Stralcio

L’assemblea con questa procedura può disporre che articoli o singole disposizioni contenuti in un disegno di legge al suo esame vengano discussi e votati a parte. Essi mantengono la loro autonoma rilevanza normativa.
Le disposizioni che vengono stralciate finiscono in un nuovo disegno di legge che seguirà un iter autonomo rispetto a quello del disegno di legge originario.
Assume infatti la numerazione seguita da -bis.

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