Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 31 maggio 2004 il Tribunale di Messina aveva dichiarato G.G. responsabile del reato di cui all’art. 489 cod. pen., (querela del 4 novembre 2000) per avere fatto uso, dopo il febbraio 2000, di una ricevuta di acconto di L. 200.000, datata 11.6.96, sottoscritta dal N., e secondo l’accusa successivamente riempita abusivamente nel suo contenuto, con le parole "indennità di trasferta cantiere (OMISSIS)) Provvedere a raggiungere detta sede entro il 17.6.1996", producendola, dapprima in copia e quindi, in appello, in originale, in una causa di lavoro, pendente tra la Sidltermica s.r.l., di cui il G. era legale rappresentante, e il N.. L’aveva condannato per l’effetto alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile N.F..
1.1. Con decisione del 16 febbraio 2007 la Corte d’appello di Messina confermava la condanna.
1.2. Proposto ricorso per Cassazione dal G., con sentenza n. 46399 del 13 novembre 2007 la Quinta Sezione annullava con rinvio la sentenza d’appello, osservando che appariva fondata la censura sul difetto di motivazione in ordine al dolo del G..
Rilevava in particolare la Corte che secondo i giudici di merito altro dipendente della società, tale I. aveva ricevuto mandato dal G. di consegnare al N. la somma a titolo di anticipo delle spese che avrebbe dovuto sopportare per il trasferimento a Torino, cui lo stesso N. non era disposto, anche perchè riteneva di non esservi tenuto. Il N. aveva ricevuto il denaro, ma stando alla sua versione aveva firmato una ricevuta che conteneva la sola dicitura "acconto", senza barrare gli spazi vuoti che restavano. Atteso che oggetto della contestazione era l’uso consecutivo della ricevuta abusivamente riempita nella causale dall’ I., era però da rilevare la contestazione implicava che il legale rappresentante fosse a conoscenza che l’ I. aveva abusivamente riempito la ricevuta firmata dal N. senza indicazione della causale dell’acconto. Ma di tale conoscenza non v’era prova e neppure risultava dimostrato che vi esisteva un qualche altro titolo per il quale l’azienda avrebbe dovuto versare al N. un acconto. Occorreva dunque verificare su cosa si basasse l’induzione che G. sapeva dell’abuso operato da I..
2. Decidendo quale giudice del rinvio, la Corte d’appello di Reggio Calabria, assolveva il G. con la formula il fatto non costituisce reato.
A ragione osservava che non era stata raggiunta la prova che il G. fosse consapevole dell’abusivo riempimento della quietanza, dagli atti processuali non emergendo alcuna ragione diversa dal trasferimento, che avrebbe potuto giustificare il versamento di un acconto al N., appena assunto (seppure a seguito di sentenza di reintegra). Era dunque del tutto plausibile che il G. avesse usato in giudizio la ricevuta convinto che la causale della dazione fosse quella riportata, attesa altresì la dimensione dell’azienda, che contava centinaia di dipendenti e l’impossibilità, dunque, per il G. di effettuare un controllo diretto delle posizioni di ciascuno.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello chiedendone l’annullamento. Denunzia:
3.1. violazione dell’art. 62 cod. proc. pen., perchè la Corte d’appello aveva fondato la sua motivazione sulla testimonianza del teste I., resa in violazione di tale norma, difatti l’ I., "oggi" imputato il reato di falsa testimonianza, era stato sentito come semplice testimone, senza le garanzie previste dalla disposizione evocata;
3.2. violazione della norma incriminatrice, perchè non poteva dirsi certamente rispettato il controllo affidato al giudice del rinvio, dal momento che questo non aveva effettuato l’approfondimento demandatogli in merito alla consapevolezza da parte dell’imputato sull’utilizzazione di un atto falso compilato dall’ I.;
erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che quanto risultava dal giudizio civile (relativo al licenziamento del N. per essersi opposto ad una logica aziendale impropria) fosse scarsamente probante, offrendo dei dati acquisiti una lettura personale – quella secondo cui la responsabilità delle decisioni organizzative aziendali non bastava a riferire alle amministrazione eventuali iniziative abusive assunte da singoli dipendenti -, basata su mera illazione;
3.3. violazione dell’art. 175 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione, in relazione alla quale non vi era alcuna motivazione, nonostante la mancanza di esplicita rinuncia da parte dell’imputato;
3.4. violazione di legge in relazione al mancata conferma delle statuizioni civili, l’assoluzione dell’imputato creando alla parte civile un gravissimo ed irreparabile danno, essendovi satta sospensione del procedimento di licenziamento per giusta causa.
4. Ha proposto ricorso anche N.F., già costituito parte civile, con atto a sua firma personale che, precedente a quello del procuratore generale, sviluppa doglianze identiche.
Motivi della decisione
1. Il ricorso di N.F. è inammissibile perchè proposto personalmente. Solo all’imputato, in via eccezionale, è concesso di proporre personalmente impugnazione dall’art. 571 cod. proc. pen. ricorso: E simile disposizione, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali diversi dall’imputato. La parte civile, come qualsiasi altra parte privata diversa dall’imputato, deve dunque stare in giudizio con il ministero di un difensore che la rappresenti e non può proporre ricorso se non a mezzo di avvocato cassazionista (cfr, Sez. U, sent. n. 19 del 21/06/2000, Adragna, Rv.
216336)).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. 2. Inammissibile è anche il ricorso del procuratore generale.
2.1. Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 62 c.p., cade su aspetto irrilevante e sarebbe comunque manifestamente infondato. La testimonianza denunziata non è difatti utilizzata nella sentenza impugnata. Per altro, il divieto di utilizzazione, anche nei confronti dei terzi, delle dichiarazioni di persona che ha assunto la veste di imputato in un reato connesso o collegato, vige qualora detti reati risultino essere già stati consumati nel momento in cui la persona viene ascoltata; non anche quando non sussista ancora alcun procedimento per il diverso reato comportante la connessione, ed anzi questo sia commesso dal dichiarante nell’atto stesso di rendere la dichiarazione.
2.2. Il secondo motivo, sembra richiamare (a quanto è dato comprendere) nella sostanza le ragioni della controversia civile, in relazione alle quali correttamente e la Corte d’appello ha, però, osservato che altro è il profilo della responsabilità da posizione per le scelte aziendali ed altro è il profilo della responsabilità penale, personale.
Manifestamente infondata e generica è inoltre la censura relativa alla mancanza di verifica della consapevolezza dell’imputato, che spettava all’accusa dimostrare.
2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato perchè giustamente a fronte della totale mancanza di prova di colpevolezza, la Corte d’appello ha prosciolto nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2. 2.4. Il quarto motivo, relativo alla mancata conferma delle statuizioni civili, non ha infine autonoma dignità, essendo evidentemente legato alle doglianze sull’assoluzione nel merito e cadendo con esse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna N.F. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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