Trattato di Maastricht

Il Trattato di Maastricht è stato firmato dagli Stati membri nel 1992.
La ratifica del Trattato sull’Unione è stata travagliata, infatti si è pensato un completo abbandono del progetto in molte occasioni.
In Francia e in Danimarca esso è stato sottoposto a referendum.
In Gran Bretagna fu approvato dopo che il governo ebbe posta la questione di fiducia; mentre il Parlamento tedesco ha ratificato il trattato già nel dicembre 1992, dopo una pronuncia della propria Corte Costituzionale.
Esso prevede una struttura a tempio dell’Unione europea, composta da tre pilastri:
1)la dimensione comunitaria,
2)la politica estera e di sicurezza comune
3) la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
Ad esso fanno capo vari protocolli e dichiarazioni, esempio i due Protocolli per lo statuto del Sistema europeo delle Banche centrali , dell’Istituto monetario europeo e per la Banca centrale europea.
Il trattato prevede queste sezioni:
2) disposizioni comuni (titolo I). Essa comprende le linee guida che ispirano l’azione comunitaria, in modo da organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri ed i loro popoli;
3) modifiche al Trattato CEE (titolo II). Essa ha valore simbolico per quanto riguarda la disposizione che sostituisce l’espressione “Comunità Economica Europea” con “Comunità Europea” . In questo modo si vuole non limitare più l’azione della Comunità alle sole relazioni economiche ma ampliarla ad altri campi degli Stati membri.
Principi fondamentali di questo capitolo del trattato sono:
1) l’instaursi di una unione economica e monetaria;
2) l’istituzione della cittadinanza europea;
3) l’affermarsi del principio di sussidiarità;
4) l’ampliare le politiche comunitarie (cioè industria, sanità pubblica, educazione e cultura);
5) il rivedere i poteri attribuiti ad alcune istituzioni comunitarie, con l’ampliamento delle funzioni del Parlamento europeo;
6) modifiche ai Trattati CECA ed Euratom (titoli III e IV);
7) disposizioni riguardo la politica estera e la sicurezza comune (titolo V).
8) disposizioni che riguardano la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (titolo VI). Si è deciso di stabilire delle strategie comuni agli Stati membri, come la costituzione di un Ufficio europeo di Polizia;
9) disposizioni su una cooperazione rafforzata (titolo VII). Esso è stato aggiunto nel Trattato di Amsterdam e prevede la possibilità per alcuni Stati membri di perseguire in maniera autonoma determinate politiche quando non si raggiungere l’unanimità;
10) disposizioni finali (titolo VIII). L’art. 49 (ex O) disciplina l’adesione di nuovi Stati.

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