Rescissione (d. civ.) (Termination)

Si ha quando avviene lo scioglimento del vincolo contrattuale in seguito al verificarsi di un vizio genetico del sinallagma.
Esiste un rimedio che viene applicato solo nelle ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive, mentre non è ammissibile per i contratti aleatori.
Il codice prevede due figure di rescissione:
1) del contratto concluso in caso di pericolo. Può avere la rescissione del contratto chi assume delle obbligazioni a condizioni inique, per salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona (art. 1447 c.c.).
Il giudice può in acuni casi assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata (art. 1447, co. 1 c.c.);
2) per lesione. Quando vi è una sproporzione fra la prestazione di una parte e di un’altra a causa del bisogno di uno, si verifica la rescissione per lesione. La parte danneggiata può anche domandare la rescissione del contratto (art. 1448 c.c.).

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