Revisione dei trattati

art. 48 Trattato sull’Unione europea

La procedura di revisione dei trattati comunitari (v.) si attiva quando il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione sottopongono al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l’Unione. Una volta consultati il Parlamento, all’occorrenza la Commissione e la Banca Centrale europea (per modifiche attinenti al settore monetario), il Presidente del Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole in tal senso, convoca una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (v. CIG), al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. Gli emendamenti così adottati, entreranno in vigore dopo essere stati ratificati (v. Ratifica) da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
In alcuni casi non è stata convocata la conferenza intergovernativa per la modifica dei trattati, ma è stato adottato all’unanimità (v.) un atto del Consiglio, cui è seguita la ratifica dell’atto da parte degli Stati secondo la propria procedura costituzionale. Casi di questo tipo si sono verificati con la decisione sulle risorse proprie (v.) del 21 aprile 1970 e con la decisione relativa all’elezione del Parlamento europeo (v.) a suffragio universale del 20 settembre 1976.
Una procedura particolare di revisione è quella lasciata all’iniziativa delle istituzioni, la cd. “revisione delegata”. L’esempio più significativo è quello relativo all’articolo 168A introdotto dall’Atto unico europeo (ora articolo 225), che prevedeva la creazione, con decisione unanime del Consiglio, su richiesta della Corte di Giustizia e previa consultazione del Parlamento e della Commissione, di “una giurisdizione competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia per i soli motivi di diritto ed alle condizioni stabilite nello statuto, alcune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche”. Con la decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988, venne istituito il Tribunale di primo grado (v.)

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