Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 10-05-2011, n. 18117 Sequestro preventivo

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e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con provvedimento del 22.01.2011 il GIP del Tribunale di Trani disponeva ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies il sequestro preventivo di numerosi beni nella disponibilità di S.C. e C.M.R., indagati per il delitti ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 (coltivazione e detenzione di marijuana).

Con ordinanza in data 15.02.2011 il Tribunale di Trani, pronunciando sulle istanze di riesame proposte nell’interesse dei predetti, confermava il provvedimento del GIP, ritenendo sussistente la sproporzione fra il valore dei beni in sequestro e la capienza reddituale degli instanti.

Propongono personalmente ricorso per cassazione questi ultimi, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è stata fornita in atti la prova dell’esistenza di lecite risorse economiche, idonee a giustificare il possesso dei beni sequestrati.
Motivi della decisione

Nei ricorsi si contesta la motivazione sulla sussistenza del requisito della sproporzione fra il valore d’acquisto dei beni sequestrati e la capienza reddituale dei ricorrenti, quale operata dal giudice di merito ai fini della giustificazione della misura reale.

Ora, com’è noto, contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" ( art. 325 c.p.p., comma 1), per censurare, cioè, errores in indicando o errores in procedendo ( art. 606 c.p.p., lett. B e C) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (ex plurimis: S.U. 13.2.2004, F.; S.U. 28.5.2003, P.). Alla stregua di tanto, è evidente che, contestando il contenuto del provvedimento impugnato relativamente alla ritenuta sussistenza del requisito della sproporzione fra il valore d’acquisto dei beni sequestrati e la capienza reddituale dei ricorrenti, i proposti ricorsi sono inammissibili, in quanto investono, con rilievi che scivolano anche nel merito, aspetti della motivazione dell’ordinanza del Tribunale, che attengono al più alla sua logicità e completezza, senza coinvolgerne la esistenza e comprensibilità nel senso radicale sopra precisato.

Resta naturalmente salva la possibilità di azionare, nei limiti consentiti, l’istituto della revoca.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19947 Opere pubbliche

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Svolgimento del processo

Con decreto del 20 dicembre 1994 il presidente del tribunale di Lagonegro ha ingiunto al Comune di S.Paolo Albanese di pagare a T.G. la somma di L.. 7.758.143 a titolo di interessi di mora ex art. 35 del capitolato generale dei lavori pubblici per il ritardato pagamento di una parte del compenso di lavori eseguiti sulla rete idrica comunale.

Con sentenza del 18 giugno 1997 il tribunale di Lagonegro ha respinto l’opposizione proposta dal Comune, ma la corte d’appello di Potenza, con sentenza del 20 dicembre 2004, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda proposta dal T. osservando, per quanto ancora rileva in questa sede, che il rapporto contrattuale esistente tra le parti conteneva la previsione di un termine per il pagamento coincidente con l’avvenuto accreditamento da parte della regione. Tale termine, contenuto nel bando di gara, era "trasmigrato" nel contratto tramite l’approvazione del verbale di aggiudicazione ed era stato confermato nel contratto stesso. Poichè il pagamento del compenso all’appaltatore era avvenuto lo stesso giorno in cui la Regione aveva accreditato i fondi al Comune, non si era verificato alcun ritardo.

Il T. ricorre sulla base di quattro motivi ai quali resiste il Comune con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si sostiene che la clausola contenuta nel bando di gara non conteneva la previsione di un termine, ma una condizione sospensiva, non essendo certo che la regione avrebbe effettuato l’accreditamento e che tale clausola era nulla in quanto alterava il sinallagma contrattuale.

Con il secondo motivo si sostiene che la clausola aveva natura vessatoria e doveva essere approvata specificamente.

Con il terzo il ricorrente afferma che il Comune doveva fornire la prova di avere tenuto un comportamento di buona fede e, quindi, di aver fatto tutto ciò che era necessario per ottenere il tempestivo accreditamento e con il quarto motivo che tale dimostrazione era mancata perchè sarebbe stato provato che al momento dell’emissione del s.a.l. vi era capienza nel capitolo di bilancio sul quale doveva gravare. Su tale punto la corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione.

2. I motivi sono inammissibili perchè prospettano questioni di fatto e di diritto che non hanno formato oggetto di deduzioni e quindi di esame nel giudizio di merito.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 1.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-10-2011, n. 21018 Contravvenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Latina propone ricorso per cassazione contro S. R., che resiste con controricorso, avverso la sentenza del GP di Latina 1688/05 che ha accolto l’opposizione annullando l’accertamento di violazione n. (OMISSIS) sul presupposto che il Prefetto della provincia di Latina con decreto 2450 del 16.6.2003 ha elencato le strade ed i tratti di strada, fuori dell’area urbana, sulle quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni al cds e in detto elenco non figura la (OMISSIS).

Si denunzia violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. perchè la sentenza afferma che, non essendo la strada nell’elenco prefettizio, si doveva procedere a contestazione immediata.

La rilevazione dell’infrazione era avvenuta al n. (OMISSIS), all’incrocio tra (OMISSIS), anche se non si specifica detta situazione. Osserva la Corte:

La sentenza è assolutamente carente della premessa in fatto e fa riferimento a verbale per infrazione rilevata in (OMISSIS), direzione (OMISSIS), fuori della città di (OMISSIS) mentre il controricorrente pur ammettendo che tra le difese del Comune vi era la non necessità della contestazione immediata, eccepisce che si introduca nella presente fase una valutazione di fatto mai sollevata in precedenza, circa la contestazione al civico (OMISSIS), all’incrocio tra due strade sotto la competenza unica ed inderogabile del comune.

Questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n. 24066, 21.6.01 n. 8528, 25.5.01 n. 7103. 29.3.01 n. 4571, età).

L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.

Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.

Non vi è dubbio, poi, che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada.

La speciale disciplina di cui al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 come modificato dalla Legge di Conversione 1 agosto 2002, n. 168, ha stabilito che:

a – i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. A e B;

b – gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lett. C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d’incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati:

c – dell’utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;

d – la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione;

e – l’utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all’approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell’art. 45 C.d.S., comma 6;

f – in caso d’utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 C.d.S..

Il disposto del primo comma integrato con quello del comma 2 della norma in esame – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d’individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo al fine della contestazione immediata può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi de quibus tra l’altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata.

La norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis.

Ciò premesso la generica motivazione della sentenza è inadeguata per cui va accolto il ricorso per un nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese al Giudice di Pace di Latina, in persona di altro Magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 23253 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che B.G., con ricorso del 16 luglio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 1 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del B. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato il ricorso;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 11.000,00 – per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 29 dicembre 2008 – era fondata sui seguenti fatti: a) il B., asseritamente titolate del diritto alla indennità militare, aveva adito il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna con ricorso del 22 dicembre 1994; b) il Tribunale adito aveva pronunciato decreto di perenzione, per tardiva presentazione dell’istanza di prelievo di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9, in data 19 dicembre 2008;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver affermato l’inapplicabilità alla fattispecie, ratione temporis, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008 – ha respinto la domanda per mancata prova della sussistenza del danno non patrimoniale richiesto, tenuto conto sia del fatto che la tardiva presentazione dell’istanza di prelievo attesta proprio l’indifferenza all’esito del giudizio, sia del fatto che, dopo il deposito del ricorso introduttivo, non era stata presentata alcuna istanza sollecitatoria della definizione del processo.

Motivi della decisione

che con i due motivi di censura del ricorso viene criticato il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sottolineando l’irrilevanza della definizione del processo presupposto con decreto di perenzione, in quanto tale esito non incide sulla sussistenza dell’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio nel merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, infatti, questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’eguità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, inoltre ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento ( cfr. la sentenza n. 6619 del 2010);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il processo presupposto de quo è pacificamente iniziato in data 22 dicembre 1994 e si è concluso con il decreto di perenzione del Tribunale regionale amministrativo adito in data 19 dicembre 2008, durando complessivamente circa quattordici anni, con la conseguenza che – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata – la eccedenza irragionevole va determinata in dieci anni circa;

che la fattispecie è inoltre caratterizzata dalla incontestata circostanza della ritardata presentazione, da parte del ricorrente, della cosiddetta "istanza di prelievo" nel corso del giudizio presupposto;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, tuttavia – caratterizzata anche dalla ritardata presentazione dell’istanza di prelievo, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonchè dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato, per il ricorrente, in Euro 7.000,00 per i quattordici anni circa di irragionevole ritardo (Euro 500,00 annui), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio – compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna i Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 7.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario.

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