Regime linguistico

Regime linguistico art. 290 Trattato CE; Regolamento CEE 15 aprile 1958, n. 1/58

Il regime linguistico delle istituzioni delle Comunità europee è stabilit dal Consiglio dell’Unione che delibera all’unanimità.
Quando furono istituite le Comunità europee le lingue ufficiali erano solo quattro: danese, francese, tedesco e italiano.
Successivamente aderiono nuovi Stati, quindi le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni divennero undici: danese, finlandese, francese, greco, italiano, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco.
I testi diretti da uno Stato membro alle istituzioni comunitarie possono essere scritti, con una lingua a scelta del mittente fra le lingue della Comunità.
La risposta dell’istituzione deve essere redatta nella stessa lingua.
I testi diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro devono essere scritti nella lingua ufficiale di quest’ultimo.
Quando le istituzioni emanano regolamenti e atti a portata generale, questi devono essere redatti nelle undici lingue ufficiali della Comunità.
La Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è pubblicata in tutte le lingue ufficiali.

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