Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23280 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che C.E. ricorre direttamente in Cassazione per l’annullamento dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di L’Aquila, resa in data 16.10.06 con il n. 3689 cron., con cui è stata disposta in suo favore la restituzione del prezzo pagato a fronte dell’avvenuta aggiudicazione di uno dei lotti, messo in vendita con erronea indicazione del numero di lotto ed al contempo venduto ad altro aggiudicatario, M.E., che aveva pure trascritto il relativo decreto di trasferimento;

1.2. che, notificato il relativo ricorso al solo M., questi ne chiesto il rigetto, depositando controricorso illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e partecipando alla discussione orale alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011;

1.3. che la ricorrente formula due motivi:

1.3.1. con un primo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 sostenendo che la revoca di un precedente decreto di trasferimento andava qualificata come sentenza e non potesse essere adottata senza le forme del processo di cognizione e comunque in mancanza di domanda;

1.3.2. con un secondo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 dolendosi di un vizio di motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella ritenuta confusione tra le descrizioni dei lotti 2 e 4, posta a base della disposta revoca;

1.4. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve a questo punto considerarsi in diritto:

2.1. che può prescindersi da ogni eventuale integrazione del contraddittorio in ipotesi di evidente inammissibilità del ricorso per cassazione, alla stregua del principio affermato da Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826;

2.2. che, a prescindere dalla carenza del separato ed autonomo momento di sintesi per il motivo di vizio di motivazione, imposto dal capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (ancora applicabile alla fattispecie, qui trattandosi di ricorso avverso provvedimento emesso tra il 2.3.06 ed il 4.7.09), nonchè dai termini di formulazione del quesito a chiusura del primo motivo, nel caso di specie la ricorrente impugna direttamente con ricorso per cassazione un provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione, avente ad oggetto la revoca di una precedente aggiudicazione;

2.3. che, avverso tale ordinanza, è ammessa però sempre e soltanto l’opposizione agli atti esecutivi (tra le ultime, v. Cass. 23 maggio 2011, n. 11318), anche quando si tratti di fare valere vizi non solo formali, ma pure sostanziali della medesima: estendendosi, in definitiva, all’ordinanza di revoca lo stesso regime di impugnazione del decreto di trasferimento (sul quale, tra le altre, v. Cass., ord. 15 maggio 2008, n. 12275 o Cass. 17 luglio 2009, n. 16731).

3. Pertanto, va esclusa l’ammissibilità di un ricorso, come il presente, dispiegato direttamente – sia pure ai sensi dell’art. 111 Cost. – contro l’ordinanza di revoca del decreto suddetto; e segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna E. C. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di M.E., che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-07-2011, n. 6337 U. S. L.

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Svolgimento del processo

Con due separati ricorsi, iscritti a ruolo generale n. 6760/1996 e n. 10119/1996, la ricorrente – proveniente dall’ex INADEL, dove risultava in servizio di ruolo con la qualifica di Collaboratore Coordinatore e transitata alla USL RM/2 (oggi Azienda USL Roma A), ha impugnato i seguenti atti;

delibera della ASL RM/A n. 482 del 7 marzo 1996;

nota n. 4641 del 13 marzo 1996;

contratto di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, n. 274/92, sottoscritto il 4 luglio 1995;

DPCM 18 maggio 1995;

nota Regione Lazio n. 6351 datata 8 agosto 1995;

delibera del direttore generale della ASL "Roma A" n. 1477 del 6 giugno 1996, comunicata con nota del 21 giugno 1996.

L’interessata sostiene, nel primo ricorso, che illegittimamente l’intimata amministrazione sanitaria – in pretesa esecuzione del contratto sottoscritto il 4 luglio 1995 dall’ARAN e dalle OO.SS. in sede di ottemperanza al giudicato di annullamento dell’art. 117 DPR 270/1987 – ha disposto, in uno con il recupero delle maggiori somme corrisposte dal "12 luglio 1987 sino al 1 marzo 1004, data di cessazione dal servizio", l’annullamento dell’inquadramento nel decimo livello – posizione funzionale "direttore amministrativo" -; livello nel quale ella era stata collocata con determinazione della USL n. 1682 del 17 dicembre 1987 in applicazione delle regole fissate dall’art. 117 del DPR 270/1987 nella sua originaria formulazione (prima, cioè, che questo fosse annullato dal giudice amministrativo con varie sentenze del giudice di primo grado confermate in appello dal C.d.S. (con decisione della sez. IV, 12 marzo 1992, n. 274).

L’art. 117 citato prevedeva, infatti, nel suo testo originario, che, ai fini dell’inquadramento del personale transitato nel S.S.N. da altri Enti (come nel caso della ricorrente proveniente dall’INADEL), il dipendente possedesse soltanto una anzianità nella qualifica da almeno 5 anni: anzianità che la ricorrente dichiara(va) di possedere, in quanto inquadrata presso l’Ente di provenienza con la qualifica di Collaboratore Coordinatore, unitamente all”altro requisito costituito dall’incarico di Titolare della I sezione Affari Generali e Convenzioni della sede di Roma.

Con delibera n. 482 del 7 marzo 1996, il direttore generale della USL Roma A) ha annullato la determina della USL n. 1682 del 17 dicembre 1987, che aveva inquadrato la ricorrente nella posizione funzionale di direttore amministrativo – X livello -, disponendo, altresì, il recupero delle maggiori somme corrisposte.

La ricorrente censura anche il contratto di ottemperanza sottoscritto il 4 luglio 1995 sostenendo che, allorquando si procedé alla stipula del contratto in applicazione della suddetta sentenza, le parti intesero modificare radicalmente il requisito della anzianità quinquennale indicata nella lettera b) dell’art. 117 riferendolo all’incarico e non più alla qualifica rivestita.

Si sono costituiti in giudizio l’ARAN e l’Azienda USL RM/A.

Con il secondo ricorso, la ricorrente impugna, altresì, la deliberazione n. 1477/1996 con la quale la ASL "Roma A" ha annullato e riproposto il precedente provvedimento n. 482 del 7 marzo 1996.

Si sono costituite nel relativo giudizio la Regione Lazio e la Azienda USL Roma A).

Come seguono i motivi di ricorso e le censure complessivamente proposti dalla ricorrente:

1)violazione della L. n. 70/1975, del DPR n. 761/1979, della L. n. 241/1990, del giudicato derivante dalla decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 274/1992 e delle decisioni del Tar Lazio, sez. I bis dalla stessa confermate, della sentenza Tar Lazio, sez. I bis, n. 1032/1994 e dei principi generali in materia di annullamento di atti amministrativi e di ripetizione dell’indebito nonché eccesso di potere sotto vari profili, difetto di motivazione e disparità di trattamento:

1.1)l’accordo stipulato in data 4 luglio 1995 ha stabilito, per la parte di interesse, criteri che esulano e differiscono rispetto alle statuizioni del giudicato di cui alla decisone del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 274 del 12 marzo 1992;

1.2)detto accordo, pur dichiarando di volersi attenere ai limiti del giudicato, ha introdotto elementi limitativi assolutamente non giustificati, che hanno portato all’esclusione della ricorrente dal beneficio dell’inquadramento nel X livello; segnatamente, esso ha previsto, in difformità dell’originario art. 117, lett. b, che l’anzianità quinquennale non fosse più riferita alla qualifica di Collaboratore Coordinatore, bensì, agli incarichi particolari previsti dalla stessa norma: in tal modo, è stata attuata non già l’ottemperanza del giudicato ma un formulazione completamente autonoma e diversa, contrastante con quella originaria;

1.3)l’anzianità quinquennale nel particolare incarico ricoperto, richiesta dalla nuova formulazione della norma, non trova riscontro in alcun dato normativo ed è, pertanto, il frutto dell’arbitraria ed ingiustificata volontà delle parti contraenti di limitare, a posteriori, l’ambito di applicabilità del beneficio in danno, addirittura, degli originari destinatari tra i quali la ricorrente;

1.4)modificare a posteriori la disposizione dell’art. 117, lett. b) del citato decreto, ricollegando l’anzianità quinquennale al particolare incarico, significa stravolgerla, violando le situazioni consolidate ed il principio dell’affidamento senza alcuna motivazione;

1.5)mentre per il conferimento del X livello la lett. b) richiede una anzianità di 5 anni nell’incarico, per il conferimento del IX e XI livello le lett. a) e b) non richiedono alcuna anzianità bensì unicamente lo svolgimento delle funzioni alla data del 20/12/1979;

1.6)illegittimamente l’accordo, in violazione dei criteri di cui alla decisione n. 284/1994, ha fatto discendere la previsione dell’anzianità di 5 anni, richiesta alla data del 20 dicembre 1979, negli incarichi anziché nel servizio svolto come Collaboratore Coordinatore;

1.7)la nuova limitazione è assolutamente immotivata in violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.

1.8)l’annullamento o revoca degli atti amministrativi richiede anche concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità, che devono essere adeguatamente esternate, ancor più se l’autotutela viene esercitata a notevole distanza di tempo riformando in peius il trattamento economico ed al solo fine di consentire che sia respinto il gravame proposto avverso l’atto viziato impugnato;

1.9)la ASL doveva limitarsi ad effettuare mere proposte alla Regione Lazio, alla quale spettava adottare gli atti deliberativi in ordine all’applicazione del nuovo criterio di inquadramento di cui all’art. 117, lett. b): invece, il direttore generale della ASL ha esso stesso adottato il provvedimento annullando l’inquadramento della ricorrente;

1.10) la delibera n. 1477/1996 ha comportato che l’amministrazione non poteva incidere né sul trattamento di quiescenza né sul trattamento di previdenza della stessa in quanto il trattamento di fine rapporto e quello pensionistico devono essere liquidati avuto riguardo al trattamento di servizio in godimento all’atto del collocamento a riposo che, nella fattispecie, è appunto quello del X livello; l’amministrazione, pertanto, non poteva rideterminare in pieus i trattamenti di previdenza e quiescenza spettanti alla ricorrente;

1.11) sussiste, sotto altro profilo, anche il vizio di incompetenza posto che nella particolare situazione descritta la determinazione del trattamento pensionistico e di quiescenza spettava ai competenti istituti di previdenza e non già all’azienda USL, Roma A;

1.12)non è stata data comunicazione di avvio del procedimento di annullamento;

1.13)è stato violato l’affidamento della ricorrente sulla ragionevole sussistenza del diritto a percepire – in buona fede – gli emolumenti corrisposti utilizzati per il soddisfacimento dei bisogni di vita familiare;

La Regione Lazio e la ricorrente hanno depositato memorie nel ricorso n. 10119/1996.

La Regione Lazio ha eccepito anche l’inammissibilità del suddetto gravame, per carenza di lesività, nella parte in cui viene impugnata la nota n. 6351/1995.

All’udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in esame in ragione della loro connessione soggettiva ed oggettiva.

Nell’impugnare gli atti in epigrafe, la ricorrente sostiene che illegittimamente l’intimata amministrazione sanitaria – in pretesa esecuzione del contratto sottoscritto il 4 luglio 1995 dall’ARAN e dalle OO.SS. in sede di ottemperanza al giudicato di annullamento dell’art. 117 DPR 270/1987 – ha disposto l’annullamento dell’inquadramento nel decimo livello – posizione funzionale "direttore amministrativo" -; livello nel quale ella era stata collocata con determinazione della USL in applicazione delle regole fissate dall’art. 117 del DPR 270/1987 nella sua originaria formulazione (prima, cioè, che questo fosse annullato dal giudice amministrativo con sentenza C.d.S. sez. IV, 12 marzo 1992, n. 274).

Il ricorso proposto avverso la deliberazione n. 482/1996 è, in parte qua, improcedibile.

La suddetta determinazione, con la quale l’amministrazione sanitaria aveva provveduto all’inquadramento della ricorrente previa verifica di possidenza dei requisiti soggettivi (esercizio di discrezionalità tecnica), è stata successivamente annullata dalla stessa amministrazione e sostituita con deliberazione ASL "Roma A" n. 1477 del 6 giugno 1996.

L’amministrazione sanitaria, con la citata deliberazione, ha annullato il precedente provvedimento n. 482/1996 (oggetto di impugnativa) modificando l’intero impianto motivazionale del precedente atto. Segnatamente, la ASL ha riconsiderato la posizione lavorativa della ricorrente, riesaminato il suo inquadramento ed esplicitato, infine, le ragioni di pubblico interesse sottese all’esercizio del potere di autotutela. Contestualmente, essa ha anche deciso di non procedere al recupero delle somme corrisposte alla dipendente, dando mandato per la denuncia dei fatti al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

Appare evidente come il contenuto della deliberazione n. 1477 del 6 giugno 1996 non sia meramente confermativo della precedente determinazione n. 482/1996, costituendo piuttosto lo sbocco di un rinnovato procedimento amministrativo in cui sono stati riesaminati, da parte dell’amministrazione procedente, tutti i presupposti di fatto e di diritto inerenti la posizione professionale della ricorrente mediante verifica ed accertamento dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina di settore e ritenuti utili per il corretto inquadramento. Atto di conferma, dunque, e non meramente confermativo, che la ricorrente ha opportunamente e tempestivamente impugnato avversandolo con i medesimi motivi di diritto dedotti con il primo gravame.

Il secondo ricorso – con cui viene impugnata la deliberazione n. 1477/1996 – ed il primo gravame nella parte in cui risultano impugnati gli atti presupposti alla deliberazione di inquadramento, sono, invece, fondati.

La ricorrente venne inquadrata, nel 1987, secondo quanto allora stabilito dall’art 117 del d.p.r. n° 270 del 1987, nel decimo profilo professionale, ai sensi della lettera b) di tale articolo: dalla data di entrata in vigore del presente decreto le sottoindicate figure professionali, tali in posizione di ruolo e con l’incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna figura indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono così inquadrate: b) collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede provinciale o con la titolarità di una sezione territoriale dell’Istituto nazionale delle assicurazioni di malattia, ovvero, titolari o reggenti di una sede o cassa mutua provinciale – 10° livello.

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 274 del 1992 annullava il suddetto decreto, ritenendolo illegittimo, in quanto in maniera irrazionale si riferiva solo ad alcune categorie (i titolari e reggenti degli uffici provinciali).

Dall’annullamento in sede giurisdizionale, secondo quanto affermato dal Tar Lazio, nella sentenza n° 1032 del 1994, resa in sede di ottemperanza, trattandosi di annullamento di un regolamento che dava efficacia alla contrattazione collettiva non poteva che sorgere l’obbligo della esecuzione del giudicato in capo alle parti sociali, per una nuova contrattazione. "Le decisioni del giudice amministrativo che annullano disposizioni regolamentari, non possono avere altro effetto che quello di rimuovere la disposizione riconosciuta viziata, restituendo al governo ed alle parti sociali, nel caso di atto di recepimento di accordo di lavoro, il potere già invalidamente esercitato".

Sia la sentenza n° 274 del 1992 sia la successiva sentenza resa in sede di ottemperanza dal Tar Lazio n° 1032 del 1994 annullavano i criteri previsti dalla lettera b) del d.p.r. n° 270 del 1987, affidando quindi la successiva attività amministrativa al successivo riesercizio del potere che, in questo caso, trattandosi di decreto di attuazione della contrattazione collettiva doveva passare per una successiva attività di contrattazione.

Il nuovo contratto è stato sottoscritto il 471995. Tale contratto, espressamente qualificato "in ottemperanza" alle decisioni del Consiglio di Stato e del Tar Lazio riformulava la norma della lettera b) dell’art 117 estendendo l’inquadramento al decimo livello anche ai dirigenti di uffici centrali degli ex enti disciolti, confermando però che l’anzianità di cinque anni dovesse essere nella titolarità dell’ufficio; sono stati previsti, altresì, gli effetti del nuovo inquadramento dal luglio 1995, salvo per coloro che avevano proposto ricorso avverso tale decreto.

Nella premessa del contratto si fa espresso riferimento non solo agli effetti della sentenza e alla necessità di adeguarsi al giudicato, ma anche agli effetti sui rapporti in corso: "Considerato che il Consiglio di Stato con la citata sentenza, nel riconoscere la fondatezza dell’impugnativa, ha affermato che l’annullamento delle lettere a), b) e c) dell’art. 117 – valido erga omnes – non persegue come risultato ultimo la restituzione dei beneficiari allo status quo ma, essendo la norma di provenienza pattizia, determina la riapertura del negoziato sulle clausole controverse e le ulteriori decisioni cui le parti potranno pervenire, che possono "consistere, eventualmente, nel ripristinare in tutto o in parte la concessione dei benefici", nel rispetto: a) delle compatibilità finanziarie; b) della coerenza logica del contratto; c) dell’attualità delle mansioni; d) dell’equilibrio di rapporti con le altre categorie, evitando la disparità di trattamento giuridica irrazionale ed illegittima.

La premessa del contratto dà atto altresì della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione Ibis, del 28 giugno 1994, n. 1032, con la quale il giudice amministrativo, nel confermare l’obbligo di ottemperanza alla decisione n. 274/1992 del Consiglio di Stato, ha richiamato il dovere di procedere alla rivalutazione della norma caducata attraverso una riapertura del negoziato, il cui risultato finale è rimesso alla discrezionalità dei soggetti contraenti con il solo vincolo, nascente dal giudicato, dell’eliminazione della irrazionalità della norma, individuata nella circostanza che essa, prendendo in esame le sole funzioni periferiche, aveva preteso di incidere…, a distanza di quasi un decennio, su di un assetto posto in sede di prima organizzazione dei nuovi servizi sanitari, quando ormai il personale del ruolo unico dirigenziale era addetto a funzioni unitarie ed aveva pari qualifica e dignità professionale per effetto degli inquadramenti disposti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, tabella allegato 2.

In tale contesto, la delibera della ASL che annulla, a distanza di circa nove anni, il precedente inquadramento, disposto in base ad una interpretazione estensiva di una normativa allora vigente, in mancanza di qualsiasi motivazione, deve ritenersi illegittima.

Infatti, per quanto fosse intervenuto l’annullamento in via giurisdizionale della norma regolamentare, peraltro nel 1992, il provvedimento di revoca dell’inquadramento è pur sempre un provvedimento di autotutela che resta soggetto ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza per la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela.

Presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio con effetti ex tunc sono l’illegittimità originaria del provvedimento, l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari (Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291).

Inoltre, si deve tener conto, altresì, che il provvedimento è stato adottato nel 1996, quindi, successivamente alla stipula del nuovo accordo che ha previsto, comunque, tale inquadramento al decimo livello per collaboratori coordinatori titolari di ufficio (aggiungendovi i direttivi e dirigenti operanti nelle sedi centrali degli enti disciolti), così come si deve ritenere la dott.ssa D’Arienzo, solo che tale inquadramento le era stato concesso in forza di una interpretazione estensiva della ASL già sotto la vigenza del vecchio testo dell’art 117 che lo limitava ai dirigenti delle sedi territoriali.

Quindi, se astrattamente la decorrenza dell’inquadramento avrebbe dovuto essere posticipata al 1995, come previsto dal nuovo contratto, peraltro la D’Arienzo aveva svolto le funzioni di decimo livello dal 1987 al 1996, in forza di una interpretazione estensiva data allora nel 1987 dalla ASL, ma ritenuta sostanzialmente legittima dal Consiglio di Stato, anche se rimandando alla contrattazione collettiva.

La posizione specifica della ricorrente, che aveva avuto il più favorevole inquadramento previsto dalla norma, non poteva non essere oggetto di specifica valutazione da parte dell’Amministrazione, tenendo conto, inoltre, che comunque per il passato la ricorrente avrebbe avuto diritto alle maggiori somme percepite, avendo ella prestato le relative mansioni.

A sostegno di tale interpretazione resta anche il fatto che l’accordo prevede espressamente la decorrenza giuridica al 12 luglio 1987, con il che esprime un principio generale che se non può tornare a vantaggio di chi non abbia proposto ricorso (per i quali era prevista la decorrenza al 4 luglio 1995) neppure può danneggiare chi non lo ha proposto, non avendovi interesse, avendo già avuto (come la dott. D’Arienzo) l’inquadramento al decimo livello, per una interpretazione estensiva da parte della propria amministrazione, seppur errata.

Se la giurisprudenza in materia di inquadramento ritiene che, in caso di annullamento d’ufficio di un illegittimo provvedimento di inquadramento, il quale abbia determinato ingiustificati oneri per l’Erario, non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico all’intervento in autotutela, in quanto tale interesse è in re ipsa, ed è quello a risparmiare e ad evitare spese non giustificate in base alla normativa, il che significa che per procedere all’annullamento d’ufficio di un inquadramento illegittimo è sufficiente l’esigenza di ripristinare la legalità (Consiglio Stato, sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1550), tali affermazioni non si attagliano al caso di specie in cui gli emolumenti erogati in relazione alle funzioni corrispondenti al livello di inquadramento, oltre al fatto di essere stati percepiti in perfetta buona fede, sono da considerare quali controprestazioni delle mansioni effettivamente svolte legittimamente; tali emolumenti, pertanto, sarebbero spettati comunque fino all’annullamento dell’inquadramento (Consiglio Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6283).

Se quindi, in generale, si afferma che l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio dell’illegittimo inquadramento di un pubblico dipendente è in re ipsa e non richiede specifica motivazione, in quanto l’atto oggetto di autotutela produce un danno per l’Amministrazione consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il dipendente, né in tali casi rileva il tempo trascorso dalla emanazione del provvedimento di recupero dell’indebito (Consiglio Stato, sez. V, 22 marzo 2010, n. 1672), nel caso specifico la illegittimità era derivante da una norma annullata successivamente dal giudice amministrativo, ma oggetto di un ulteriore contrattazione sindacale.

Il provvedimento avrebbe necessitato dunque una specifica valutazione dell’interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento dell’atto, tenendo conto in particolare che la ricorrente aveva già esercitato le funzioni del decimo livello per quasi nove anni (dal 1987 al 1996); che poteva avere comunque in forza della norma vigente diritto all’inquadramento e che la contrattazione del 1995 non comportava in maniera automatica l’annullamento dei precedenti inquadramenti (cfr CDS Sez. IV, sent. n. 5206 del 07092006, per cui con il nuovo testo dell’art. 117 del D.P.R. n. 270/87 si è stabilita la conferma dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 117 medesimo, salvo alcune integrazioni, nonché la conferma dei provvedimenti di inquadramento emanati sulla base del precedente testo di accordo ovvero, ancora, la riadozione dei provvedimenti d’inquadramento che nel frattempo fossero stati, a far data dal 12 luglio 1987, revocati).

In conclusione, i ricorsi in esame vanno dichiarati in parte improcedibili ed in parte fondati, nei sensi di cui in motivazione.

L’accoglimento dei gravami comporta l’annullamento della delibera n. 1477 del 6 giugno 1996.

In considerazione della peculiarità delle questioni, sussistono giusti motivi per la compensazione, fra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, in parte li dichiara improcedibile ed in parte li accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la delibera del Direttore generale della ASL, Roma A), n. 1477 del 6 giugno 1996.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-06-2011) 25-07-2011, n. 29797 Aggravanti comuni danno rilevante

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.A. e Ra.Fi. ricorrono avverso la sentenza 30.6.10 della Corte di appello di Bari con la quale, in riforma di quella in data 19.11.09 del Tribunale di Trani, sono stati condannati, per i reati di furto aggravato in concorso (così qualificata l’originaria imputazione di rapina in concorso, per la quale erano stati condannati in primo grado) e ricettazione, unificati ex art. 81 cpv. c.p., il primo alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa e la seconda a quella di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa, con l’applicazione per entrambi delle pene accessorie di legge.

Deducono i ricorrenti, con due distinti atti di identico contenuto, con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per essere la sentenza impugnata "mancante di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie in contestazione". Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 625 c.p., nn. 2 e 5, dal momento che, quanto alla aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2, non vi era stata nessuna distruzione, dispersione o deterioramento della cosa altrui, nè era stato fatto uso di una complessa energia fisica comunque funzionale alla sottrazione, mentre, con riferimento all’aggravante ex art. 625 c.p., n. 5, non vi era stata alcuna descrizione della stessa nè in sentenza nè nel capo d’imputazione.

Osserva la Corte che il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità, dal momento che si limita ad una censura stereotipata della sentenza, senza neanche evidenziare i capi o i punti oggetto di doglianza, dovendosi inoltre considerare che in ordine al delitto di ricettazione non è stato proposto neanche appello dagli imputati, per cui su tale capo la sentenza ha già acquisito il carattere della definitività.

Infondato è il secondo motivo, ricorrendo – come perspicuamente evidenziato dai giudici di appello – l’aggravante della violenza sulle cose, in quanto per impossessarsi della borsa della vittima gli imputati (precisamente il R.) avevano mandato in frantumi i vetri della autovettura alla cui guida si trovava la p.o., danneggiando quindi lo stesso veicolo e senza che sia necessario, per integrare l’aggravante in questione, che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell’impossessamento (v. Cass., sez. 4, 14 febbraio 2006, n. 14780).

Del pari, legittimamente è stata ritenuta l’aggravante ex art. 625 c.p., n. 5, essendo stato contestato in fatto che l’episodio criminoso era stato realizzato da tre persone travisate, circostanza su cui gli imputati hanno quindi avuto la possibilità di difendersi e che nella sua materialità non hanno contestato, tanto da avere il R., sin dall’interrogatorio di garanzia, ammesso i fatti addebitatigli. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5217 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, il Fallimento B. s.r.l. impugna la sentenza 16 luglio 2003 n. 1095, con la quale il TAR per la Lombardia, sede di Brescia, dopo avere accolto il ricorso n. 351/1999, ha respinto il ricorso n. 517/1999, proposto avverso il diniego di concessione edilizia per una nuova costruzione ad uso industriale.

La sentenza appellata ha, innanzi tutto, accolto il primo ricorso, proposto avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Levate, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento locale di igiene (in particolare stabilendo, al comma 2 dell’art. 2.7.3.3. che i nuovi insediamenti cd. "insalubri" sono "consentiti ad una distanza di almeno 400 metri dal perimetro del centro abitato e dalle aree previste dal piano regolatore generale vigente per insediamenti residenziali o di interesse pubblico").

Quanto al rigetto del ricorso proposto avverso il diniego di concessione edilizia (parte della sentenza di I grado oggetto di impugnazione), tale pronuncia, ritenuti illegittimi taluni dei motivi di diniego (pagg. 7 – 10 sent.), afferma invece la legittimità del motivo di diniego inerente all’assenza della valutazione regionale di compatibilità ambientale, in quanto:

– il DPR 12 aprile 1996 individua le fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (laddove "dagli atti di causa emerge che intervento edilizio riguarda la realizzazione di una fonderia con produzione di oltre 40.000 tonnellate annue"), quali progetti assoggettati a VIA qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla l. n. 394/1991;

– di conseguenza il motivo di diniego è legittimo, poichè "la procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto ovvero, in caso di prescrizioni, i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera".

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) falsa applicazione del DPR 12 aprile 1996; difetto dei presupposti; travisamento dei fatti; motivazione insufficiente; poiché "il provvedimento di diniego – adottato il 26 febbraio 1999 – non poteva essere formulato sulla base del DPR 12 aprile 1996, mancando all’epoca la legge regionale per la sua attuazione, legge che nella Regione Lombardia risulta approvata soltanto in data 3 settembre 1999, con il n. 20, e pubblicata sul BURL del 6 settembre 1999"; né, all’epoca, la VIA era imposta dalla normativa comunitaria. Di conseguenza "il Comune di Levate aveva l’obbligo di decidere la domanda della concessione edilizia sulla base della normativa all’epoca vigente e non già facendo riferimento ad una previsione normativa diretta allo stato e non applicabile nel caso concreto";

b) in ogni caso, la procedura di VIA, ai sensi dell’art. 7 DPR 12 aprile 1996, deve concludersi "prima dell’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell’inizio dei lavori", dal che consegue che il Comune ben poteva rilasciare la concessione edilizia "con la prescrizione che l’inizio dei lavori restava subordinato alla conclusione della procedura di verifica di cui all’art. 10 del medesimo decreto";

c) per le fonderie di metalli ferrosi, è prevista "la procedura di VIA soltanto nel caso in cui ricadano in aree naturali protette, non già quando, come nella fattispecie in esame, sorgano in zona industriale non assoggettata ad alcun vincolo di carattere paesaggistico e ambientale". Peraltro, "era onere del Comune acquisire il parere della Regione Lombardia".

L’appellante ripropone, inoltre, la domanda di risarcimento del danno (pagg. 20 – 22 appello).

Si è costituito in giudizio il Comune di Levate, che – rilevando preliminarmente l’inammissibilità del motivo di appello perché "nuovo" – ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza. Ha inoltre proposto appello incidentale condizionato, perchè "ove fosse ritenuta fondata l’impugnazione del Fallimento B. s.r.l. avverso il capo della sentenza con la quale è stato rigettato il ricorso proposto in I grado", la sentenza stessa venga riformata "nella parte in cui ha dichiarato illegittimi plurimi motivi di diniego della concessione edilizia". E ciò per "eccesso di potere, travisamento dei fatti e/o carenza dei presupposti; violazione delle NTA del Comune di Levate; carenza e/o insufficienza della motivazione".

Depositate ulteriori memorie da entrambi le parti, all’odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, rendendosi di conseguenza superfluo l’esame della eccezione di inammissibilità del medesimo avanzata dall’appellato Comune di Levate.

L’art. 1 DPR 12 aprile 1996, quanto all’ "ambito di applicazione" del medesimo decreto, prevede:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l’attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d’attuazione.

2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente atto di indirizzo e coordinamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto.

3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato A.

4. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato B che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.

6. Per i progetti elencati nell’allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l’autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all’art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale."

La tesi sostenuta dall’appellante, secondo la quale, il decreto in esame costituirebbe "atto di indirizzo e coordinamento diretto alla legislazione regionale e, per ciò, non direttamente applicabile", in assenza di legge regionale, non può essere condivisa.

Giova, innanzi tutto osservare,m che tale assunto non può essere ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 1998 n. 273 (citata dall’appellante a sostegno della propria tesi).

La Corte, infatti, giudicando di un conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano, si è limitata ad osservare che "deve escludersi che l’atto impugnato abbia per le Province autonome e le Regioni a statuto speciale un valore di normativa dettagliata e assolutamente vincolante nei particolari procedurali".

In disparte ogni valutazione sul fatto che il principio enunciato è relativo alla particolare posizione, costituzionalmente garantita, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, va rilevato come la Corte abbia escluso un valore di normativa dettagliata e vincolante al DPR 12 aprile 1996 "nei particolari procedurali", non escludendosi affatto la cogenza della normativa statale quanto, ad esempio, alla individuazione delle opere da sottoporre a VIA (art. 1, commi 36); disposizione che deve ritenersi vigente (e quindi pienamente efficace), indipendentemente dalla attuazione normativa regionale.

In definitiva (e per ciò che rileva nel caso di specie), laddove il decreto prevede la sottoposizione a VIA di determinate opere o impianti, la realizzazione dei medesimi, dopo il DPR 12 aprile 1996, non può avvenire senza la citata, previa valutazione.

L’appellante deduce, inoltre, che, ai sensi dell’art. 7 del DPR in esame, la procedura di VIA deve concludersi "prima dell’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell’inizio dei lavori", dal che consegue che il Comune ben poteva rilasciare la concessione edilizia "con la prescrizione che l’inizio dei lavori restava subordinato alla conclusione della procedura di verifica di cui all’art. 10 del medesimo decreto".

Orbene, l’art. 7 DPR 12 aprile 1996 prevede:

(comma 1) "La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell’inizio dei lavori.".

La norma richiede espressamente, a tutta evidenza, che la procedura di valutazione di impatto ambientale si concluda prima del rilascio del titolo autorizzatorio edilizio; né, d’altra parte, appare ragionevole assentire un progetto per il quale non è ancora certa la realizzabilità o al quale, all’esito della VIA, occorre apportare modifiche.

E’ pur vero che la norma consente che la procedura si concluda "prima dell’inizio dei lavori", ma trattasi di norma "di chiusura" del sistema, eccezionale rispetto all’ipotesi ordinaria.

Di conseguenza, per un verso, non sussiste una alternativa circa il "momento" di emanazione del titolo autorizzatorio in relazione alla procedura di VIA; per altro verso, compete alla pubblica amministrazione titolare del potere di emettere il "provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto", valutare, fornendo adeguata motivazione, se, derogando all’ipotesi ordinaria, tale atto possa essere emanato in assenza di VIA, subordinando comunque l’inizio dei lavori alla positiva conclusione della procedura.

Nel caso di specie, il Comune di Levate ha legittimamente ritenuto di non poter procedere all’emanazione della richiesta concessione edilizia in difetto di conclusione della procedura di VIA, con una valutazione che, in quanto corrispondente all’ipotesi ordinaria prevista dalla norma, non abbisogna di particolare motivazione.

Da ultimo, l’appellante rileva che per le fonderie di metalli ferrosi, è prevista "la procedura di VIA soltanto nel caso in cui ricadano in aree naturali protette, non già quando, come nella fattispecie in esame, sorgano in zona industriale non assoggettata ad alcun vincolo di carattere paesaggistico e ambientale"; peraltro, "era onere del Comune acquisire il parere della Regione Lombardia".

Quanto a tale ultimo profilo, è appena il caso di osservare che l'(eventuale) onere gravante sul Comune di acquisire il parere in tema di VIA della Regione Lombardia non esclude ex se la legittimità dell’atto adottato.

Quanto, infine, alla dedotta inapplicabilità della procedura VIA all’impianto per il quale si era richiesta la concessione edilizia, occorre osservare che l’allegato B del DPR 12 aprile 1996 include, tra gli altri, le "fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno" (punto 3, lett. d).

L’art. 1 prevede che siano assoggettati a VIA i progetti indicati nell’allegato B, se ricadenti, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette ex l. n. 394/1991 (comma 4).

Qualora essi non ricadano in aree protette, comunque l’autorità competente verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale (comma 6).

Alla luce di quanto esposto, non appare sostenibile la dedotta esclusione della sottoponibilità del progetto a VIA e, quindi, è legittimo (anche in assenza di ulteriori motivi di doglianza, al di là della affermazione generale) quanto rilevato dal Comune con l’atto di diniego.

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Fallimento B. s.r.l. (n. 8247/2004 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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