Nel diritto antitrust comunitario è una fattispecie vietata per tutelare la concorrenza effettiva.
Sul mercato una o più imprese hanno posizione dominante quando possono influire in misura sostanziale sulle decisioni di altri agenti economici con strategia indipendente, e sottrarsi ad una concorrenza effettiva. Esse hanno la possibilità di stabilire i prezzi a proprio piacimento per l’esistenza di una posizione dominante.
Non è necessaria, l’esistenza di un vero e proprio monopolio cioè, eliminare ogni concorrenza, basta la possibilità per una o più imprese di eliminare dal mercato le imprese concorrenti.
L’assunzione di una posizione dominante è vietata solo se è sfruttata abusivamente.
L’art. 82 del Trattato CE e la normativa italiana (L. 287/90) vietano l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese all’interno del mercato nazionale se pregiudicano il commercio tra gli Stati membri e stabiliscono, che esso si realizza attraverso le seguenti pratiche:
— imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali estremamente gravose;
— impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
— applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni differenti per prestazioni simili, cosi’ da determinare ingiustificati svantaggi per la concorrenza;
— subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte dei contraenti di prestazioni supplementari che non hanno alcuna correlazione con l’oggetto degli stessi contratti.