Repetitio ususfrùctus

Clausola che veniva apportata nel legato di usufrutto.
Grazie a questa,in caso di càpitis deminùtio dell’usufruttuario, l’usufrutto veniva trasmesso ad altra persona indicata dal testatore.
Quando avveniva la morte del tiolare, invece, era vietata la repetitio ususfructus.
In diritto postclassico, questo divieto fu sorpassato, ammettendosi che questa potesse avvenire anche in favore degli eredi dell’usufruttuario.

Res pèrit dòmino

Principio generale del diritto civile attuale che viene stabilita in tema di obbligazioni.
Secondo questa il pregiudizio ottenuto dal perimento di una res deve essere sopportato dal suo proprietario.
Il rischio del perimento della cosa grava sull’acquirente, se l’evento avviene in seguito all’acquisto della cosa stessa.