Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19963

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Regione Veneto, avendo -ai sensi della L.R. n. 50 del 1994 – estinto le garanzie fideiussorie prestate alle banche dai soci della coop. CAPA facendosi surrogare nel credito verso i soci che fossero risultati non ammessi al beneficio (oltre che verso i garanti non soci), proponeva, in forza di tale surroga, domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Padova, della Finveneta Agrisviluppo s.p.a., già socia della anzidetta cooperativa. La domanda veniva rigettata dal Tribunale di Padova, il quale rilevava che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza del titolo (fideiussione) del credito fatto valere in via surrogatoria nei confronti della massa. Proponeva appello la Regione Veneto, allegando all’atto di appello il contratto di fideiussione e sostenendo di aver comunque prodotto in primo grado vari documenti dai quali poteva trarsi la prova dell’esistenza della fideiussione, peraltro mai contestata da controparte. La Curatela contestava che la documentazione prodotta fornisse la prova della pretesa fideiussione, negava di aver mai ammesso l’esistenza di tale contratto, rilevava che il documento contrattuale prodotto in appello era privo di data certa anteriore al fallimento, e ribadiva infine nel merito quanto eccepito in primo grado. La Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame rilevando: a) la tardività della produzione in appello del documento fideiussorio;

b) la inidoneità dei documenti prodotti in primo grado, i quali si limitavano a menzionare la fideiussione, senza consentire la verifica del documento contrattuale quanto a oggetto, limiti, data certa.

Avverso tale sentenza, depositata il 3 maggio 2006, la Regione Veneto ha proposto, con atto notificato il 28 marzo 2007, ricorso a questa Corte, basato su due motivi.

Resiste la Curatela del Fallimento Finveneta Agrisviluppo s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale condizionato, cui a sua volta resiste con controricorso la Regione Veneto. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la Regione Veneto denuncia la violazione del principio di non contestazione, sotteso a numerose norme del c.p.c.. Sostiene che i giudici di primo e secondo grado avrebbero dovuto considerare provata la fideiussione in capo a Finveneta, perchè le difese svolte in primo grado dalla curatela fallimentare erano incompatibili con l’inesistenza dei contratti di fideiussione; e che la mancata contestazione della esistenza della garanzia erano stati specificamente dedotti nell’atto di appello.

Con il secondo motivo, denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tale condotta processuale della Curatela, pur evidenziata nell’atto di appello.

1.1. Deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato il 3 maggio 2006 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007 ; Id. n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Nel caso in esame, l’illustrazione del primo motivo di ricorso si conclude con un quesito che enuncia una regola di diritto non coerente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che non ha affatto contemplato il principio di non contestazione. Analogamente, la sintesi che conclude il secondo motivo fa riferimento ad una omessa motivazione di una statuizione (relativa alla sussistenza o non della contestazione) che non risulta affatto contenuta nel provvedimento impugnato. L’inammissibilità del ricorso principale ne deriva dunque di necessità. 2. Il ricorso incidentale condizionato, con il quale la Curatela denunzia a sua volta, nella sola ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso avversario, la nullità della sentenza di secondo grado per violazione o falsa applicazione degli artt. 125 e 182 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, si mostra, prima ancora che assorbito, inammissibile per difetto di interesse (cfr. ex multis Cass. n. 26264/2005; n. 3796/2008).

3. Le spese di questo giudizio di legittimità debbono gravare sulla ricorrente principale – che vi ha dato causa – nella misura che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale nonchè il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente Regione Veneto al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-10-2011, n. 20888 Personale non docente

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Svolgimento del processo

1- Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Chieti, B.M.P., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponeva di essere stato inquadrato nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del ccnl 26.5.99. Sosteneva che a fini giuridici ed economici dovesse essere riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del ccnl 15.3.01 sulla base del sistema della temporizzazione", facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere ancora vigente.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dal MIUR, la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1355 del 25 settembre 2008, rigettava l’impugnazione.

Affermava il giudice di appello che l’art. 66, comma 6, doveva ritenersi ancora vigente e non abrogato dall’art. 8 del contratto collettivo integrativo, per il fatto che quest’ultima disposizione non disciplinava la ricostruzione della carriera – tema oggetto del giudizio – ma il diverso istituto della temporizzazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione il MIUR, che deduceva:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 6, del ccnl del comparto scuola del 4 agosto 1995; degli artt. 34 e 48 del ccnl del comparto scuola del 26 maggio 1999; degli artt. 8 e 9 del ccnl del 15 marzo 2001; degli artt. 87 e 142 del ccnl del comparto scuola del 24 luglio 2003.

Il ricorrente prospettava il seguente quesito di diritto: se a coloro i quali sono stati inquadrati nel profilo professionale di dirigenti dei servizi amministrativi e generali in prima attuazione dell’art. 34 del ccnl del comparto scuola del 26 maggio 1999, in quanto in servizio nell’anno scolastico 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative e nei Conservatori e nelle Accademie, con contratto a tempo indeterminato e in possesso del profilo professionale di responsabile amministrativo, previa frequentazione di un corso di formazione, si applica il disposto del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 per effetto del richiamo contenuto nell’art. 66, comma 6, del ccnl del 4 agosto 1995, tenuto conto che l’art. 48 del ccnl del 26 maggio 1999 dispone che le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate del presente ccnl restano in vigore in quanto compatibili, tenuto conto che il suddetto inquadramento non è seguito nè a nomina in ruolo nè a transito da un ruolo ad altro nell’amministrazione scolastica, evenienze presupposte dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 e che in sede di contrattazione collettiva, con l’art. 8 del ccnl del 15 marzo 2001 e con l’art. 87 del ccnl del 24 luglio 2003, le parti hanno dettagliatamente definito la retribuzione spettante in conseguenza dell’inquadramento del nuovo profilo professionale.

2) Insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia costituito dalla compatibilità dell’art. 8 del ccnl del 15 marzo 2001 con la disciplina di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 richiamata nell’art. 66, comma 6, del ccnl del 4 agosto 1995. 4.-Si difendeva con controricorso la B., che ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è meritevole di accoglimento in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni sollevate (v. tra le altre, Cass. 1.3.10 n. 4885, Cass. 2.12.10 n. 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912-24913-24914, Cass. 24.2.1 In. 4805).

2.- In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il ccnl 4.8.95 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo", sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui l’accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

3.- Con il ccnl 26.5.99 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1.9.00, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …" (descritto nell’annessa tabella A), con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, fino al 31.8.00, quando è sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo.

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto ccnl 26.5.99 richiede il diploma di laurea (tabella B); tuttavia, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

4.- Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell’art. 34 ccnl 26.5.99, si riferisce l’art. 8 del ccnl 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del Comparto Scuola, così determinandone il trattamento retributivo dall’I.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori".

Viene quindi adottato il criterio della cosiddetta "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

5.- In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del ccnl 24.07.03, Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del ccnl 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 6.- Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati "in sede di prima applicazione", disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

7.- La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del ccnl 24.7.03, Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione nel Comparto Scuola l’art. 66, comma 4, del ccnl 4.08.95.

Per questa norma "restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19.06.70 n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23.08.88 n. 399, art. 4".

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 (Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): "ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno, 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli". 8.- Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una "promozione" pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

9.- Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del ccnl del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9.

Dispone, infatti, il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione adpersonam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell’ulteriore progressione economica".

Dunque, non in sede di immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore.

Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del ccnl del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva. E’ invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche". 10.- Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 ccnl 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

11.- Nè merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 ccnl 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del ccnl 24/7/2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c, perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione "continua a trovare applicazione …", che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, ccnl 4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall’art. 48 ccnl 26.5. 99 (per la quale "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente ccnl, restano in vigore in quanto compatibili") e della norma finale di cui all’art. 19 dello stesso ccnl 15.3.01 (per la quale "Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del ccnl 26.5.1999").

L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del ccnl del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

12.- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale dell’art. 8 del ccnl del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il ccnl per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza dall’I.9.2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico, come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1. 11.1998 e dal 1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine – profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il ccnl sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del ccnl del 2001, il quale – è opportuno sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall’art. 8 del ccnl del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del ccnl del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.

13.- Non sussiste contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell’art. 8 del ccnl del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all’art. 34 del ccnl del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

14.- Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del ccnl 26.5.99 che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione, e l’art. 8 del ccnl 15.3.01 che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni.

L’indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell’Amministrazione. E’, pertanto, del tutto estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla norma collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole dell’ermeneutica l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.

15. – Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va dunque accolto, dato che il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell’art. 34 ccnl del Comparto Scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del ccnl 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso Comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.

16.- Cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384, c.p.c. e così rigettare l’originaria domanda del dipendente.

17.- La circostanza che la giurisprudenza di legittimità qui richiamata è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, costituisce motivo di compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda del dipendente. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 929 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ha partecipato alla gara bandita dal Comune di Amantea mediante procedura aperta per la realizzazione dei "lavori di completamento Sala Auditorium Polivalente – Casa delle Culture", avente ad oggetto l’arredo dalla sala auditorium e la realizzazione di impianti meccanici delle scenografie".

La ricorrente, con nota del 15 ottobre 2010, ha ricevuto comunicazione della sua esclusione dalla gara in quanto la documentazione presentata era priva " della dichiarazione del fideiussore che comprovi il potere di impegnare la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante per la tipologia dei lavori ed importi richiesti".

Detta dichiarazione è prevista a pena di esclusione dall’Art. III.1.1), lett. b), del bando di gara e dall’art. 2 lett. bb) del disciplinare di gara.

Avverso detta esclusione è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce:

violazione del principio di massima partecipazione e del divieto di interpretazione analogica. Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost., dell’art. 75 del d. l.vo 163/2006;

Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

Violazione del principio di buon andamento amministrativo, dell’art. 6, comma 1, lett. b, l. 241/1990, dell’art. 46 del d. lvo 163/2006;

La ricorrente lamenta che sarebbero stati violati il criterio di massima partecipazione alle gare pubbliche in quanto l’amministrazione avrebbe imposto delle prescrizioni, senza plausibile ragione e concreta utilità, che il codice degli appalti non prevede. Ancora sarebbe stato violato il principio del divieto di ingiustificato aggravamento degli oneri incombenti al privato che partecipa al procedimento amministrativo ove ciò non risponda ad un apprezzabile interesse pubblico, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e di proporzionalità. Infine la ricorrente afferma che sostanziando la mancanza del documento richiesto a pena di esclusione una mera irregolarità documentale, sarebbe stato doveroso da parte dell’amministrazione comunale richiedere alla ricorrente medesima di provvedere a completare la documentazione già prodotta anziché escluderla dalla procedura di gara.

In via subordinata, la ricorrente chiede l’annullamento di tutta la procedura di gara al fine di poterne ottenere strumentalmente la riedizione.

Non risulta costituita l’amministrazione comunale intimata.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va respinto siccome infondato.

Le diverse censure formulate dalla ricorrente società concernono la sua asserita illegittima esclusione dalla procedura di gara per aver presentato solo la polizza fideiussoria e non anche la dichiarazione del fideiussore che comprova il potere di impegnare la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante per la tipologia dei lavori ed importi richiesti.

Va al riguardo ricordato che le prescrizioni del bando di gara e del disciplinare di gara costituiscono la normativa speciale della gara che vincola i concorrenti, ai quali è necessariamente richiesta la lettura complessiva e globale di tutte le regole di partecipazione, poste dunque sia nel bando che nel disciplinare. Da ciò consegue che le prescrizioni poste a pena di esclusione dell’offerta assumono portata precettiva e, dal mancato rispetto di esse può legittimamente conseguire un provvedimento di esclusione dalla gara. (Cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 15 dicembre 2010, n. 241).

Non può, quindi, ritenersi illegittima l’esclusione operata nella specie dalla stazione appaltante. Né tantomeno può trovare accoglimento la censura secondo cui la mancanza del richiesto documento sostanzia una mera irregolarità della procedura di gara e pertanto sarebbe bastato disporre l’integrazione documentale per "sanare" la partecipazione.

A questo proposito la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che ai sensi dell’art. 46, d.lgs. n. 163 del 2006, ciò che alla stazione appaltante resta sicuramente precluso è sopperire, con l’integrazione, alla totale mancanza di un documento: invero i criteri esposti ai fini dell’integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, viceversa l’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole della legge di gara (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 febbraio 2011, n. 449; Consiglio Stato, sez. V, 09 novembre 2010, n. 7963; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 139).

Né, infine, può ritenersi sussistente l’interesse strumentale alla ripetizione della gara da parte della ricorrente in quanto con il proposto ricorso non si deduce alcun vizio idoneo a travolgere in radice la procedura di gara.

Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va respinto siccome infondato.

Non si dà luogo a pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Anna Corrado, Referendario, Estensore

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25039 Contributi

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa, rigettava la domanda proposta da S.D. contro l’Inps, diretta al riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione alle fibre aerodisperse di amianto, a norma della L. n. 257 del 1991, art. 13, comma 8. La Corte, premesso che erano incontestate le mansioni espletate nel tempo dal ricorrente a bordo di rimorchiatori in cui all’epoca era presente l’amianto principalmente a scopo di isolamento termico e sonoro quale ufficiale di coperta dal 16.11.1981 al 2.8.1982 e successivamente di comandante fino al 30.6.1996, e rilevato altresì che nella specie era stata effettuata navigazione portuale, si atteneva alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva ritenuto sussistente un’esposizione media nella giornata lavorativa inferiore a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo (0,059 in caso di orario di 8 ore giornaliere e di 0,071 in caso di orario di 12 ore).

Il lavoratore ricorre per cassazione con un unico motivo.

L’Inps resiste con controricorso seguito da memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Il ricorso denuncia omessa e insufficiente motivazione e violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13 in relazione all’art. 3 Cost., all’art. 12 disp. gen. al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 4, e all’ art. 2727 c.c..

Le censure formulate sono qualificabili come manifestamente infondate.

Innanzitutto si lamenta mancanza di motivazione riguardo alla manifestazione nella specie di una malattia conseguenza dell’amianto, che di per sè comportava il diritto alla maggiore valutazione del periodo di esposizione all’amianto.

Al riguardo deve rilevarsi che, come non è contestato, nella presente controversia è stato invocato la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e non il comma 7 del medesimo articolo, che fa riferimento ai "lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". Pertanto si fa ora riferimento inammissibilmente ad una diversa causa petendi, che peraltro sarebbe suffragata da documentazione insufficiente circa la specifica origine professionale della malattia in questione ("adenoma in degenerazione adenocarcinoma"), anche per il mancato riconoscimento della (specifica) eziologia professionale da parte del competente istituto assicuratore per gli infortuni e le malattie professionali (la legge cita l’Inail, ma per i marittimi tale indicazione potrebbe ritenersi indicativo dell’istituto competente per lo specifico ramo professionale).

Non risulta poi comprensibile e giustificato l’addebito di mancata considerazione del principio secondo cui devono essere considerati nel periodo minimo decennale anche le pause fisiologiche, come riposi, ferie e festività, visto che causa del rigetto è il mancato superamento della soglia rilevante di esposizione e non il mancato raggiungimento del periodo decennale di esposizione.

Si sostiene infine che avrebbe dovuto adeguatamente tenersi conto dei periodi in cui il lavoratore era stato occupato in navigazione d’altura, comportante non solo orari di servizio per 12 ore, ma anche la presenza a bordo per tutte le 24 ore dei sette giorni della settimana, costituente il dato significativo ai fini dell’esposizione all’amianto. Si censura poi specificamente la valutazione che sarebbe stata fatta della questione da parte della Corte d’appello: visto che i periodi di servizio d’altura risultavano frazionati nell’arco di 10 anni, era errata l’affermazione che i periodi di maggiore esposizione in questione, della durata di circa due anni, non potevano compensare la minore esposizione negli altri periodi; al contrario tali periodo influenzavano la esposizione media dei vari anni e la Corte avrebbe dovuto accertare o fare accertare dal c.t.u. la conseguente esposizione media ponderata.

Al riguardo deve rilevarsi preliminarmente che il brano di motivazione riportato nel ricorso, in cui sarebbe stata esaminata la questione ora proposta, non è effettivamente contenuto nella sentenza, in cui, anzi, si rileva solamente che nella specie era stata disimpegnata una navigazione portuale (pag. 12). Ne consegue quindi l’inammissibilità della censura, visto che avrebbe dovuto – se del caso – preliminarmente censurarsi l’erroneo accertamento in linea di fatto circa le modalità delle mansioni espletate. Può peraltro anche rilevarsi che i dati quantitativi specificati nel ricorso circa i periodi di navigazione di altura appaiono chiaramente inidonei a influire sui dati medi accertati dal giudice di merito in misura tale da far risultare un’esposizione decennale superiore alla soglia di 0,1 ff/cc. (basta rilevare che, ripartendo gli esposti periodi per anni di calendario, sarebbero interessati solo 9 anni – gli anni dal 1981 al 1991, eccettuati il 1987 e il 1989 – e inoltre nel 1991 risulterebbero 25 giorni di navigazione d’altura, palesemente inidonei a elevare di quanto necessario la esposizione media inerente al restante servizio di 8 ore giornaliere).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis. (ricorso introduttivo del 5 agosto 2003).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.