Call provisions [clausole di richiamo]

Vengono in genere apposte a particolari obbligazioni (v.), dando la possibilità all’ente emittente di riscattarle dopo un certo periodo di tempo ad un prezzo determinato, di solito superiore al valore facciale. Generalmente per le obbligazioni caratterizzate dalle call provisions viene pagato un interesse più elevato rispetto a quello relativo alle obbligazioni che ne sono prive

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *