Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 11-08-2011, n. 31883

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 31 maggio 2004 il Tribunale di Messina aveva dichiarato G.G. responsabile del reato di cui all’art. 489 cod. pen., (querela del 4 novembre 2000) per avere fatto uso, dopo il febbraio 2000, di una ricevuta di acconto di L. 200.000, datata 11.6.96, sottoscritta dal N., e secondo l’accusa successivamente riempita abusivamente nel suo contenuto, con le parole "indennità di trasferta cantiere (OMISSIS)) Provvedere a raggiungere detta sede entro il 17.6.1996", producendola, dapprima in copia e quindi, in appello, in originale, in una causa di lavoro, pendente tra la Sidltermica s.r.l., di cui il G. era legale rappresentante, e il N.. L’aveva condannato per l’effetto alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile N.F..

1.1. Con decisione del 16 febbraio 2007 la Corte d’appello di Messina confermava la condanna.

1.2. Proposto ricorso per Cassazione dal G., con sentenza n. 46399 del 13 novembre 2007 la Quinta Sezione annullava con rinvio la sentenza d’appello, osservando che appariva fondata la censura sul difetto di motivazione in ordine al dolo del G..

Rilevava in particolare la Corte che secondo i giudici di merito altro dipendente della società, tale I. aveva ricevuto mandato dal G. di consegnare al N. la somma a titolo di anticipo delle spese che avrebbe dovuto sopportare per il trasferimento a Torino, cui lo stesso N. non era disposto, anche perchè riteneva di non esservi tenuto. Il N. aveva ricevuto il denaro, ma stando alla sua versione aveva firmato una ricevuta che conteneva la sola dicitura "acconto", senza barrare gli spazi vuoti che restavano. Atteso che oggetto della contestazione era l’uso consecutivo della ricevuta abusivamente riempita nella causale dall’ I., era però da rilevare la contestazione implicava che il legale rappresentante fosse a conoscenza che l’ I. aveva abusivamente riempito la ricevuta firmata dal N. senza indicazione della causale dell’acconto. Ma di tale conoscenza non v’era prova e neppure risultava dimostrato che vi esisteva un qualche altro titolo per il quale l’azienda avrebbe dovuto versare al N. un acconto. Occorreva dunque verificare su cosa si basasse l’induzione che G. sapeva dell’abuso operato da I..

2. Decidendo quale giudice del rinvio, la Corte d’appello di Reggio Calabria, assolveva il G. con la formula il fatto non costituisce reato.

A ragione osservava che non era stata raggiunta la prova che il G. fosse consapevole dell’abusivo riempimento della quietanza, dagli atti processuali non emergendo alcuna ragione diversa dal trasferimento, che avrebbe potuto giustificare il versamento di un acconto al N., appena assunto (seppure a seguito di sentenza di reintegra). Era dunque del tutto plausibile che il G. avesse usato in giudizio la ricevuta convinto che la causale della dazione fosse quella riportata, attesa altresì la dimensione dell’azienda, che contava centinaia di dipendenti e l’impossibilità, dunque, per il G. di effettuare un controllo diretto delle posizioni di ciascuno.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello chiedendone l’annullamento. Denunzia:

3.1. violazione dell’art. 62 cod. proc. pen., perchè la Corte d’appello aveva fondato la sua motivazione sulla testimonianza del teste I., resa in violazione di tale norma, difatti l’ I., "oggi" imputato il reato di falsa testimonianza, era stato sentito come semplice testimone, senza le garanzie previste dalla disposizione evocata;

3.2. violazione della norma incriminatrice, perchè non poteva dirsi certamente rispettato il controllo affidato al giudice del rinvio, dal momento che questo non aveva effettuato l’approfondimento demandatogli in merito alla consapevolezza da parte dell’imputato sull’utilizzazione di un atto falso compilato dall’ I.;

erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che quanto risultava dal giudizio civile (relativo al licenziamento del N. per essersi opposto ad una logica aziendale impropria) fosse scarsamente probante, offrendo dei dati acquisiti una lettura personale – quella secondo cui la responsabilità delle decisioni organizzative aziendali non bastava a riferire alle amministrazione eventuali iniziative abusive assunte da singoli dipendenti -, basata su mera illazione;

3.3. violazione dell’art. 175 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione, in relazione alla quale non vi era alcuna motivazione, nonostante la mancanza di esplicita rinuncia da parte dell’imputato;

3.4. violazione di legge in relazione al mancata conferma delle statuizioni civili, l’assoluzione dell’imputato creando alla parte civile un gravissimo ed irreparabile danno, essendovi satta sospensione del procedimento di licenziamento per giusta causa.

4. Ha proposto ricorso anche N.F., già costituito parte civile, con atto a sua firma personale che, precedente a quello del procuratore generale, sviluppa doglianze identiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso di N.F. è inammissibile perchè proposto personalmente. Solo all’imputato, in via eccezionale, è concesso di proporre personalmente impugnazione dall’art. 571 cod. proc. pen. ricorso: E simile disposizione, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali diversi dall’imputato. La parte civile, come qualsiasi altra parte privata diversa dall’imputato, deve dunque stare in giudizio con il ministero di un difensore che la rappresenti e non può proporre ricorso se non a mezzo di avvocato cassazionista (cfr, Sez. U, sent. n. 19 del 21/06/2000, Adragna, Rv.

216336)).

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. 2. Inammissibile è anche il ricorso del procuratore generale.

2.1. Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 62 c.p., cade su aspetto irrilevante e sarebbe comunque manifestamente infondato. La testimonianza denunziata non è difatti utilizzata nella sentenza impugnata. Per altro, il divieto di utilizzazione, anche nei confronti dei terzi, delle dichiarazioni di persona che ha assunto la veste di imputato in un reato connesso o collegato, vige qualora detti reati risultino essere già stati consumati nel momento in cui la persona viene ascoltata; non anche quando non sussista ancora alcun procedimento per il diverso reato comportante la connessione, ed anzi questo sia commesso dal dichiarante nell’atto stesso di rendere la dichiarazione.

2.2. Il secondo motivo, sembra richiamare (a quanto è dato comprendere) nella sostanza le ragioni della controversia civile, in relazione alle quali correttamente e la Corte d’appello ha, però, osservato che altro è il profilo della responsabilità da posizione per le scelte aziendali ed altro è il profilo della responsabilità penale, personale.

Manifestamente infondata e generica è inoltre la censura relativa alla mancanza di verifica della consapevolezza dell’imputato, che spettava all’accusa dimostrare.

2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato perchè giustamente a fronte della totale mancanza di prova di colpevolezza, la Corte d’appello ha prosciolto nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2. 2.4. Il quarto motivo, relativo alla mancata conferma delle statuizioni civili, non ha infine autonoma dignità, essendo evidentemente legato alle doglianze sull’assoluzione nel merito e cadendo con esse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna N.F. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1284 Clausola penale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 28-5-2009 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione de Tribunale di rigetto della domanda proposta dalla Jolly Caffè s.p.a. nei confronti di L. B., volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 40.340,10 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento relativo ai contratti del 1986 e del 1987 in base a quali la B. si era impegnata all’acquisto di 150 Kg di caffè al mese, da ritirare con scadenza periodica ogni quindici giorni . La Corte di appello ha ritenuto, a modifica della decisione di primo grado,che il diritto al pagamento della penale di cui all’art. 13 del contratto non fosse prescritto, ma ha confermato il rigetto della domanda sul rilievo ufficioso della nullità della clausola penale ex art. 1436 cod. civ. per indeterminatezza dell’oggetto.

Propone ricorso per Cassazione la Jolly Caffè s.p.a con quattro motivi. Resiste con controricorso B.L..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 e degli artt. 1382, 1346, 1418 e 1421 cod. civ., per aver la Corte di appello pronunziato di ufficio la nullità della clausola n. 13 del contratto, oltre ed al di fuori della domanda attrice e delle eccezioni della convenuta.

2. Come secondo motivo si denunzia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 per violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt.182, 183, 159 e 384 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello deciso la causa rilevando di ufficio la nullità della clausola senza segnalare alla parti tale possibilità, affinchè sulla stessa esse abbiano la possibilità di contraddire.

3. Con il terzo motivo si denunzia difetto di motivazione ex art. 360 cod. proc., n. 5, in relazione alla ritenuta indeterminabilità della clausola penale.

Sostiene la ricorrente di aver indicato nell’atto di citazione i criteri e le modalità per il calcolo della penale che ammontava al 20% del valore della merce non ritirata, criteri non contestati neanche dalla controparte. 4. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 e 1346 cod. civ. in ordine all’interpretazione della clausola penale.

5. I motivi, che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica, sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6: si invoca un contratto e la clausola n. 13 dello stesso ,di cui si lamenta la erronea interpretazione, senza l’indicazione di dove il contratto è stato prodotto e senza la trascrizione della clausola.

6. Il novellato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto, Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno solo di tali oneri rende il ricorso inammissibile, Cass. 27 maggio 2011, n. 117467.

Per completezza si osserva che secondo giurisprudenza costante di questa Corte il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto, ex art. 1421 cod. civ., deve essere coordinato con il principio della domanda, ex artt. 99 e 100 cod. proc. civ., in quanto il giudice, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, è tenuto a rilevare la nullità in qualsiasi stato e grado del giudizio solo quando sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione del contratto, perchè in tale ipotesi la validità dell’atto si pone come elemento costitutivo della domanda. Se, invece, la domanda è diretta a far dichiarare l’invalidità del contratto, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità dedotte dalla parte, perchè, in tale ipotesi, la nullità si pone come elemento costitutivo della domanda, ex plurimis Cass. 10-9-2004 n. 18210. 8. Nella specie la ricorrente ha agito per l’esecuzione della clausola contrattuale n. 13 contenuta nel contratto per ottenere il risarcimento del danno nella misura prevista dalla clausola penale, di conseguenza la validità della clausola si pone come elemento costitutivo della domanda, con conseguente potere per la corte di appello di rilevarne di ufficio la nullità. 9. Inoltre le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, indiscussa la violazione "deontologica" da parte del giudicante che decida pronunciando sentenza sulla base di rilievi non previamente sottoposte alle parti, la nullità processuale non possa essere, ipso facto, sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile di tale omissione. Per effetto del solo mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione tempestiva alle parti) di questioni di puro diritto non sembra seriamente ipotizzabile, pur a fronte della violazione di un dovere "funzionale" del giudicante, la consumazione di altro vizio "processuale" diverso dall’error iuris in iudicando (ovvero ancora in iudicando de iure procedendo), la cui denuncia in sede di legittimità consentirebbe la cassazione della sentenza se (e solo se) tale errar iuris risulti in concreto predicabile perchè in concreto consumatosi. Di conseguenza, saranno le sole questioni di fatto ovvero miste, di fatto e di diritto, a legittimare la parte soccombente (a prescindere dalla censura di erroneità della soluzione) a dolersi del decisum sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove (o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini). Così, in particolare, per l’ipotesi di sentenza di primo grado appellabile, non può ritenersi sufficiente che il giudice abbia rilevato d’ufficio una questione senza sottoporla al previo contraddittorio delle parti, ma occorre che la relativa rilevazione officiosa abbia determinato ipotesi di sviluppo della res litigiosa, fino a quel "momento" processuale non considerati dalle parti sotto il profilo della prova, di talchè la presunta violazione del contraddittorio (rectius, del principio di difesa) risulterà denunciabile quale motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni dell’art. 345 (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado – salva la prova, in casi ben specifici e determinati, in cui risulti realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio.

Cass. Sezioni Unite 30-9-2009, n. 20935. 10. Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che la prestazione oggetto della penale non era determinata nè determinabile, non essendovi licun riferimento al totale delle somme sul quale applicare la pattuita percentuale del 20%, e che i calcoli indicati dall’odierno ricorrente non trovavano alcun riscontro probatorio, non essendo in alcun modo ricavabili dal contesto dei due contratti.

6. Non vi è stata la denunziata violazione del principio del contraddittorio con lesione del diritto di difesa in quanto il ricorrente ha avuto modo di contraddire e di difendersi in relazione al modo di calcolare l’entità della penale, indicando criteri ritenuti dalla Corte di appello non idonei, perchè non ricavabili dal contenuto dell’atto, come si rileva anche dal terzo motivo di impugnazione. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 719 Sanzioni amministrative e pecuniarie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente imprenditore agricolo, avendo costruito, con i finanziamenti della misura 4.9 dei P.o.r., un complesso di strutture per allevamento (stalla, fienile, rimessa e accessori) in territorio di Larino (Cb), alla contrada Torretta (foglio 51 p.lle 124126 e 130134), nell’occasione realizzava alcune opere in difformità dal permesso di costruire n. 22/2007. In particolare, i silos e il mulino venivano ubicati in un’area diversa da quella localizzata nel progetto assentito. A fronte della contestazione dell’abuso edilizio, il ricorrente insorge per impugnare i seguenti atti: 1)l’ordinanza di demolizione del Comune di Larino n. 8 prot. n. 2033, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, notificata al ricorrente in data 172.2010, con la quale è stata disposta "la demolizione delle opere in argomento, mediante la determinazione delle stesse e l’affidamento a una ditta da determinare nei modi previsti dalla vigente legislazione, ponendo a carico degli inadempienti tutte le spese relative, salvo le conseguenti determinazioni contravvenzionali e giudiziarie"; 2)ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale o connesso. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione degli artt. 7, 8, 10 della legge 7.8.1990 n. 241 e di ogni norma e principio di trasparenza e di giusto procedimento, violazione del principio di buon andamento della p.A., eccesso di potere per difetto di istruttoria, pregiudizio del diritto di difesa, violazione e falsa applicazione dei principi generali vigenti in materia di ordinanze di demolizione di opere edilizie; 2)violazione e falsa applicazione dell’art. 35 comma secondo del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i., eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, eccesso di potere per sviamento; 3)eccesso di potere per sviamento e per ingiustizia manifesta, omessa ponderazione della situazione contemplata, eccesso di potere per difetto di motivazione, eccesso di potere per adozione di un provvedimento abnorme in assenza di adeguata istruttoria, per contraddittorietà del provvedimento emesso con ogni norma e principio volti alla valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, tutela ed efficienza delle unità produttive e di ogni intervento volto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle imprese.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo, anche con successiva memoria difensiva, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 111 del 2010, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 410 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune intimato dà esecuzione.

All’udienza del 5 ottobre 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – Il ricorrente imprenditore agricolo, avendo costruito un complesso di strutture per allevamento (stalla, fienile, rimessa e accessori) in territorio di Larino (Cb), alla contrada Torretta, realizza tuttavia alcune opere in difformità dal permesso di costruire n. 22/2007. In particolare, i sei silos in vetroresina su piattaforme di calcestruzzo (alti otto metri) e il mulino sono costruzioni non precarie, localizzate su un’area diversa da quella indicata nel progetto assentito. Sussiste dunque, senza alcun dubbio, la violazione edilizia, poiché le opere risultano realizzate con variazioni essenziali dal progetto.

Invero, la variazione essenziale costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e la difformità parziale dal permesso di costruire. In mancanza di una specifica normativa regionale sui presupposti e sui criteri di accertamento dell’abuso qualificato come variazione essenziale, si deve fare riferimento all’art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che, al comma primo lett. c), fa rientrare nelle variazioni essenziali le "modifiche sostanziali dei parametri urbanisticoedilizi del progetto approvato, ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza". Nel caso di specie, si tratta, invero, di impianti per attività produttive all’aperto, che comportano trasformazione permanente del suolo, quindi di interventi di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3 lett. e) del citato D.P.R. n. 380/2001, talché, a tenore del successivo art. 31, se detti interventi sono realizzati con variazioni essenziali, essi devono essere demoliti.

IV – I provvedimenti impugnati reggono alle censure del ricorso.

Non vi è stata, nella fattispecie, violazione degli obblighi procedimentali, atteso che – stando a un consolidato indirizzo di giurisprudenza – non si applicano le disposizioni inerenti la partecipazione del privato alle ipotesi in cui si verte in tema di procedimento consequenziale all’accertamento di abusi edilizi, per la cui repressione sono normativamente previsti provvedimenti tipici in stretta corrispondenza con le varie tipologie abusive, alla cui applicazione il Comune è vincolato, non essendo al medesimo rimesso alcun margine per l’effettuazione di valutazioni a carattere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da applicare. Pertanto, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, prescritta dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, non è richiesta ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di procedimenti tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati dalla legge e da questa strettamente vincolati, i quali presuppongono meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate e non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario (cfr.: Cons. Stato V, 8.2.2011 n. 840).

Non vi è stata neppure alcuna violazione o falsa applicazione dei principi generali vigenti in materia di ordinanze di demolizione di opere edilizie, poiché il procedimento si è svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa di cui ai citati artt. 3, 31 e 32 del D.P.R. n. 380 /2001, senza alcun travisamento dei fatti, né errore nei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione o eccesso di potere. Ciò in quanto il presupposto fattuale dell’abuso edilizio per variazioni essenziali è incontestato. Peraltro, le opere, a quanto consta, non rispettano neppure le distanze dai confini privati e dalla strada comunale. In particolare, uno dei silos dista dal confine stradale soltanto sei metri, cioè molto meno degli otto metri di distanza minima prescritta dall’art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 per le costruzioni realizzate fuori dai centri abitati. A nulla rileva il fatto che, nel 2008, il ricorrente abbia presentato al Comune una denuncia di inizio di attività per l’esecuzione di lavori di realizzazione di solette in cemento armato (per lo stoccaggio di cassoni in plastica e per la sistemazione del piazzale). Invero, tale d.i.a. non ha nessuna attinenza con le opere poi realizzate in quella stessa area, di guisa che essa non può valere a legittimare l’intervento edilizio, men che mai a giustificare l’abuso per variazioni essenziali.

V – Il ricorso, in conclusione, non può essere accolto. Si ravvisano ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Primo Referendario

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9143

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stato impugnato il verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione lavori edili abusivi, redatto il 17.8.2011 dagli operatori di Polizia locale del Comune di Nepi e comunicato per raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuta il 29.8.2011.

Il provvedimento impugnato richiama nelle premesse:

a). ordinanza di sospensione n. 806/UT del 9.2.2011 notificata in data 1.3.2011;

b). ordinanza di ingiunzione alla demolizione dei lavori del 9.2.2011 n. 807/UT, notificata in data 1.3.2011, con cui si ordinava al ricorrente di procedere nel termine di 90 giorni dalla notifica alla demolizione delle opere abusive.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Illogicità, violazione di legge, eccesso di potere del verbale di inadempienza spontanea del 17.8.2011, nonché della precedente ordinanza di demolizione 807 UT ad esso sottesa.

Con i motivi di ricorso l’interessato sostiene che vi è stata inadempienza all’ordinanza di demolizione in conseguenza della richiesta di sequestro dell’immobile formulata dal PM il 15.1.2011, convalidata dal GIP in pari data ed eseguita il 28.1.2011, che inibiva e inibisce tuttora al ricorrente custode di ottemperare alla ingiunzione n. 807/UT.

Controparte eccepisce l’inammissibilità per tardività (dell’eventuale) impugnazione dell’ordine di demolizione in quanto il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è inammissibile in quanto, come rilevato da controparte, non sono stati tempestivamente impugnati gli atti presupposti.

Peraltro, la giurisprudenza ha ritenuto che non possono ritenersi oggetto di ricorso, nella sede giurisdizionale, atti che – come quello in esame – costituiscono soltanto mere operazioni di accertamento effettuate da agenti del Corpo di Polizia Locale, privi di competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 25 giugno 2008, n. 6167; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 novembre 2006).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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