Contratti di Borsa

Contratti riguardanti negoziazioni borsistiche (v. Borsa) e conclusi attraverso intermediari autorizzati, ossia agenti di cambio (v.), banche (v.) e imprese d’investimento (v.).
Non sono specificamente disciplinati dal codice civile, tranne il contratto di riporto; la loro regolamentazione rientra, infatti, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa riconosciuta dal decreto Eurosim (v.), alle società di gestione (v.).
I contratti di Borsa vengono liquidati per contanti, vale a dire dopo un numero prestabilito di giorni (contante rolling) di Borsa aperta, numero che varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 secondo i titoli trattati. Ogni giorno, quindi, è utile per le liquidazioni. Unica eccezione alla liquidazione in contanti è costituita dai contratti derivati (v.) per i quali è prevista la liquidazione a termine.
La ratio che ha ispirato il passaggio a un regime esclusivo, o quasi, di liquidazione a contante, va ricercata sia nell’esigenza di uniformarsi alle procedure internazionali, sia nell’intento di ridurre, comprimendo gli intervalli temporali, i rischi di insolvenza: rischi che potevano, caso tutt’altro che accademico, anche trasmettersi da un operatore all’altro (c.d. rischio sistemico). Fase propedeutica essenziale per il passaggio alla liquidazione in contanti è stata, tuttavia, l’adozione di misure idonee ad assicurare la specializzazione dei mercati.
Allo scopo di garantire il buon fine dei contratti di Borsa è prevista l’esistenza di un Fondo liquidazione a contante, alimentato dai margini (contributi) di garanzia corrisposti dagli intermediarie, gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia (v.).
Distinguiamo i contratti di Borsa:
— per contanti o a pronti, se l’adempimento è immediato o differito di qualche giorno;
— a termine, se l’esecuzione del rapporto è differita a una determinata scadenza (contratti derivati);
— a mercato fermo, se l’accordo va eseguito secondo il contenuto stabilito;
— a mercato libero o a premio, se una delle parti (o entrambe) ha la facoltà di recedere dal contratto o di eseguirlo con modifiche, previo pagamento del premio. I contratti a premio, tuttavia, sono destinati a essere sostituiti dalle options (v.).

Vedi tabella.

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