Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 09-11-2011, n. 40683

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza emessa a norma dell’art. 444 cod.proc.pen. il Tribunale di Cosenza applicava a P.A. la pena di mesi otto di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali lievissime e guida di autovettura in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e)).

Contro la sentenza ricorre il P.G., il quale denuncia violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, perchè il Tribunale ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.

2. Il ricorso è fondato, perchè con la sentenza di patteggiamento sulla pena devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto (v. Cass., 27.5.1998 n. 8488, Bosio, rv 210981).

Infatti il divieto previsto dall’art. 445 c.p.p., comma 1 è limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicchè con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che, per sua natura, non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, ma consegue di diritto alla pronuncia della sentenza in discorso che, per legge, è equiparata alla sentenza di condanna.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua con rinvio allo stesso Tribunale che, in diversa composizione, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, applicherà la sanzione amministrativa in questione determinandone la durata.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per giudizio sul punto al Tribunale di Cosenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 3377

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

– con sentenza n. 1090/2011 questo Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’interno di provvedere sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dai sig.ri H.W.H.S. e E.M.A.A.;

– l’amministrazione non risulta avere ottemperato a quanto disposto dalla sentenza.

L’istanza di nomina di un commissario ad acta, presentata dai ricorrenti, merita, pertanto, accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

nomina commissario ad acta il Prefetto di Milano – o un dirigente della Prefettura dallo stesso delegato – il quale provvederà a porre in essere i necessari adempimenti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2012, n. 11754

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – L’Avv. R.S. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 30 ottobre 2010, emessa dal presidente delegato del Tribunale di Brescia, di rigetto del ricorso in opposizione da lui promosso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto con il quale il giudice del medesimo Tribunale – in relazione all’opera professionale prestata, quale difensore d’ufficio di J.C., nell’ambito di un giudizio penale – non gli aveva liquidato spese, diritti ed onorari pretesi per l’esperimento delle procedure sostenute per tentare di escutere la parte debitrice.

Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e dell’Agenzia delle entrate, i quali non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

2. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

3. – Con la sentenza 29 maggio 2012, n. 8516, le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il principio secondo cui nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi (civili e) penali suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della giustizia e non nell’Agenzia delle entrate, è parte necessaria.

A tale conclusione le Sezioni Unite sono giunte dopo avere rilevato:

– che il procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, sicchè parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; che è sul bilancio del Ministero della giustizia (attualmente sul relativo capitolo 1360) che viene a gravare l’onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati;

che – esclusa l’applicazione analogica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 al procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi e degli onorari di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (e riscontrato, peraltro, che, significativamente, il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 168 omettono di annoverare l’ufficio finanziario tra i destinatari della comunicazione dei decreti di pagamento dei compensi e degli onorari) – va considerato che il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57 e 62, nel circoscrivere l’ambito di azione dell’Agenzia delle entrate allo svolgimento dei servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione ed al contenziosi dei tributi diretti e dell’IVA nonchè di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, anche di natura extratributaria, già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni, non consentono di riconoscere all’Agenzia alcuna funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti ad ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato.

4. – In applicazione del suesposto principio, va rilevata la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, in quanto emessa in assenza di contraddittorio con il Ministero della giustizia, parte necessaria.

La causa va, pertanto, rinviata al presidente del Tribunale di Brescia, che disporrà la notificazione dell’atto alla sopra indicata parte necessaria.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al presidente del Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 21-01-2011, n. 406

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione,, con specifico riferimento al presente giudizio, la pronunciato la sentenza n. 8225/2010, che, riformando la decisione del Consiglio di Stato n. 483/2009 e concordando con la statuizione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adottata da questo Collegio con sentenza n. 884/2007, ha fissato il presente principio di diritto: "Rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia che abbia quale parte una società consortile la cui attività si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, che opera in un ambiente concorrenziale (quello dei mercati all’ingrosso – art. 1, l. 125/1959) sopportando direttamente i rischi economici connessi alle attività previste dall’oggetto sociale (il perseguimento dell’oggetto sociale deve essere improntato a criteri di economicità), tant’è vero che è previsto che eventuali perdite di esercizi precedenti debbono essere ripianate attraverso gli utili conseguiti in esercizi successivi. Pertanto i bisogni che la società mira a soddisfare sono bisogni di interesse generale aventi carattere commerciale, il che porta ad escludere che la società consortile possa qualificarsi quale organismo di diritto pubblico e come tale tenuto a seguire per gli appalti da esso indetti i procedimenti di evidenza pubblica disciplinati dalla legge."

In questa sede, considerato che, quando la Corte di Cassazione decide una questione di giurisdizione, "statuisce" su di essa, procedendo ad una diretta applicazione, nel caso concreto, della legge processuale applicabile, con conseguente efficacia vincolante per il giudice di merito (arg. ex artt. 41 e 382 c.p.c. e, per rinvio extrasistematico, 15, comma 1, D. Lgs. n. 104/2010, c.p.a.), occorre prendere atto di tale decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore

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