Si ha quando avviene lo scioglimento del vincolo contrattuale in seguito al verificarsi di un vizio genetico del sinallagma.
Esiste un rimedio che viene applicato solo nelle ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive, mentre non è ammissibile per i contratti aleatori.
Il codice prevede due figure di rescissione:
1) del contratto concluso in caso di pericolo. Può avere la rescissione del contratto chi assume delle obbligazioni a condizioni inique, per salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona (art. 1447 c.c.).
Il giudice può in acuni casi assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata (art. 1447, co. 1 c.c.);
2) per lesione. Quando vi è una sproporzione fra la prestazione di una parte e di un’altra a causa del bisogno di uno, si verifica la rescissione per lesione. La parte danneggiata può anche domandare la rescissione del contratto (art. 1448 c.c.).