T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-08-2011, n. 1219 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il titolo abilitativo rilasciato in data 19/4/2007 contemplava la realizzazione della scala di accesso al primo piano (cfr. elaborati grafici – doc. 4 Comune);

– che di tale circostanza si trae conferma dall’esame delle stesse prescrizioni impartite dalla Commissione edilizia nella seduta del 15/2/2007 (doc. 3 ricorrente), nella parte in cui descrivono i materiali utilizzabili (legno per il balcone e ferro per la scala di accesso esterna);

– che la disposizione invocata dall’amministrazione (art. 21 delle N.T.A.) investe esclusivamente l’estensione in larghezza dei balconi, mentre le scale rivestono una funzione del tutto diversa ed essenziale per la fruizione dei piani superiori;

– che in conclusione sotto questo profilo il gravame è fondato, in quanto la sommità della scala non può essere assimilata e conteggiata quale parte integrante del balcone;

Tenuto conto:

– che, per quanto riguarda la tettoia, è indubbio che non sia stata prevista nel titolo abilitativo, mentre la D.I.A. in variante 24/11/2010 è stata dichiarata improcedibile con nota 5/1/2011;

– che la Sezione ha già statuito che in ogni caso, la realizzazione di una tettoia, ancorché avente natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1°, lettera d), del D.P.R. n. 380/01, nella misura in cui realizza "l’inserimento di nuovi elementi ed impianti", ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 10, comma primo, lettera c), dello stesso D.P.R. laddove comporti, una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce (cfr. sentenza 25/5/2010 n. 2143);

– che la nozione di costruzione, ai fini della necessità della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio, anche se esse non consistano in opere murarie, essendo realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno od altro materiale, in presenza di trasformazioni preordinate a soddisfare esigenze non precarie del costruttore;

– che pertanto la tettoia aggettante prevista in sostituzione della parte di balcone eliminata risulta abusivamente realizzata, né potrebbe ospitare un artificioso prolungamento del balcone stesso;

– che il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo e i relativi provvedimenti non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione antecedente alla violazione (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II – 13/3/2008 n. 605; sentenze Sezione 20/10/2005 n. 1041; 20/6/2008 n. 707; 20/6/2008 n. 708; sez. I – 11/3/2011 n. 394);

Considerato:

– che in definitiva il balcone può raggiungere la larghezza massima di 3,25 metri (pari alla metà della facciata), ed è legittima la scala affiancata che permette di raggiungere il primo piano;

– che il gravame è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti precisati;

– che le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della parziale soccombenza reciproca;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla parzialmente il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 08-08-2011, n. 31562 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19/6/2003 il Tribunale di Verbania condannava G.R. per la cessione di gr. 0,50 hashish a persona ignota e di gr. 213 a tale B.G. (capo B); assolveva l’imputato per la detenzione di gr. 1.755 (capo A) perchè il fatto non costituisce reato, in quanto detenuta per uso personale (fatti acc. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza proponevano appello il P.M. in relazione alla assoluzione per il capo A) e l’imputato per la condanna per il capo B).

La corte di Appello di Torino, in corso di giudizio, separava gli atti per i due reati e, relativamente al capo A) per cui odiernamente si procede, riformando la pronuncia di primo grado, riconosceva la colpevolezza del G. e ritenuto il fatto di lieve entità, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 3.000= di multa.

Osservava la Corte di merito che la detenzione di circa due kg. di hashish era incompatibile con una finalità di un uso esclusivamente personale, tenuto conto peraltro che l’imputato, lavorando come cuoco in un albergo di (OMISSIS), risiedeva in un luogo non lontano da importanti città presso cui eventualmente approvvigionarsi, senza necessità di fare una scorta di tale rilevanza. Se ne desumeva pertanto che la sostanza detenuta era destinata anche alla cessione.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando l’erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove la Corte di merito non aveva ritenuto non punibile il fatto per la destinazione ad uso personale della sostanza. Il G., residente a Genova, si trovava per 8 mesi all’anno a lavorare come cuoco lontano da casa. Di qui la necessita di accumulare una scorta di sostanza necessaria per soddisfare la sua dipendenza dall’hashish. Nessun elemento probatorio smentiva la sua versione dei fatti, tanto vero che nessuno strumento per confezionamento e taglio della sostanza era stato rinvenuto nella sua disponibilità.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Con consolidata giurisprudenza questa Corte ha stabilito che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente che superi i limiti indicati dalla medesima norma, ma si limita ad indicare alcuni elementi sintomatici dai quali può trarsi la conclusione che la sostanza non sia destinata ad uso esclusivamente personale; ne consegue che, ai fini dell’affermazione di responsabilità per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, non è sufficiente il superamento dei predetti limiti ponderali, ma è necessario – nei casi in cui il mero dato ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la destinazione – che il giudice prenda in considerazione anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell’azione che possa risultare significativa della destinazione all’uso non esclusivamente personale (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 16373 del 17/12/2007 Cc (dep. 21/04/2008), Pagliaro, Rv. 239962).

Orbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento circa la destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale, evidenziando che:

– la quantità della sostanza (gr. 1.755 di hashish) era esuberante rispetto ad un uso esclusivamente proprio;

– il lavoro di cuoco in un albergo di (OMISSIS), vicino a città di rilevanti dimensioni ove recarsi ad acquistare sostanza stupefacente, non giustificava l’accumulo di una scorta di tale entità per finalità di uso personale;

– l’attività di lavoro svolta gli consentiva di usufruire di tempo libero per recarsi in città per approvvigionarsi;

– se tutta la sostanza fosse stata destinata all’uso personale, per consumarla interamente nel suo periodo di ingaggio al lavoro, avrebbe dovuto, inverosimilmente, fumare circa 20-30 spinelli al giorno.

Ne ha dedotto la Corte distrettuale che la droga detenuta doveva ritenersi destinata ad un uso non esclusivamente personale.

Va ricordato che in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi quella che maggiormente ritiene condivisibile, purchè illustri le ragioni della scelta operata (anche in rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un congruo percorso logico (cfr. Cass. 4^, n. 46359/07, imp. Antignani, rv.

239021).

Nel caso de quo, la Corte di merito ha fornito un’adeguata motivazione del suo convincimento, non appellandosi esclusivamente al rilevante dato ponderale, ma evidenziando gli argomenti logici in base a cui ritenere la destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale.

Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso; consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 1489 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

A. Il ricorrente, proprietario di un terreno a destinazione agricola in Comune di Codevigo, si avvedeva nel mese di febbraio 2000 dell’infissione di una serie di paletti atti a individuare il perimetro di un fabbricato da erigere nel terreno confinante con il proprio.

B. L’1.3.2000 i tecnici comunali esperivano, su richiesta di parte ricorrente, un sopralluogo presso la proprietà del controinteressato accertando l’esecuzione del solo tracciamento di un edificio e della stesa degli inerti di sottofondo.

C. Il successivo 4.3.2000 il ricorrente presentava domanda di accesso agli atti relativi alla concessione edilizia rilasciata al controinteressato e, una volta verificatane l’illegittimità per violazione del vincolo di accessorietà ex art. 2 lett. e) della L.R. n. 24/1984, oltre che la decadenza per mancato inizio dei lavori nel termine annuale prescritto, depositava un’istanza per ottenere l’annullamento in autotutela del detto titolo abilitativo ovvero la declaratoria della sua inefficacia per decorso del termine decadenziale.

D. Con nota del 17.3.2000 il Comune di Codevigo comunicava al ricorrente di non ritenere accoglibile sia la domanda di annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 1574/1999 in assenza di illegittimità del provvedimento e di un interesse pubblico alla sua rimozione, sia la domanda di declaratoria di inefficacia del predetto titolo.

E. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento comunale del 17.3.2000:

1) per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per violazione e falsa applicazione dell’art. 78, ultimo comma, della L.R. n. 61/1985, per violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A., nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti e contraddittorietà manifesta. Il Comune resistente, infatti, da un lato si è limitato ad affermare l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela senza indicare specificamente quali fossero, mentre dall’altro ha denegato la declaratoria di inefficacia del titolo edilizio evidenziando la possibilità per il controinteressato di richiedere una nuova e identica concessione, in assenza di modifiche alle norme urbanistiche di riferimento.

2) per violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 1150/1942 e dell’art. 78 della L.R. n. 61/1985 in quanto, pur prevedendo espressamente il titolo abilitativo che i lavori avrebbero dovuto avere inizio entro i dodici mesi dal rilascio, emerge dal sopralluogo eseguito dai tecnici comunali che alla data dell’1.3.2000 i detti lavori non erano ancora stati intrapresi, non potendosi considerare idonei a tale scopo né la modanatura del terreno, né la posa di calcinacci e detriti sul sedime del fabbricato erigendo.

Con riguardo alla concessione edilizia n. 1574 /1999 il ricorrente ne ha dedotto l’illegittimità:

3) per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 della L.R. n. 24/1985, avendo l’Amministrazione comunale autorizzato il controinteressato a realizzare sul proprio fondo un annesso rustico di 1.478,77 mq. da adibire a ricovero di attrezzi agricoli, nonché alla selezione, cura, conservazione e confezionamento dei prodotti orticoli, nonostante le dimensioni del fabbricato risultassero palesemente eccessive rispetto alla produzione aziendale e mancasse, quindi, il nesso funzionale richiesto dalla normativa regionale citata. Peraltro, la stessa relazione agronomica allegata al progetto dava atto che parte delle celle frigorifere ubicate all’interno dell’annesso sarebbero servite a ospitare anche prodotti provenienti da altre aziende della zona.

Sulla scorta delle predette censure il ricorrente ha, infine, chiesto la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa del rilascio al controinteressato del titolo abilitativo illegittimo.

F. Il Comune di Codevigo, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso evidenziando l’inizio dei lavori di cui alla concessione n. 1574 del 18.2.1999 entro l’anno dal rilascio del titolo, come emerge dal sopralluogo dell’1.3.2000, e ribadendo il rispetto della percentuale del 5% tra estensione del fondo (ha 3.26.77) e dimensioni del manufatto (mq. 1478,77), stabilito dall’art. 6 della L.R. n. 24/1985, nonché l’esistenza del collegamento funzionale tra l’annesso rustico e l’attività agricola svolta dal F..

G. Alla pubblica udienza del 14.7.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato e va disatteso per le seguenti motivazioni.

2. Il Collegio ritiene opportuno seguire l’esame delle censure nell’ordine proposto dalla difesa del ricorrente in sede di memoria ex art. 73 c.p.a., partendo, quindi, dal terzo motivo con il quale si deduce l’illegittimità della concessione edilizia n. 1574/1999 per violazione degli artt. 2 e 6 della L.R. n. 24/1985.

2.1. Ad avviso di parte ricorrente l’annesso rustico realizzato dal controinteressato sarebbe privo del collegamento funzionale con il fondo, così come prescritto dall’art. 6 della citata L.R. n. 24/1985, in quanto adibito ad impieghi "che nulla hanno a che vedere con la conduzione dell’azienda agricola (parte del capannone viene utilizzata, infatti, per il rimessaggio di macchine agricole di terzisti) e, addirittura, nulla hanno a che fare con la pratica agricola, dal momento che nel fabbricato trovano ricovero anche caravan, autocaravan e automezzi di vario tipo, quali camion e furgoni".

2.2. Orbene l’art. 6 della L.R. n. 24/1985 stabilisce che "la costruzione di annessi rustici, come definiti all’articolo 2, è ammessa, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 5% del fondo rustico", dovendosi intendere, in base al richiamato art. 2 della medesima legge, per "fondo rustico" "l’insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda, e iscrivibili, sia pur parzialmente, in un cerchio di m. 4.000 di diametro nelle zone agrarie di pianura e collina e di m. 8.000 per quelle di montagna, ovvero collegati tra loro con nesso funzionale tecnicoeconomico sulla base del piano di sviluppo aziendale (…)" e per "annesso rustico" "il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell’azienda agricola a esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti, l’acquacoltura o altre colture specializzate".

2.3. Tanto premesso va evidenziato che nel caso di specie non è posto in dubbio il rispetto del limite dimensionale, all’epoca fissato nel 5% della superficie del fondo, quanto piuttosto la sussistenza del collegamento funzionale tra l’annesso rustico e l’attività esercitata dall’azienda agricola del controinteressato, poiché il fabbricato non sarebbe esclusivamente destinato allo svolgimento dell’attività del fondo F., come si evince sia dalla relazione agronomica originariamente allegata al progetto che da quella fatta redigere da parte ricorrente.

2.4. Il Collegio non ritiene di poter condividere la tesi di parte ricorrente.

2.5. Premesso che la legittimità di un titolo abilitativo deve essere valutata al momento del suo rilascio, essendo irrilevanti gli eventuali fatti successivi che abbiano determinato una situazione di illegittimità, se del caso suscettibile di sanzione, occorre evidenziare che dalla lettura della relazione agronomica allegata al progetto non solo emerge il rispetto del limite dimensionale del 5%, ma anche l’esistenza del richiesto collegamento funzionale tra annesso rustico e attività agricola svolta sul fondo.

2.5.1. In particolare dalla predetta relazione si evince che il richiedente la concessione è imprenditore agricolo che conduce in forma diretta il fondo costituente un unico corpo aziendale; che il fondo è sprovvisto di altre infrastrutture destinate ad annesso rustico; che l’intera produzione orticola è commercializzata al momento della raccolta a causa della mancanza di strutture dove effettuare le operazioni di cernita e di confezionamento dei prodotti; che la disponibilità dei locali da destinare alla cura e selezione dei prodotti, nonché al loro deposito aumenterebbe la redditività dell’azienda e consentirebbe anche di ampliare il numero di specie coltivate; che la struttura erigenda servirebbe anche da deposito delle macchine agricole e delle attrezzature attualmente ricoverate all’aperto per carenza di locali. L’unico accenno in ordine all’utilizzazione da parte di terzi del detto annesso riguarda la possibilità che le celle frigorifere, installate al suo interno, fungano da deposito anche di prodotti orticoli extra aziendali.

2.6. Ad avviso del Collegio, quindi, tale ultima circostanza non poteva indurre l’Amministrazione procedente a ritenere inesistente il collegamento funzionale tra fondo e annesso, anche nei termini specificati dalla circolare regionale n. 4 del 13.1.1986. E, infatti, tale atto, avente pacificamente natura esplicativa del disposto della L.R. n. 24/1985, precisa che l’annesso rustico deve costituire una pertinenza del fondo ed essere connesso con l’esercizio su di esso di un’attività agricola, circostanze tutte presenti nella fattispecie esaminata dal Collegio. Né l’eventuale uso di parte delle celle frigorifere per il deposito di prodotti agricoli extra aziendali vale a elidere il collegamento funzionale con l’attività agricola del fondo, poiché in base al criterio di interpretazione letterale, il legislatore regionale non sembra avere richiesto l’esclusiva destinazione dell’intero annesso solo alla produzione agricola del fondo, quanto piuttosto il suo collegamento funzionale con l’attività agricola, onde salvaguardare "la destinazione agricola del suolo, valorizzando le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive" e "favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole" (cfr. art. 1 della L.R. n. 24/1985).

2.7. Rileva, infine, il Collegio che neanche le considerazioni contenute nella relazione agronomica prodotta da parte ricorrente sono idonee a dimostrare l’inesistenza del predetto collegamento funzionale poiché esprimono una serie di valutazioni concernenti essenzialmente la convenienza dal punto di vista economico della realizzazione dell’annesso e la sua estensione rispetto al fondo che, peraltro, in quanto contenuta nel limite del 5%, è insuscettibile di rilievo sotto altro profilo.

2.8 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni deve, pertanto, essere disattesa la terza censura.

3. Occorre ora esaminare le ulteriori due censure con le quali parte ricorrente si duole della mancata declaratoria di inefficacia della concessione n. 1574/1999 per omesso inizio dei lavori nel termine annuale prescritto e del diniego di esercizio del potere di autotutela a fronte dell’illegittimità del predetto titolo per le ragioni esposte nel terzo motivo di censura.

4. Con riguardo alla seconda censura concernente la perdita di efficacia della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nei termini prescritti, il Collegio rileva che si tratta di un istituito giuridico fondato sull’elemento oggettivo del decorso del tempo ed è rivolto, una volta effettuati gli accertamenti del caso, a dare certezza di una situazione già prodottasi al verificarsi delle condizioni temporali previste dalla legge (cfr. tra le tante TAR Toscana, III, 17.11.2008, n.2533).

4.1. Inoltre, in ordine alla qualificazione delle opere da ritenersi come valido inizio dei lavori, la giurisprudenza ha affermato i principi per cui le opere eseguite devono essere finalizzate alla realizzazione del manufatto, oltreché avere una certa consistenza, dovendosi escludere che possano costituire inizio dei lavori quelle opere solo fittiziamente eseguite e che, perciò stesso, non evidenziano l’esistenza di una concreta "voluntas aedificandi" da parte del titolare della concessione edilizia.

4.2. Tanto premesso, nel caso in esame, va precisato in punto di fatto che la concessione edilizia n. 1574 è stata rilasciata il 18.2.1999; che il titolare comunicava l’inizio dei lavori in data 31.1.2000; che l’1.3.2000, a seguito di sopralluogo richiesto da parte ricorrente, gli agenti di Polizia Municipale accertavano che "i lavori sono effettivamente iniziati con la stesa degli inerti di sottofondo e il tracciamento dell’edificio", sebbene in assenza di cartello edilizio e di tombinamento del fosso per l’accesso carraio.

4.3. Dall’esame degli atti istruttori eseguiti dagli organi comunali deputati a detti accertamenti si evince allora che nella specie nell’arco temporale dell’anno sopra indicato i lavori edilizi sono iniziati e, comunque, le opere eseguite alla data dell’1.3.2000, sebbene esigue, risultano compatibili con la data indicata quale inizio dei lavori e assurgono alla rilevanza utile al fine di considerarle come espressione della volontà di edificazione.

4.4. Per tali ragioni va rigetta la seconda censura.

5. Infine deve essere disattesa anche la prima censura, con la quale parte ricorrente lamenta il mancato esercizio del potere di annullamento in autotutela del titolo abilitativo rilasciato al controinteressato.

5.1. Il riesame di legittimità del provvedimento amministrativo ai fini del suo annullamento in via di autotutela implica, infatti, l’esercizio di una potestà discrezionale rimessa alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, (la stessa novella introdotta dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 ribadisce che il provvedimento illegittimo "può essere annullato d’ufficio sussistendo le ragioni di interesse pubblico") e quindi con scelta che, ancorché sussistano ipotetici vizi afferenti alla validità dell’atto, resta subordinata ad una preventiva ed insindacabile valutazione di opportunità.

5.2. Orbene, posto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza condiviso dal Collegio, l’Amministrazione non ha l’obbligo di rivedere in autotutela le proprie determinazioni in quanto non sussiste alcun dovere di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un siffatto provvedimento, va evidenziato che nel caso di specie il Comune di Codevigo ha, invece, risposto in modo espresso alla domanda presentata da parte ricorrente, comunicando l’insussistenza, a proprio parere, non solo dei presupposti di illegittimità del titolo edilizio, ma anche di quelli concernenti l’interesse pubblico all’adozione di una simile determinazione.

Ora, se non è configurabile l’obbligo di pronunciarsi espressamente sulle istanze in autotutela, qualora l’Amministrazione lo faccia non è per questo tenuta a specificare analiticamente le ragioni della mancata adozione dell’atto richiesto.

Tale conclusione trova conferma del resto anche nel fatto che l’eventuale diniego di annullamento in autotutela non è idoneo a incidere negativamente nella sfera giuridica del destinatario rispetto alla quale si sono già prodotti gli effetti del provvedimento oggetto dell’istanza di riesame.

Per il resto vanno richiamate le considerazioni già espresse in merito alla seconda e alla terza censura.

6. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato così come la connessa domanda di risarcimento dei danni.

7. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-11-2011, n. 5834 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, con la sentenza n. 518 del 15 febbraio 2000, ha accolto parzialmente il ricorso per l’annullamento del provvedimento sindacale (e della relativa delibera di Giunta Municipale) di aggiornamento del canone annuo relativo alle licenze di accesso ad impianti di distribuzione carburante.

Il TAR ha fondato la sua decisione sul principio di irretroattività degli atti amministrativi, che non possono dispiegare effetti anteriori alla data della loro adozione: nel caso di specie, l’atto impugnato non poteva disporre che per l’avvenire.

Parte appellante ha riproposto in appello i motivi di ricorso disattesi in primo grado:

– incompetenza relativa all’organo emanante;

– violazione dell’art. 8, comma 5, del T.U. n. 1740/33;

– eccesso di potere per mancata applicazione del criterio "soggezione delle strade".

All’udienza pubblica del 12 luglio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, al fine di valutare funditus le censure proposte con l’atto d’appello, occorre evidenziare la specifica situazione di fatto che costituisce l’antecedente dei provvedimenti impugnati.

Dagli atti prodotti in giudizio si rileva che l’art. 6 del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubblici (adottato con deliberazione consiliare n. 91 in data 26 giugno 969) dispone che, nei casi previsti dall’art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, è dovuto un canone annuo; il successivo art. 30 (Applicazione del canone) stabilisce che il canone è dovuto dal titolare della licenza o della concessione e la sua misura è determinata dalla Giunta Municipale in base ai criteri indicati nel comma 5 dell’art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (doc. nn. 1 e 2 del fascicolo di primo grado).

Con la deliberazione 5 marzo 1971, n. 890 la Giunta Municipale ha provveduto ad indicare i criteri di determinazione del canone e, con la successiva deliberazione 2 febbraio 1975, n. 688, la Giunta Municipale ha mantenuto inalterati i criteri di determinazione del canone per le licenze di accesso alle stazioni di rifornimento carburante, modificandoli solo in data 26 gennaio 1982, con provvedimento n. 196, avendo la Giunta Municipale deliberato innovativamente in materia (doc. n. 5 fascicolo di primo grado).

La società appellante, titolare di più licenze di accesso a stazioni di rifornimento carburanti, aveva proposto tre ricorsi contro quest’ultima deliberazione, ricorsi accolti dal T.A.R. Veneto che, con sentenze nn. 836, 837 e 838 del 1984, aveva annullato tale ultima deliberazione, sul presupposto di una non corretta osservanza del disposto dell’art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 per l’individuazione dei criteri di determinazione del canone.

A seguito di tali pronunce del T.A.R., il Comune ha adottato un nuovo provvedimento in data 24 novembre 1987, n. 4020, in via d’urgenza, ratificato dal Consiglio Comunale in data 11 febbraio 1988, n. 48 (docc. nn. 3 e 4 fascicolo di primo grado), avente ad oggetto "Occupazione spazi ed aree pubbliche. Canone annuo relativo alle licenze di accesso ad impianti di distributori carburante".

Sotto questo profilo, esaminando immediatamente il primo motivo di appello, si deve sottolineare che l’istituto della ratifica ricorre allorché sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una situazione d’urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di un altro organo il quale, ratificando, lo fa proprio, come nella specie.

In sede di ratifica dei provvedimenti adottati dalla Giunta municipale in via di urgenza, il Consiglio Comunale non deve limitare la propria indagine al solo accertamento delle condizioni previste dalla legge, affinché la Giunta possa provvedere in sua vece, ma può verificare anche il contenuto del provvedimento, con conseguente possibilità di modificarlo, nonché di escludere la ratifica anche per ragioni diverse da quelle attinenti alla sussistenza del presupposto dell’urgenza, compresa una diversa valutazione dell’opportunità dell’atto.

In particolare, il presupposto dell’urgenza, in base al quale la Giunta esercita i poteri ordinariamente spettanti al Consiglio Comunale, può essere sindacato solo da quest’ultimo, in sede di ratifica, in quanto la sua rilevanza costituisce valutazione di merito, non sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1° ottobre 2004, n. 6366).

Pertanto, alla luce di tale pacifico orientamento, la prima censura d’appello relativa all’asserita mancanza del requisito dell’urgenza è infondata.

Con riferimento alle altre censure, si deve rilevare che la delibera ha seguito le indicazioni fornite dal T.A.R. per il Veneto nelle predette sentenze del 1984, attenendosi al disposto di cui all’art. 8 R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, facendo propri i criteri individuati dal D.M. 14 giugno 1965 (e successive modificazioni) concernente le licenze di accesso a stazioni di rifornimento carburante, di competenza dell’A.N.A.S.

Tale scelta, peraltro pienamente legittima sotto il profilo dell’esercizio della discrezionalità amministrativa nella precisazione dei criteri sui quali il canone oggetto del giudizio è misurato, risponde all’esigenza messa in evidenza dalle citate sentenze del T.A.R., laddove esse hanno affermato la necessità di una disciplina della materia che risultasse tendenzialmente uniforme sull’intero territorio nazionale, compatibile con i più generali principi costituzionali.

Il riferimento, anche indiretto, ai criteri di cui al D.M. citato da parte dell’Amministrazione, risponde in pieno a tale esigenze di uniformità, che costituisce parte del contenuto conformativo delle predette sentenze del TAR Veneto.

Sul piano contenutistico, l’art. 1 del suddetto D.M. stabilisce le misure dei canoni annui relativi alle licenze di accesso ai diversi tipi di impianti di distributori carburante in relazione ad un canone base da moltiplicare per un coefficiente di maggiorazione afferente ai servizi annessi all’impianto interessato, ed il prodotto così ottenuto è moltiplicato per un secondo coefficiente afferente all’importanza della strada, alla distanza degli impianti da centri abitati ed alla importanza degli arbitrati stessi.

L’art. 2 indica la misura del canone base per i diversi tipi d’impianto; il successivo art. 3 individua il primo coefficiente di maggiorazione e l’art. 4 richiama l’allegato B che indica il secondo coefficiente riferito ai singoli tratti di strada statale.

Sulla base di tale normativa, pertanto, la deliberazione della Giunta Comunale impugnata, al punto 1, lettera a), della parte dispositiva ha indicato prima il "canone base per ogni impianto senza alcun servizio aggiuntivo", quindi il primo correttivo (coefficiente A), relativo ai servizi annessi all’impianto, infine, il secondo correttivo (coefficiente B), riferito all’importanza della strada e dei centri abitati, individuando, nell’allegato n. 1, le singole strade.

Dunque, in relazione agli altri motivi di appello, il Collegio osserva che la determinazione impugnata si ispira in pieno al suddetto D.M., legittimamente richiamato dall’Amministrazione comunale in quanto la relativa disciplina tende a rendere uniforme la disciplina della materia sull’intero territorio nazionale, così come imponeva il contenuto conformativo delle precedenti sentenze del TAR Veneto del 1984, già citate.

Pertanto, al di là della problematica della necessità dell’impugnazione del Decreto Ministeriale, necessità per vero erroneamente ritenuta dal giudice di prime cure, secondo il Collegio assume decisiva rilevanza proprio la circostanza che, come detto, il suddetto D.M. è stato legittimamente richiamato dall’Amministrazione comunale in quanto la relativa disciplina tende a rendere uniforme la disciplina della materia sull’intero territorio nazionale.

Peraltro, deve essere rilevato che il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (e quindi anche il suo art. 8), invocato dalla parte appellante, è stato espressamente abrogato dall’art. 231 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

In particolare, il suddetto decreto era già stato abrogato dall’art. 145, comma 2, del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 e confermato dall’art. 145, comma 2, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; successivamente, nella parte rimasta in vigore, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e dall’art. 231, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, appena richiamato.

Successivamente, l’abrogazione è stata ribadita dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248.

In concreto, con i nuovi criteri adottati in ottemperanza alle citate sentenze del TAR Veneto del 1984, é stato abbandonato ogni riferimento al reddito prodotto dalla singola stazione di rifornimento carburante e si è proceduto alla classificazione delle strade comunali al fine dell’attribuzione del coefficiente attinente l’importanza della strada e dei centri abitati ove l’impianto è ubicato.

Il Comune di Verona ha determinato un canone base in funzione del tipo di impianto, individuando poi i due correttivi o coefficienti, il primo (A) relativo alla presenza di servizi aggiuntivi, il secondo (B) all’importanza della strada e dei centri abitati ove l’impianto è ubicato.

L’Amministrazione ha, dunque, tenuto presente un canone base, diversificando poi necessariamente i tipi di impianto ed i tipi di strada da cui si accede agli stessi, tenendo ovviamente presente l’importanza della strada e dei centri abitati cui la stessa adduce, che costituiscono sicuri dati di riferimento per determinare, sia pure presuntivamente, l’afflusso ed il deflusso alla stazione di rifornimento degli automezzi circolanti sulla strada.

Questo dato va certamente integrato con riferimento all’importanza della singola stazione di rifornimento ed ai servizi aggiuntivi rispetto ad un tipo base poiché è di tutta evidenza che maggiori sono i servizi offerti e maggiore è l’afflusso dei consumatori.

Tali criteri sono, infatti, funzionali non ad indicare il valore economico della concessione e il vantaggio che il concessionario, ma la maggiore o minore utilizzazione degli accessi alle stazioni di rifornimento carburanti: peraltro, tale criterio (cd. correttivo B citato) è un dato particolarmente importante nella determinazione del canone, poiché tale correttivo è un moltiplicatore, da uno a tre, del canone base.

Tale rilevo evidenzia, pertanto, anche l’infondatezza dell’ultimo motivo di appello.

Conclusivamente, alla luce del complesso delle argomentazioni svolte, si deve ritenere infondato l’appello, che deve essere quindi respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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