Sorveglianza multilaterale

art. 99 Trattato CE; Decisione 12 marzo 1990, n. 90/141/CE

Procedura comunitaria che viene usata nell’ambito della politica economica e garantisce un più stretto coordinamento tra le politiche economiche e monetarie nazionali in vista di una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri.
La sorveglianza multilaterale viene realizzata dal Consiglio e riguarda tutti gli aspetti della politica economica sia a breve che a medio termine.
Gli stati membri inizialmente comunicano alla Commissione delle informazioni riguardanti la politica economica da essi adottata, quindi la stessa commissione fornisce una relazione al Consiglio.
Se il Consiglio stabilisce che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima da esso elaborati o comprometterebbero il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria, può raccomandare a questi Stati affinché correggano le loro politiche.
La procedura di sorveglianza multilaterale permette il rispetto dei criteri di convergenza per la realizzazione dell’UEM.

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