Commissioni

(struttura)
Le Commissioni sono organi collegiali ristretti, rispecchianti la consistenza numerica dei diversi Gruppi parlamentari. Possono essere considerate come piccole assemblee che riproducono in scala ridotta la composizione dell’Aula. Ad esse sono attribuite importanti funzioni (vedi Commissioni (attività)), preparatorie o sostitutive rispetto all’esercizio di quelle dell’Aula.
Una prima, fondamentale distinzione è tra Commissioni permanenti e non.
Le Commissioni permanenti del Senato sono quattordici e hanno competenza nelle materie per ciascuna indicate:
• 1ª Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione;
• 2ª Giustizia;
• 3ª Affari esteri, emigrazione;
• 4ª Difesa;
• 5ª Programmazione economica, bilancio;
• 6ª Finanze e tesoro;
• 7ª Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
• 8ª Lavori pubblici, comunicazioni;
• 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare;
• 10ª Industria, commercio, turismo;
• 11ª Lavoro, previdenza sociale;
• 12ª Igiene e sanità;
• 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali;
• 14ª Politiche dell’Unione europea.
Ogni Senatore deve far parte di una Commissione permanente; i Gruppi piccoli, però, sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni diverse, per poter essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
Le Commissioni si costituiscono all’inizio di ogni legislatura, eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone di volta in volta il programma dei lavori e il calendario della Commissione (vedi Programmazione dei lavori).
A fianco delle Commissioni sopra ricordate, il Regolamento del Senato prevede alcuni altri organi collegiali anch’essi permanenti (per ragioni storiche denominati: giunte), investiti di funzioni non legislative o di controllo politico, bensì tecnico-giuridiche di forte rilievo ai fini dell’organizzazione interna. Sono: la Giunta per il Regolamento; la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il carattere eminentemente tecnico delle funzioni da esse svolte si riverbera sulla composizione (che non è di designazione dei Gruppi parlamentari bensì del Presidente del Senato; inoltre, tali Giunte non si rinnovano al termine del primo biennio della legislatura, come invece le Commissioni permanenti). All’interno del Senato opera inoltre la Commissione per la biblioteca e per l’archivio storico (composta di tre Senatori, ha funzioni di vigilanza sulla Biblioteca e sull’Archivio storico del Senato).
Oltre alle Commissioni permanenti, il Senato può decidere di costituire Commissioni speciali, cui attribuire il vaglio di materie particolarmente complesse e tecniche. Hanno carattere temporaneo e composizione proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari.
Su materie di pubblico interesse, ciascuna Camera può costituire Commissioni d’inchiesta. Se ambedue le Camere dispongono un’inchiesta sulla medesima materia, la Commissione d’inchiesta è bicamerale (vedi Commissioni bicamerali).

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