È un istituto in materia di espropriazione che permette l’attribuzione, al proprietario del bene espropriato, del diritto di rientrare nella piena titolarità e disponibilità del bene stesso quando l’opera di pubblica utilità non venga più eseguita, oppure se parte del fondo espropriato sia stato utilizzato.
Gli art 46-48 del D.P.R. 327/2001, T.U. espropriazioni, modificati poi dal D.Lgs 302/2002 regolano questo istituto