Contratto verbale, che veniva concluso grazie ad uno scambio di domanda e risposta.
In questo caso un soggetto (promìssor) si impegnava a compiere una qualsiasi prestazione in favore di un altro (stipulàtor).
essa veniva conclusa oralmente con la pronuncia di una formula solenne e serviva a:
1)estinguere in maniera semplice l’obbligazione;
2) difendere il diritto del creditore mediante l’efficace “actio ex stipulatu”.
All’inizio tale contratto poteva essere stipulato solo dai cives, successivamente fu utilizzato indifferentemente da cives e da peregrini.
I requisiti della Stipulatio erano:
1) l’oralità; infatti il muto ed il sordo non potevano concludere questo tipo di contratto;
2) la presenza delle parti;
3) l’ùnitas actum, cioè non vi doveva essere soluzione di continuità tra domanda e risposta;
4) la domanda e risposta dovevano essere congruenti.
In età post-classica non si ritenne più indispensabile l’uso del verbo “spondere”.
Nel 472 l’imperatore Leone dispose, con una costituzione, che le “stipulationes” fossero valide “quibuscumque verbis pro consensu compositiae sint”.