Stato federale

In questa forma politica i poteri sono ripartiti con un sistema di divisione, che consente agli Stati membri di conservare una parte della propria sovranità.
Indica la garanzia costituzionale della possibilità, per gli Stati membri, di partecipare ai processi di revisione costituzionale, la partecipazione alla formazione della volontà politica dello Stato centrale, oltre che il riconoscimento della capacità di darsi una Costituzione.
Le Costituzioni federali prevedono:
1) dei limiti rigidi alle Costituzioni degli Stati membri, che ne condiziona la forma di governo;
2) la prevalenza del diritto federale su quello statale;
3) la ripartizione della competenza fra Stato federale e Stati membri;
4) il concorso degli Stati membri alla revisione costituzionale.
Nel procedimento di revisione sono inseriti gli Stati membri, e in esso è richiesto l’intervento della seconda camera.
Gli organi federali svolgono la verifica del rispetto degli obblighi gravanti sugli Stati membri e scaturenti dalla Costituzione; a tal fine intervengono con misure coercitive.
Agli stati membri spetta l’amministrazione della giustizia, la disponibilità di forze di polizia, la capacità punitiva, nell’ambito dello stato regionale.

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