SIS Sistema d’Informazione Schengen

art. 92 Convenzione di applicazione Schengen 19 giugno 1990

Il SIS è una struttura informatica che è stata realizzata dopo gli accordi di Schengen.
Ad essa accedono tutti i paesi partecipanti e consente, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, la circolazione dei dati riguardanti le persone scomparse, ricercate, espulse, sottoposte a procedimento penale etc.
Vi sono comunque degli standard minimi di protezione informatica da rispettare, per evitare l’accesso incontrollato e non autorizzato alle banche dati e l’utilizzazione impropria delle informazioni.
L’art. 117 della Convenzione di applicazione ha stabilito che gli standard minimi sono quelli previsti dalla Convenzione di Strasburgo del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato dei dati di carattere personale del 28 gennaio 1981.
Solo le autorità di polizia e di dogana possono accedere al SIS, cosi’ come quelle incaricate al rilascio dei visti e permessi di soggiorno.
Il sistema ha sede a Strasburgo nella sua sede centrale, mentre la sezione nazionale è presente in ogni Stato (N-SIS).
La sezione centrale, è sotto la responsabilità della Francia, avendo una funzione di supporto tecnico, di coordinamento e di controllo generale di tutti i dati per poi trasmetterli ai vari sistemi nazionali.
La sezione nazionale del SIS (N-SIS), ha un archivio di dati identico a quello delle altre nazioni.
Il funzionamento della base nazionale del SIS avviene grazie all’autorità competente, detta SIRENE.

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