Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-12-2010) 04-03-2011, n. 8730 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Questa Corte di Cassazione, sezione seconda, emetteva in data 18.03.2010 l’ordinanza n. 25490/2010 con la quale, all’esito del ricorso presentato da C.P. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Camerino in data 26.05.2009, dichiarava inammissibile il ricorso.

Il Cancelliere del Tribunale di Camerino restituiva gli atti, con missiva del 30.09.2010, facendo presente che per mero errore materiale si era indicato il nome dell’imputato come " C. P." mentre il nome esatto era " C.P.".

Con provvedimento del Presidente della Sezione, si fissava l’udienza odierna per provvedere sulla correzione dell’errore materiale.

La lettura della motivazione della sentenza del 18.03.2010 rende manifesto l’errore materiale, atteso che nel testo della motivazione si specifica in maniera chiara che il nome del ricorrente è " C.P." mentre nell’intestazione della sentenza è scritto " C.P.".

Appare evidente che nella motivazione si è indicato il nome esatto, in quanto rispondente agli atti del processo e solo per un refuso tale nome è stato indicato diversamente nel frontespizio.

Non ricorrendo l’ipotesi della modificazione essenziale, poichè resta immutato il contenuto fondamentale della sentenza, e cioè la decisione di annullamento, si può procedere alla correzione dell’errore in base al combinato disposto degli artt. 130 e 547 c.p.p.; con successiva restituzione degli atti al Tribunale di Camerino.
P.Q.M.

Procede alla correzione dell’errore materiale nel senso laddove, nell’ordinanza di questa Suprema Corte n. 5016 del 18.3.2010, è scritto " C.P." deve leggersi ed intendersi " C. P.";

Manda in Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 15-03-2011, n. 445 Commercio

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Svolgimento del processo

Nei pressi del casello "P.E." dell’autostrada A4 c’è un ampio insediamento commerciale nel quale è presente un esercizio I.I.R. Srl autorizzata dalla Regione come grande struttura destinata alla vendita di mobili ed accessori per una superficie di 15.000 mq, a cui si sono nel tempo affiancate una serie di ulteriori medie strutture autorizzate dal Comune sotto la vigenza della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37.

La sopravvenuta legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, che ha sostituito la legge regionale 9 agosto 1999, n., 37, ha previsto, accanto alle tradizionali figure degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali, anche i "parchi commerciali", caratterizzati dalla presenza di aggregazioni di più di tre esercizi commerciali situati in spazi unitari ed omogenei, ed ha demandato ai Comuni la loro individuazione e perimetrazione.

Il Comune di Padova ha ricompreso l’intero compendio in un "parco commerciale" avente una superficie complessiva di mq 28.991.

I.I.R. Srl, O. Srl e P.E. Spa, quest’ultima titolare di superfici di medie strutture di vendita comprese nel parco commerciale, l’11 dicembre 2008, hanno presentato al Comune di Padova una domanda congiunta di procedere ad una modifica dell’assetto dei rispettivi esercizi, mediante la rimodulazione delle superfici di vendita del parco commerciale, consistente nell’ampliamento dell’esercizio I. da mq 15.000 a mq 17.840 attraverso la soppressione di una media struttura di vendita di mq 2.491 di cui all’autorizzazione n. 30523 del 27 settembre 2004 (identificata come "via Fraccalanza 2B"), e la riduzione da mq 2.500 a mq 2.151 (per una differenza di mq 349) della media struttura di vendita di cui all’autorizzazione n. 30525 del 27 settembre 2004 (identificata come "via Fraccalanza 2C").

Il procedimento attivato è stato trattato dal Comune senza convocare una conferenza di servizi perché ha ad oggetto una ripartizione interna delle superfici per meno del 20 per cento della superficie complessiva del parco commerciale (ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. d, non necessita della convocazione della conferenza di servizi alla quale partecipa la Regione).

In data 17 settembre 2009, P.E. Spa con una nota notificata al Comune ha comunicato che, essendo ormai decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, doveva ritenersi formato il silenzio assenso sulla domanda di rimodulazione.

Nel frattempo il Comune, con nota del 16 settembre 2009, pervenuta al destinatario solo in data 18 settembre 2009, aveva preannunciato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Infine il Comune, con atto prot. n. 276554 del 20 ottobre 2009, dando atto dell’avvenuta formazione del silenzio assenso, ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela dell’autorizzazione tacitamente formatasi, e, con provvedimento prot. n. 325308 del 9 dicembre 2009, ha disposto l’annullamento, ritenendo ostativi al rilascio dell’autorizzazione:

– la mancanza delle condizioni per avvalersi della deroga al limite massimo di superficie commerciale di 15.000 mq delle grandi strutture di vendita previsto dall’art. 7, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, posto che il limite può essere superato solo in caso di accorpamento con strutture preesistenti da almeno tre anni, requisito nella specie presente per la struttura accorpante, ma assente per la struttura da accorpare;

– la mancanza della medesima titolarità degli esercizi prescritta dall’art. 8, comma 1, lett. b), prevista come necessaria per ottenere l’accorpamento delle strutture, facenti capo a Società diverse.

Quanto ai presupposti per disporre l’annullamento in autotutela il provvedimento ha sottolineato che non poteva essersi ingenerato alcun legittimo affidamento in capo alle ricorrenti, in quanto un’analoga domanda era stata precedentemente ritirata all’emergere dei medesimi motivi ostativi, il tempo decorso è stato tale da non ingenerare di per sé un legittimo affidamento, e l’interesse pubblico all’annullamento consiste nell’evitare la realizzazione, in difetto dei presupposti di legge, di strutture commerciali di rilevantissime dimensioni con effetti distorsivi per il mercato.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento, unitamente al punto 2.4.3. della circolare regionale n. 4 del 5 settembre 2005, che afferma che è necessario il rispetto dei limiti massimi legislativamente previsti per le strutture di vendita anche in caso di rimodulazione delle superfici delle singole strutture presenti in un parco commerciale, con richiesta di risarcimento dei danni quantificati in 7,5 milioni di euro, è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, e 20 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, perché il limite di superficie di 15.000 mq per le grandi strutture di vendita opera solo per le ipotesi di ampliamenti e accorpamenti degli esercizi commerciali, e non nel caso di rimodulazione interna di superfici già autorizzate nell’ambito di un medesimo "parco commerciale";

II) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. c), e 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, perché non è vero che il limite massimo di 15.000 mq di superficie delle grandi strutture di vendita può essere derogato fino al limite di mq 25.000 solo mediante l’accorpamento di una struttura operante da almeno tre anni, in quanto la norma citata non richiede espressamente tale requisito;

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. c) e 20 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, sotto altro profilo, e falsa applicazione dell’art. 8, erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria, per la mancata considerazione che l’istanza è stata presentata con sottoscrizione congiunta dei titolari, forma che deve considerarsi equipollente alla medesima titolarità;

IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione e sviamento, per la genericità della motivazione sull’interesse pubblico all’annullamento in autotutela, e per l’intervento del medesimo entro un termine non ragionevole.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Padova e la Regione Veneto chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

L’art. 7 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, nel prevedere dei limiti dimensionali per ciascuna tipologia di esercizi commerciali, introduce il limite massimo di 15.000 mq per le grandi strutture di vendita.

L’art. 8, comma 1, lett. c), definisce come "accorpamento" l’ampliamento della superficie di vendita con le superfici di altre strutture di vendita preesistenti "operanti da almeno tre anni nell’ambito delle stesso comune".

Tale norma, che richiede l’operatività almeno triennale per le sole strutture da accorpare, per le grandi strutture trova applicazione in via ordinaria fino al raggiungimento del limite massimo di 15.000 mq.

L’art. 7, comma 2, prevede invece una deroga al limite dimensionale di 15.000 mq, estendendolo al limite massimo di 25.000 mq "nel caso di accorpamenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), di medie e grandi, con almeno una grande, strutture di vendita preesistenti e operanti da almeno tre anni".

Con il primo motivo la parte ricorrente sostiene che nel caso di specie non dovrebbero trovare applicazione i limiti previsti dalla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, nella generalità dei casi per le strutture commerciali autonome, perchè l’istanza ha ad oggetto la rimodulazione interna di superfici già autorizzate e comprese nell’ambito di un "parco commerciale", entro il limite del 20 per cento della superficie complessiva.

Per sostenere la tesi la parte ricorrente afferma che è necessario considerare che il "parco commerciale" costituisce un compendio commerciale che, una volta autorizzato, va considerato unitariamente, e che l’art. 20, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, richiama i limiti dimensionali alla lettera a) solo per il caso di nuove autorizzazioni, trasferimenti e ampliamenti, e alla lettera b) solo per il caso di accorpamenti e concentrazioni, mentre non li richiama alla lettera d) per i casi, come quello all’esame, di ripartizione interna entro il limite del 20 per cento della superficie complessiva.

Con il secondo motivo la parte ricorrente contesta che il limite massimo di 15.000 mq possa essere derogato e superato solo in caso di accorpamento con strutture preesistenti da almeno un triennio, perché la formulazione utilizzata dal legislatore regionale non è chiara sul punto.

Con il terzo motivo sostiene che la sottoscrizione congiunta della domanda da parte della struttura accorpante e dal titolare della struttura accorpata può tener luogo del requisito prescritto dall’art. 8, che richiede che le strutture abbiano la medesima titolarità, perché la ratio della norma è da rinvenirsi nello scopo di garantire l’effettività delle operazioni commerciali e l’esistenza di un disegno comune tra i soggetti interessati.

1.1 Le censure si fondano su un’interpretazione che presuppone l’esistenza di un principio generale di liberalizzazione del settore della grandi strutture di vendita suscettibile di espandersi a tutti i casi in cui non sono rinvenibili specifici e puntuali divieti, e che finisce per tale via per giustificare interpretazioni estensive o analogiche dei presupposti prescritti dalla legge regionale per la rimodulazione, l’accorpamento o l’ampliamento delle strutture esistenti, o per giustificare l’esistenza di un regime derogatorio per i "parchi commerciali" che invece non ha riscontri nella normativa vigente.

Questo ordine di idee non può essere condiviso.

Come è noto la disciplina del commercio introdotta dal Dlgs. 31 marzo 1998, n. 114, non ha comportato una generalizzata liberalizzazione del settore delle grandi strutture di vendita.

In particolare per quanto riguarda le strutture di rilevanti dimensioni, che hanno un significativo impatto sul territorio e che incidono maggiormente sull’equilibrio e la funzionalità del mercato, sono stati mantenuti vincoli e restrizioni a tutela di obiettivi di interesse generale.

In tale contesto la legge regionale ha introdotto limiti quantitativi, determinando all’art. 7, comma 1 le superfici massime delle diverse tipologie di esercizi commerciali, e individuando nell’allegato B) le superfici complessive corrispondenti agli obiettivi di sviluppo di ciascun settore merceologico, e ha previsto vincoli che consentono il superamento dei limiti quantitativi solo a determinate condizioni, rendendo maggiormente oneroso l’esercizio della facoltà di deroga dai limiti.

Da ciò consegue che le disposizioni che individuano i presupposti per superare i limiti generali, in quanto derogatorie, per loro natura intrinseca, sottostanno al regime legale tipico delle "norme a fattispecie esclusiva", che possono trovare applicazione ai soli casi espressamente contemplati e non sono estensibili per analogia.

1.2 Il "parco commerciale" costituisce un’aggregazione di esercizi che rileva sotto il profilo autorizzatorio (cfr. artt. 10, 20 e 22 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15), ma la legislazione regionale, contrariamente a quanto dedotto, non prevede alcuna deroga ai limiti dimensionali delle singole strutture ricomprese nell’ambito del "parco commerciale".

L’art. 20, comma 2, lett. d), infatti, non introduce affatto deroghe ai limiti dimensionali, ma si limita a disporre che la conferenza di servizi cui partecipa la Regione, con parere vincolante, è chiamata a pronunciarsi per "ogni altra modificazione delle autorizzazioni rilasciate, con particolare riferimento alla ripartizione interna che interessi oltre il venti per cento della superficie complessiva o che comunque comporti la modifica della ripartizione dei settori merceologici, alle modifiche delle prescrizioni nonché ad ogni altra modifica sostanziale", dettando quindi una semplificazione procedimentale, per la quale le modifiche che interessano meno del 20 per cento delle grandi strutture di vendita (cui sono equiparati i centri commerciali o parchi commerciali), sono definite direttamente dal Comune senza il coinvolgimento della conferenza di servizi e della Regione.

Da queste premesse discende che la legge regionale per perseguire gli obiettivi della programmazione pone come regola generale l’esistenza di limiti dimensionali, e che l’unica deroga ammissibile al limite di 15.000 mq delle grandi strutture prescritto dall’art. 7, comma 1, lett, c), è quella contemplata in modo espresso dall’art. 7, comma 2, per il quale "in deroga a quanto stabilito al comma 1, lettera c), nel caso di accorpamenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), di medie e grandi, con almeno una grande, strutture di vendita preesistenti e operanti da almeno tre anni il limite massimo è fissato in mq. 25.000".

Nel silenzio della legge deve ritenersi che tale limite valga senza eccezioni anche per le grandi strutture inserite all’interno di un "parco commerciale", e sotto questo profilo devono pertanto essere respinte le doglianze di cui al primo motivo.

2. Parimenti infondata, perché in contrasto con la lettera e la ratio della norma, è la tesi espressa con il secondo motivo, con la quale la parte ricorrente sostiene che per beneficiare della deroga è sufficiente il requisito della preesistenza triennale della sola struttura accorpante.

L’art. 8, comma 1, lett. c), definisce come "accorpamento" l’ampliamento della superficie di vendita con le superfici di altre strutture di vendita preesistenti "operanti da almeno tre anni nell’ambito dello stesso comune", e tale norma, che richiede l’operatività almeno triennale per le sole strutture da accorpare, per le grandi strutture trova applicazione in via ordinaria fino al raggiungimento del limite massimo di 15.000 mq.

L’art. 7, comma 2, consente la deroga al limite dimensionale di 15.000 mq fino al limite di 25.000 mq, quando sia la struttura accorpante che l’accorpata siano esistenti ed operanti da almeno tre anni.

Circa la necessità, per far valere la deroga, che sia la struttura accorpante che l’accorpata siano esistenti ed operanti da almeno tre anni, il Collegio ritiene sufficiente richiamare la recente decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 2009, n. 6690 (ma cfr. anche Tar Veneto, Sez. III, 17 gennaio 2011, n. 48), la quale ha osservato che tale accorpamento in deroga "si configura diversamente dal precedente, ordinario, dato che nella formulazione della norma è inserito l’inciso "con almeno una grande" tra le parole "grandi" e "strutture" intendendosi con ciò evidenziare che tutte le strutture interessate all’accorpamento, quindi sia l’accorpante che le accorpate, debbono possedere i necessari requisiti normativi della preesistenza e della operatività da tre anni".

Anche le doglianze di cui al secondo motivo devono pertanto essere respinte.

3. L’art. 8, comma 1, lett. b), ai fini dell’accorpamento tra strutture, richiede anche che le stesse abbiano la "medesima titolarità al momento di presentazione della domanda", e un autonomo capo di motivazione dell’annullamento in autotutela, fa riferimento alla mancanza di questo requisito.

Con il terzo motivo la parte ricorrente sostiene che un’istanza sottoscritta da entrambe le strutture interessate deve ritenersi equipollente alla medesima titolarità delle autorizzazioni, perché ciò costituisce garanzia sufficiente dell’effettività delle operazioni commerciali e dell’esistenza di un disegno comune.

La tesi non è condivisibile, in quanto, come sopra visto, le norme che introducono restrizioni e oneri all’esercizio delle facoltà previste dalla legge regionale, sono funzionali al perseguimento degli obiettivi della programmazione, e non sono suscettibili di applicazioni estensive o analogiche.

Anche le censure di cui al terzo motivo devono pertanto essere respinte.

4. Il quarto motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione delle ragioni di interesse pubblico che giustificano l’annullamento in autotutela, e la violazione dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché l’annullamento non è stato adottato entro un termine ragionevole e ha violato l’affidamento ingenerato in capo alla ricorrente, è infondato.

Infatti il provvedimento impugnato, tenuto conto degli importanti effetti che strutture di rilevantissime dimensioni determinano sul territorio e sugli equilibri di mercato, e della cautele previste dal legislatore per il loro insedimento, appare sufficientemente motivato con il riferimento alla necessità di prevenire l’illegittima creazione di concentrazioni commerciali di dimensioni tali da produrre effetti distorsivi.

Peraltro la parte ricorrente non può fondatamente invocare a proprio favore alcun legittimo affidamento, posto che le medesime considerazioni poste a sostegno dell’annullamento in autotutela del silenzio formatosi sull’istanza di rimodulazione delle superfici delle strutture presenti nell’ambito del parco commerciale, erano già emerse, come è comprovato dalla lettura della pag. 2 del verbale della conferenza di servizi svoltasi il 26 settembre 2008 – 10 ottobre 2008 (cfr. doc. 6 depositato in giudizio dal Comune), da cui risulta che era stata espressamente indicata come ostativa all’accoglimento di una prima domanda di ripartizione delle superfici del parco commerciale (poi espressamente rinunciata: cfr. il verbale della conferenza di servizi del 24 ottobre 2008 di cui al doc. 8 depositato in giudizio dal Comune) la mancanza dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge regionale, ed è altresì comprovato dalla nota interlocutoria del 12 marzo 2009 (cfr. doc. 14 depositato in giudizio dal Comune), da cui risulta che era stata comunicata l’esistenza di aspetti problematici all’accoglimento dell’istanza, tali da rendere necessario lo svolgimento di approfondimenti istruttori e l’acquisizione di un apposito parere della Regione.

In altre parole, se le Società ricorrenti, che operano professionalmente nello specifico settore e dalle quali è pertanto concretamente esigibile un elevato grado di diligenza in relazione alla natura dell’attività svolta, nonostante fossero a conoscenza dell’esistenza di elementi ostativi hanno confidato nell’autorizzazione consolidatasi per silenzio assenso, sono incorse in un affidamento non incolpevole, che, in quanto tale (imputet sibi eventuali effetti pregiudizievoli), non può trovare tutela.

In definitiva pertanto il ricorso e la domanda risarcitoria devono essere respinti.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna le Società ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Regione Veneto, e del Comune di Padova, liquidandole, per ciascuna parte, in Euro 5.000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-12-2010) 05-04-2011, n. 13665 Ricusazione

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Svolgimento del processo

P.R. interpone personalmente ricorso avverso l’Ordinanza (del 21.12.2009) della Corte d’Appello di Milano che ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione da questi presentata avverso il Giudice di pace di Milano, V.A. dolendosi:

– dell’inosservanza della legge processuale perchè, pur entrando nel merito della istanza (e non rimanendo ad un mero giudizio di ammissibilità), la decisione ha preso in esame il parere del PG. presso la Corte d’Appello di Milano, senza rispetto del contraddittorio;

– dell’erronea considerazione dei presupposti della istanza che non si ridussero alla mera appartenenza allo stessa categoria professionale, bensì al comportamento partigiano e scorretto del giudice che impedì un sereno svolgimento della procedura, ridotta a mera farsa che ha portato ad un clamoroso errore giudiziario.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e la Memoria difensiva risulta tardiva ai sensi dell’art. 611 c.p.p..

Come già statuito da questa Corte, "non sussiste l’inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice ( art. 36 c.p.p., comma 1, lett. d), qualora essa sia ravvisata in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, le quali riguardano aspetti interni al processo, che possono essere risolti con il ricorso ai rimedi apprestati dall’ordinamento processuale e non già con l’istituto della ricusazione, azionata sotto il profilo della grave inimicizia, la quale deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all’esterno" (Cass. pen., sez. 5, 26.2.2010, n. 11968, Querci, Ced Cass., rv. 246557). Profili che non sono presenti nell’attuale vicenda, residuando la censura verso una condotta processuale meramente sgradita e, dunque, insufficiente a ravvisare le cause dettate dall’art. 37 c.p.p..

Inappuntabile, inoltre, è il giudizio di inammissibilità ove la causa della denuncia di ricusazione riposi soltanto sulla comunanza di professione tra giudice e difensore, per l’evidente carenza di prova dell’inimicizia grave pretesa dalla norma processuale.

In ogni caso, è comunque intempestiva – come esattamente rilevato dalla Corte territoriale – la dichiarazione di ricusazione presentata dopo la deliberazione dell’atto da parte del giudice assunta all’esito di udienza (a nulla rilevando la mancata conoscenza, da parte dell’istante, della esatta identità persona fisica del giudice) ove la ragione della doglianza fosse quella della condotta processuale del medesimo, comportamento che risulta immediatamente noto a chi presenzia all’udienza.

Non si ravvisa violazione dei diritti di contraddittorio processuale, innanzitutto, poichè lo scrutinio dei giudici milanesi si è fermato al vaglio dell’ammissibilità, sia con riguardo alla tempestività della dichiarazione, sia in relazione alla manifesta infondatezza della medesima. Inoltre, relativamente all’asserita assenza di integrale contraddittorio nella procedura in esame, non è dato rilevare scompenso effettivo tra le parti, poichè – se è vero che è stato richiesto parere al riguardo al Procuratore Generale e non viene consentito alla difesa di interloquire sullo stesso – è del pari certo che l’iniziativa processuale in questa vicenda è stata assunta dalla parte privata: assegnare nuovo diritto all’interlocuzione di quest’ultima, dopo l’espressione del detto parere, si concreta in una indefinita e permanente ricerca di "pari opportunità", priva di ragionevolezza.

Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 22-04-2011, n. 16147 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.V. avverso l’ordinanza emessa in data 10.9.2010 dal Tribunale del riesame di Milano che rigettava la richiesta di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare carceraria emessa dal GIP presso il Tribunale di Monza in data 25.8.2010 per il reato di omicidio colposo in danno di B.C. passeggera dell’Alfa Romeo che veniva investita dalla Volvo V70, di provenienza furtiva, con targa di altro autoveicolo alla cui guida era il ricorrente in stato di ebbrezza, a seguito del mancato rispetto della segnalazione semaforica ad un incrocio).

Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 274 c.p.p. ed il vizio motivazionale in ordine ai ritenuti presupposti per la custodia carceraria essendo state ravvisate tutte le esigenze cautelari di cui alla norma citata, la cui sussistenza contesta.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).

Invero, risulta dalla documentazione acquisita che il ricorrente è stato liberato a seguito di revoca dell’ordinanza cautelare ed il ricorso non solleva doglianze relative agli artt. 273 e 280 c.p.p., sicchè non ricorrono nemmeno i presupposti di cui all’art. 314 c.p.p., comma 2 che giustificherebbero la persistenza dell’interesse ad ottenere comunque la decisione sul merito del ricorso de quo.

Atteso il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente nè alle spese del procedimento, nè al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Cass. pen. Sez. Un., n. 7 del 25.6.1997, Rv. 208166).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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