merito non avrebbe potuto, proprio per tale rilevata caratteristica, essere accolto, dato che l’istanza era meramente apodittica e non spiegava la ragionevolezza della richiesta.

8. In conseguenza della dichiarata inammissibilità, i ricorrenti sono da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento, ciascuno, alla Cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.