Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-04-2011, n. 16415 Applicazione della pena

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na del Cons. Dott. SALVI) che ha chiesto accogliersi il ricorso.
Svolgimento del processo

Con Sentenza del 16.9.2010, il GIP presso il Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta delle parti, a C.S. – imputato di bancarotta fraudolenta documentale impropria, conseguente al fallimento di Srl. "House 2002" – la pena di undici mesi di reclusione.

Ricorre avverso il provvedimento il Procuratore Generale presso la corte d’Appello di Milano dolendosi dell’erroneo computo sanzionatorio, essendo il giudice partito da un minimo edittale non consentito dalla norma (anni 2 di reclusione, anzichè anni 3 di reclusione).
Motivi della decisione

In tema di patteggiamento, la determinazione contra legem della pena implica l’esclusione della validità dell’accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice, con la conseguenza che, potendo le parti rinegoziare l’accordo su altri basi, eventualmente anche optando per il giudizio ordinario, tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio. Il minimo edittale previsto dall’art. 216, comma 1, n. 2, richiamato dalla L. Fall., art. 223, comma 1, è di tre anni di reclusione e non soltanto di due anni, come ritenuto dal GIP di Milano.

Pertanto la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-09-2011, n. 18114 Opposizione all’esecuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. F.S. e C.R. si opposero – ai sensi dell’art. 615, ovvero, in subordine, dell’art. 619 cod. proc. civ. – all’esecuzione di obblighi di fare iniziata nei loro confronti da P.L., iscritta ai nn. 160/02 e 12/03 r.g.e. del Tribunale di Ascoli Piceno, fondata su sentenza del medesimo tribunale, n. 83 del 1981, infine confermata (in sede di rinvio) dalla Corte di appello di Bologna con sentenza n. 1010/01 del 22.11.01, recante condanna del dante causa dei ricorrenti, F.U., alla demolizione di una parte del suo immobile;

1.2. in particolare, essi eccepivano la loro estraneità al giudizio concluso con tale titolo esecutivo, visto che la relativa domanda non era stata trascritta ed attesa la loro qualità di successori a titolo particolare dell’originario convenuto, per avere costituito in data 8.2.02 – con atto poi trascritto in data 11.2.02 – una rendita vitalizia dietro trasferimento dei diritti di proprietà sul bene oggetto dell’esecuzione in forma specifica;

1.3. sulla contestazione del creditore procedente P., il tribunale rigettò l’opposizione con sentenza n. 436/09, pubblicata il 5.6.09, ritenendo: ritualmente costituito l’opposto, benchè mediante riapertura del verbale della prima udienza in momento successivo alla pronuncia del provvedimento di rinvio per conclusioni; esteso il giudicato del titolo esecutivo anche agli opponenti, in quanto costituitisi nel processo poi concluso con sentenza della Corte di cassazione n. 19827/04, reiettiva del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1010/01;

inapplicabile la giurisprudenza di cui a Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006, n. 13523, siccome intervenuta successivamente alla formazione del giudicato; configurata la responsabilità aggravata degli opponenti in dipendenza della loro conoscenza della controversia definita con il titolo esecutivo, non solo per il rapporto di parentela – e probabile convivenza – con il dante causa, quanto per la partecipazione al processo concluso con il titolo esecutivo;

1.4. per la cassazione di tale sentenza ricorrono, affidandosi a sei motivi, F.S. e C.R.; resiste con controricorso il P..

2. Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

3. I ricorrenti dispiegano sei motivi di ricorso, tutti conclusi con quesiti di diritto:

3.1. un primo, di nullità del procedimento e conseguente nullità della sentenza, in dipendenza della riapertura del verbale per consentire la costituzione dell’opposto nonostante il già disposto rinvio per conclusioni;

3.2. un secondo, adducendo la loro estraneità – nonostante la partecipazione, quali ricorrenti, al grado di legittimità – al giudizio in cui si è formato il titolo posto in esecuzione e la conseguente inopponibilità del medesimo a loro, siccome successori a titolo particolare nella proprietà del bene oggetto di condanna in forza di titolo ritualmente trascritto, in assenza di trascrizione di domanda e sentenza del creditore procedente;

3.3. un terzo, insistendo per l’inopponibilità nonostante l’eventuale conoscenza della pendenza della lite al cui esito si è formato il titolo esecutivo azionato;

3.4. un quarto, negando potersi qualificare provata la conoscenza della lite, su cui era stata fondata la responsabilità aggravata, in base al rapporto di parentela e ad una invece insussistente convivenza con il convenuto;

3.5. un quinto, adducendo l’insussistenza del requisito del dolo o colpa grave nell’avere agito, essendo esclusi sia la coscienza dell’infondatezza della domanda, sia il difetto di minima diligenza per acquisire detta coscienza;

3.6. un sesto, negando la sussistenza di prova di alcun danno in concreto patito dalla controparte.

4. Il controricorrente lamenta l’inadeguatezza dei quesiti, ma contesta poi partitamente i motivi di ricorso.

5. Il primo motivo è fondato:

5.1. una volta concluso il verbale di udienza nella contumacia dell’opposto e con il rinvio per conclusioni sull’istanza degli opponenti diligentemente presenti all’udienza, non era consentito riaprire il verbale stesso in assenza delle parti ritualmente presenti e consentire, sempre in tale assenza, perfino la produzione di documenti rivelatisi poi decisivi, quale la sentenza della Corte di cassazione n. 19827/04, resa a conclusione del processo di merito nel cui corso si è formato il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione qui opposta;

5.2. tanto viola certamente quanto meno il diritto di difesa degli attori opponenti (per principio generale, desumibile, tra le altre, da Cass. 28 novembre 2003, n. 18245, o Cass. 3 dicembre 2007, n. 25185): del resto, il documento è decisivo in quanto vi si può fondare la qualità di parti, in capo agli opponenti, del processo concluso con il titolo esecutivo azionato (non acquisendosi tale qualità a fini limitati, come argomentano i ricorrenti), con conseguente immediata inapplicabilità della giurisprudenza di Cass. Sez. Un. 13523 del 2006 (restando impregiudicato l’esame della sua estensibilità alle fattispecie pregresse – da valutarsi alla stregua dei principi di Cass. Sez. Un. 11 luglio 2011, n. 15144 – o a quelle in cui i soggetti da tutelare non possano qualificarsi terzi di buona fede).

La fondatezza di tale primo motivo, determinata dalla condotta processuale del procuratore dell’opposto, assorbe ogni altra doglianza, in quanto, vista la nullità del processo, si impone la cassazione della gravata sentenza, con rimessione al Tribunale di Ascoli Piceno (in persona di diverso giudicante), anche per le spese del giudizio di legittimità, affinchè celebri nuovamente il processo in dipendenza della qui riscontrata nullità della riapertura del verbale di prima udienza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso giudicante.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-05-2011, n. 1329

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to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di legittimità avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286/98;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Ritenuto che il ricorso sia fondato, come risulta dalla motivazione della sentenza n. 8 resa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria il 10 maggio 2011 che di seguito si espone.

Nella pronuncia succitata il giudice di appello ricorda, in primo luogo, che il decorso del termine (il 24 dicembre 2010) per il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) aveva già reso immediatamente applicabili le prescrizioni della stessa, trattandosi di una sopravvenienza normativa di matrice comunitaria nella materia de qua, le cui disposizioni risultavano sufficientemente precise e incondizionate, e, come tali, suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri, secondo i principi ormai consolidati del diritto comunitario, potendone derivare il venir meno dell’efficacia dei precetti della corrispondente disciplina dettata dalla legge nazionale italiana sull’immigrazione, in quanto non compatibili con gli artt. 15 e 16 della Direttiva, e segnatamente dell’art. 14, comma 5ter del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

Il collegio richiama, poi, la pronuncia della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU, la quale, premettendo la sussistenza delle condizioni per ritenere l’immediata applicabilità della Direttiva 2008/115, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano, e che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si presentano sufficientemente precise ed incondizionate, così conclude: "… la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".

La suddetta Adunanza Plenaria, premettendo che il legislatore italiano, nell’esercizio di una facoltà espressamente stabilita dalla Direttiva n. 115 del 2008 (art. 4, comma 3, in tema di disposizioni più favorevoli), ha previsto il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo (art. 1ter, comma 11, l. n. 102 del 2009), a favore di una limitata cerchia di lavoratori, ma anche dei rispettivi datori di lavoro, che li impiegano per esigenze di assistenza propria o di familiari non pienamente autosufficienti o per lavoro domestico e che tale misura non può, tuttavia, essere concretamente accordata dall’Amministrazione ove sia stata emessa condanna dello straniero interessato per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286/98 – che punisce lo straniero che non abbia osservato l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato – afferma, poi, che la previsione di tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio.

In conformità all’orientamento costantemente seguito dalla Corte di Lussemburgo (a partire dalla sentenza Simmenthal in causa 106/77), e dalla stessa Corte costituzionale italiana (con la sent. n. 170 del 1984 e successive), anche la suddetta sentenza del giudice comunitario del 28 aprile 2011 afferma che è compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.

"L’effetto di tale diretta applicazione- ha puntualizzato la Corte – non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario." (Corte Cost. n. 168 del 1991).

Il supremo consesso amministrativo conclude affermando che l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali, non potendo tale retroattività non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.

Né, a parere del collegio di secondo grado, tale conclusione sarebbe ostacolata in modo persuasivo dalla tesi, prospettata dall’ordinanza di rimessione, secondo cui, per il principio tempus regit actum, sarebbero da ritenere comunque legittimi gli atti amministrativi adottati antecedentemente al mutamento della normativa.

Il principio tempus regit actum esplica, infatti, la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, mentre tale circostanza non si verifica ove, come nella specie, siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l’assetto prodotto dall’atto impugnato.

Si legge, infatti, nella pronuncia succitata che: "Non diversamente da quanto accade a seguito dell’accoglimento della questione incidentale di legittimità costituzionale, benché sulla base di una differente ricostruzione dei rapporti tra le diverse fonti coinvolte, è da ritenere che le disposizioni espunte dall’ordinamento per effetto della diretta applicabilità di norme comunitarie non possano più essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub judice ".

Alla luce delle suesposte considerazioni, alle quali il collegio si riporta integralmente, il ricorso deve essere accolto, disponendosi il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono, tuttavia, in considerazione della peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21096 sanzioni fiscali

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Svolgimento del processo

Rigettando l’appello incidentale proposto dall’Ufficio di Voghera della Agenzia delle Entrate – con il quale era stata impugnata la sentenza della CTP di Pavia in data 9.3.2005 in punto di ammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, privo di sottoscrizione nella copia notificata-, la CTR della Lombardia con sentenza n. 248 in data 28.3.2006, in totale riforma della decisione di primo grado, annullava l’avviso di irrogazione di sanzioni notificato ad A.R. ai sensi del D.L. 22 maggio 2002, n. 12, art. 3, comma 3 con. in L. 2 aprile 2002, n. 73 -in relazione all’illecito impiego di lavoratore dipendente non risultante da scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria- ritenendo insufficienti le prove offerte dalla Amministrazione finanziaria con il verbale di constatazione elevato dall’Ufficio di Voghera in data 26.10.2002, e dichiarando assorbite nella pronuncia di annullamento gli altri motivi di gravame proposti dalla appellante principale.

I Giudici territoriali rilevavano che l’accertamento, risultante dal PVC, della "-….presenza di un addetto al forno per la preparazione delle pizze, il quale si è allontanato dalla porta posteriore prima della richiesta del documento di identità.." non fosse ex se idoneo a provare l’illecito in quanto:

– le generalità del presunto addetto non erano state acquisite dai verbalizzanti che avrebbero dovuto, ove necessario, avvalersi degli addetti ai Servizi di Polizia – l’asserita attività svolta presso il forno da tale persona non era riscontrata da elementi oggettivi (vicinanza al forno o preparazione di pizze) e quindi era "presunta e non provata" – la conclusione raggiunta dai verbalizzanti non era suffragata dalla condotta della titolare della ditta che, una volta allontanatasi la predetta persona, avrebbe dovuto immediatamente sostituirla con altra addetta al medesimo servizio per proseguire la preparazione delle pizze, circostanza che non risultava accertata dai verbalizzanti – la unica dipendente rivenuta nel locale con la titolare non aveva riferito informazioni sulla presenza di altro dipendente che, come risultava dal verbale di constatazione, prestava lavoro nel locale fin dal primo gennaio dell’anno.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi di censura, con atto soscritto dall’avvocato dello Stato T.B. teletrasmesso all’Ufficio di Pavia della Agenzia delle Entrate, autenticato ai sensi della L. n. 383 del 2001, art. 10 dal Direttore dell’Ufficio dott. D.C. e notificato in data 22.6.2006 presso il domicilio eletto dalla intimata.

Resiste con controricorso la A. in proprio e n.q. di titolare della omonima ditta individuale, eccependo in via pregiudiziale la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per violazione degli artt. 360, 365 c.p.c., art. 366 c.p.c., n. 3) e L. n. 664 del 1986, art. 7 e la improponibilità del ricorso per acquiescenza alla sentenza di appello ex art. 329 c.p.c.
Motivi della decisione

1. Deve preliminarmente dichiararsi ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione attiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svoltosi avanti la CTR della Lombardia e definito con sentenza 28.3.2006 n. 248, essendo stata proposta la impugnazione soltanto dalla Agenzia delle Entrate-Ufficio di Voghera, in data successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e n. 3118).

Non avendo il ricorso proposto dal Ministero comportato aggravio di attività difensiva si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

2. La Agenzia delle Entrate affida il ricorso a tre mezzi con i quali censura la sentenza di appello in relazione ai seguenti profili:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art 52 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo disatteso i Giudici di merito le norme che regolano la speciale efficacia probatoria dei verbali di constatazione redatti in occasione delle verifiche fiscali;

2) illogica e contraddittoria motivazione su un punto di fatto controverso ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo i Giudici di merito ritenuto di escludere ogni rilevanza probatoria all’accertamento dei verbalizzanti:

a) dalla mancanza di informazioni rese dall’unica dipendente rinvenuta nel locale (addetta al servizio bar) sulla presenza di un lavoratore irregolare che dallo stesso verbale risultava in servizio fin dall’inizio dell’anno (e quindi avrebbe dovuto essere bene conosciuto dalla dipendente assunta con regolare contratto), travisando del tutto la circostanza che il riferimento cronologico relativo alla durata del servizio non costituiva una ipotesi di indagine da sottoporre a verifica, ma derivava dalla presunzione legale relativa (a seguito dell’intervento della Corte cost. n. 144/2005) stabilita dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3 conv.

L. n. 73 del 2002;

b) dalla circostanza della mancata immediata sostituzione dell’"addetto alle pizze" eclissatosi con altro lavoratore da parte della titolare della ditta, senza tenere conto della irragionevolezza di tale comportamento che si sarebbe risolto in una ammissione di colpa da parte della stessa contribuente;

c) dall’aver attribuito, in violazione della norma attributiva della efficacia probatoria privilegiata agli atti pubblici, alla espressione "addetto al forno" contenuta nel PVC un significato valutativo anzichè descrittivo, in quanto tale necessitante di riscontri obiettivi non desumibili dal verbale;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo violato i Giudici di merito le regole in tema di prova per presunzioni, ritenendo necessario una ulteriore prova oltre al verbale già di per sè dotato di efficacia probatoria privilegiata.

3. La resistente con il controricorso ha eccepito la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per violazione degli artt. 360, 365 c.p.c., dell’art. 366 c.p.c., n. 3) e della L. n. 664 del 1986, art. 7; la improponibilità del ricorso per acquiescenza alla sentenza di appello ex art. 329 c.p.c. avendo l’Amministrazione in data 10.4.2006 – anteriore alla notifica del ricorso – provveduto ad annullare e sgravare la cartella di pagamento emessa per la riscossione della sanzione dopo la sentenza di primo grado.

Ha inoltre richiesto alla Corte di dichiarare la inammissibilità delle dichiarazioni dei verbalizzanti, trasfuse nel PVC, in quanto assimilabili a "prove testimoniali" scritte e dunque inammissibili nel giudizio tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4.

Ha controdedotto nel merito, rilevando la infondatezza della pretesa sanzionatoria per assoluta insufficienza probatoria, lamentando gravi lacune nella istruttoria condotta dai verbalizzanti durate l’accesso e concludendo adesivamente alla motivazione dei Giudici di appello.

In subordine ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria per lesione degli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale e la violazione del principio di legalità L. n. 689 del 1981, ex art. 1 essendo stata irrogata la sanzione anche per il periodo gennaio-marzo 2002 antecedente la entrata in vigore della L. n. 73 del 2002. 4. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato privo della sottoscrizione in originale da parte del difensore e della procura speciale, non risultando neppure la iscrizione del difensore all’albo speciale ex art. 365 c.p.c., e comunque per violazione del disposto della L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7 -che richiede la sottoscrizione dell’avvocato dello Stato ricevente per la attestazione di conformità dell’atto all’originale teletrasmesso-, sono manifestamente infondate.

In tema di contenzioso tributario, dopo la costituzione, disposta dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e divenuta operativa l’1 gennaio 2001 ( D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), delle agenzie fiscali, alle quali sono trasferiti i rapporti giuridici, relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dai dipartimenti delle entrate, le agenzie medesime possono avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, ex art. 72 del citato D.Lgs., del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, secondo la disciplina di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43. Ai sensi di quest’ultima disposizione, qualora sussista autorizzazione di legge, la rappresentanza e la difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato sono assunte in via organica ed esclusiva (eccettuati i casi di conflitto d’interessi con lo Stato o le regioni e fatta salva la facoltà delle amministrazioni, in casi speciali, di non avvalersi del detto patrocinio), con la conseguenza che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto – dopo l’1 gennaio 2001 – dall’Agenzia delle Entrate, rappresentata, senza la necessità di speciali autorizzazioni, dall’Avvocatura generale dello Stato.

(cfr. Corte cass. 5^ sez. 13.5.2003 n. 7329; id. 9.11.2004 n. 21301;

id. 9.6.2005 n. 12152; id. 2.11.2006 n. 24623).

La abilitazione al patrocinio avanti la Corte di cassazione è attribuita agli avvocati dello Stato ex lege -non richiedendosi, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 17, art. 39 la iscrizione nell’albo speciale, ex art. 82 c.p.c., u.c., tenuto dal Consiglio nazionale forense ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 -, non occorrendo neppure il conferimento del mandato speciale di cui all’art. 83 c.p.c., comma 2 e all’art. 365 c.p.c., atteso il chiaro disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale "gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni dinanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità", e la norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612, art. 1, comma 1, (recante il regolamento di esecuzione del TU delle leggi e delle norme giuridiche sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato) poi riprodotta nella L. 4 aprile 1979, n. 103, art. 9, comma 1 (recante modifiche all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato) la quale dispone che "L’Avvocatura, generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonchè nei procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari".

Del pari infondata è la eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti per la notificazione di atti teletrasmessi prescritti dalla L. n. 664 del 1986, art. 7.

Premesso che la norma della L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, comma 3, laddove, allo scopo di accelerare le operazioni di trasmissione degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi ed amministrativi", consente all’Avvocatura dello Stato di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione, e ritiene, poi, sufficiente al successivo comma quarto, per il soddisfacimento dell’obbligo di sottoscrizione, la sottoscrizione dell’avvocato dello Stato ricevente, "purchè dalla copia fotoriprodotta risultino l’indicazione e la firma dell’estensore dell’atto originale", deve reputarsi applicabile anche agli atti giudiziari per i quali è richiesta la notificazione, non essendo di ostacolo a tale interpretazione – conforme sia alla lettera della norma (che fa riferimento agli atti relativi al contenzioso) che alla sua ratio – l’art. 137 c.p.c., che riserva all’ufficiale giudiziario di controllare la conformità dell’atto da notificarsi all’originale, in quanto, nella specie, con la sottoscrizione dell’avvocato dello stato ricevente viene conferita alla copia fotoriprodotta la stessa funzione dell’originale (cfr.

Corte cass. 1^ sez. 10.9.1999 n. 9642; id. 5^ sez. 9.8.2006 n. 18025), occorre rilevare che con orientamento costante questa Corte ha ritenuto che nell’ipotesi in cui l’Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, la L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 10, comma 2 secondo cui l’obbligo di sottoscrizione dell’avvocato dello Stato ricevente "è soddisfatto anche con la firma del titolare dell’Ufficio ricevente, ovvero di un suo sostituto, purchè nella copia fotoriprodotta risultino l’indicazione e la sottoscrizione dell’estensore dell’atto originale", trova applicazione tanto nei giudizi di merito che nel giudizio di cassazione, non ostandovi il richiamo operato dalla disposizione in parola alla L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, comma 3, atteso che quest’ultima norma si limita a prevedere la trasmissione degli atti dell’Avvocatura dello Stato mediante mezzi di telecomunicazione, senza porre limiti in relazione al grado o alla fase del giudizio. Ad un tal riguardo, la modifica introdotta nella disciplina dalla L. n. 383 del 2001, art. 10 nell’ambito di interventi di semplificazione degli adempimenti, nel disporre che l’obbligo della sottoscrizione è soddisfatto "anche" con la firma del funzionario titolare, è diretta a consentire, in via alternativa, che la sottoscrizione possa essere apposta, oltre che dall’avvocato dello Stato ricevente – come già previsto dalla L. n. 644 del 1986, art. 7, comma 4, – dal funzionario titolare dell’ufficio ricevente (cfr. Corte cass. 5^ sez. 10.9.2004 n. 18277; id. 20.9.2004 n. 18874; id. 21.5.2008 n. 12882).

Nella specie l’atto teletrasmesso risponde ai requisiti di cui alla L. n. 664 del 1986, art. 7, comma 4 in quanto reca la sottoscrizione dell’avvocato dello Stato che ha redatto il ricorso, ed altresì ai requisiti di cui alla L. n. 383 del 2001, art. 10, comma 2 recando la attestazione di conformità del funzionario dell’Ufficio ricevente, con la conseguenza che l’atto così notificato "è equipollente ad ogni effetto giuridico all’originale".

Infondata è anche la eccezione di improponibilità del ricorso formulata sul presupposto della prestata acquiescenza alla sentenza di appello da parte della Amministrazione finanziaria con il comportamento incompatibile con la volontà di proporre la impugnazione determinato dall’annullamento di ufficio della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo, effettuata dopo la sentenza di primo grado, della somma pretesa a titolo di sanzione pecuniaria.

Vale osservare che l’acquiescenza ad una sentenza, con effetti preclusivi della sua impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 1, si determina soltanto nel caso in cui il soggetto legittimato abbia posto in essere atti o fatti ai quali sia possibile desumere in modo assolutamente preciso ed inequivoco il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, con la conseguenza che l’acquiescenza rimane esclusa le volle in cui non possa ravvisarsi una volontà abdicativa dell’esercizio del diritto alla impugnazione, ed anzi ai comportamenti del soggetto possano attribuirsi finalità diverse ed oggettivamente giustificabili (cfr.

Corte cass. 11 sez. 14.10.1998 n, 10174; con riferimento in particolare alla acquiescenza tacita; Corte cass. 5^ sez. 26.1.2004 n. 1266; id. 21.1.2008 n. 1156), non potendo quindi bastare un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del provvedimento giurisdizionale, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l’eventuale coesistente intenzione dell’interessato di agire poi per l’eliminazione degli effetti del provvedimento stesso (cfr. Corte cass. SU 20.5.2010 n. 12339).

Ne consegue, con specifico riferimento al processo tributario, che deve ritenersi inidonea ad integrare acquiescenza preclusiva dell’impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 329 cod. proc. civ. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d’impugnazione non venga dalla medesima a quell’ultimo resa nota, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (cfr. Corte cass. 5^ sez. 20.8.2004 n. 16460; id.

5^ sez. 20.9.2005 n. 18526 – in caso di pagamento, in sede di ottemperanza, della somma riconosciuta al contribuente in sentenza, trattandosi di adempimento non spontaneo-), e tanto più deve ritenersi insussistente una condotta abdicativa nella fattispecie in esame in cui l’Amministrazione ha adempiuto ad un obbligo di legge, essendo venuto meno, in conseguenza della sentenza di appello favorevole al contribuente, il titolo per il mantenimento della iscrizione a ruolo del credito (correttamente iscritto a ruolo per la somma esigibile, in base alla decisione di prime cure di rigetto del ricorso avverso l’atto irrogativo, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, comma 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, commi 1 e 2) e per procedere alla riscossione coattiva della somma.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali viene dedotto il vizio di violazione di norme di diritto, sono inammissibili.

L’art. 366 bis c.p.C. (norma successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), art. 47, comma 1, lett. d) che ha previsto, a pena di inammissibilità, l’onere di formulazione del "quesito di diritto" a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 1)-4), nonchè l’analogo onere di chiara indicazione del fatto controverso a conclusione del motivo concernente i vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è stato introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e tale norma trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (2.3.2006).

Nella specie la sentenza della CTR della Lombardia oggetto di ricorso per cassazione risulta pubblicata mediante deposito in segreteria in data 28.3.2006, ricadendo pertanto il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nell’ambito di efficacia della norma processuale sopra richiamata.

La ricorrente in conclusione al primo motivo ha chiesto a questa Corte se "il p.v. di constatazione redatto dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate in esito a verifica disposta ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 è dotato della valenza probatoria prevista dall’art. 2700 c.c. ovvero fa fede fino a querela di falso, quanto ai fatti che gli agenti attestino essere avvenuti in loro presenza"; in calce al terzo motivo ha formulato il seguente quesito se "affinchè possa ritenersi integrata la prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. è sufficiente che il collegamento tra il fatto noto e quello ignoto corrisponda ad un criterio di ragionevole consequenzialità secondo l’id quod plerumque accidit.

Non avendo costituito "thema controversum" deciso dalla sentenza impugnata la natura di atto pubblico del verbale redatto dagli agenti verificatori, il primo quesito, cosi come formulato è inammissibile, in quanto si limita ad una asserzione tautologica volta ad ottenere dalla Corte la semplice enunciazione della previsione contenuta nella norma di cui all’art. 2700 c.c. (cfr. Corte cass. SU 2.12.2008 n. 28536) e non assolve pertanto alla funzione nomofilattica di sottoporre al Giudice di legittimità uno specifico problema giuridico da risolvere con l’affermazione di un principio di diritto enucleato dal caso concreto ma dotato di capacità espansiva in quanto volto ad esprimere una "regula iuris" da applicarsi ad una generalità di casi simili.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche con il quesito formulato in calce al terzo motivo di ricorso, giacche la sua formulazione si esaurisce nella mera enunciazione della consolidata interpretazione della norma dell’art. 2729 c.c. fornita da questa Corte, prescindendo del tutto dal concreto problema da risolvere, non essendo stati specificati nel quesito gli elementi individuanti del caso controverso (con riferimento al fatto accertato costituente la premessa della operazione logica rivolta alla presunzione di conoscenza del fatto ignorato, secondo un criterio di inferenza logica fondato sulla probabilità causale desunta dalla generalizzazione dei dati di esperienza ricavati dalla verifica degli accadimenti constatati in casi analoghi) in relazione al quale viene chiamata ad operare la norma invocata.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile in quanto manca il momento di sintesi omologo alla formulazione del quesito ex art. 366 bis c.p.c. L’articolata esposizione del motivo ruota, infatti, intorno agli argomenti logici "ab externo" utilizzati dalla Commissione tributaria Lombarda per coonestare la valutazione di insufficienza probatoria in ordine alla individuazione della persona presente nel locale come lavoratore irregolare alle dipendenze della titolare della ditta.

La ricorrente ritiene inficiata da errore logico la convinzione dei Giudici che la dipendente regolarmente assunta potesse detenere informazioni utili sulla durata del rapporto di lavoro dello sconosciuto lavoratore.

Del pari individua una incongruenza logica nell’aver la CTR attribuito rilevanza alla condotta della titolare della ditta che non ha immediatamente provveduto a reperire altro lavorante.

Orbene tali critiche non inficiano la "ratio decidendi" della sentenza che va invece rinvenuta nel disconoscimento della prova presuntiva della esistenza di un lavoratore irregolare in base alla mera rilevazione della presenza di un soggetto non identificato all’interno del locale commerciale.

Il "momento di sintesi" (id est il nucleo dell’errore logico sul quale si incentra la critica basata sull’argomento decisivo) andava quindi ricercato, non nella pedissequa confutazione dei singoli elementi "ab externo" utilizzati dalla Commissione tributaria, quanto piuttosto nella individuazione (ove esistenti) degli elementi di fatto dotati di capacità dimostrativa – omessi o erroneamente valutati dai Giudici di merito – che se debitamente considerati avrebbero condotto ad una decisione diversa da quella assunta.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Agenzia delle Entrate va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Suprema Corte di cassazione:

– dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione attiva, compensando interamente tra le parti le spese di lite;

– dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate che condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.300,00 per onorari di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.

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