Riabilitazione (Rehabilitation)

Istituto che ha la finalità di restituire al condannato quelle facoltà giuridiche che la sentenza gli ha sottratto, mediante la irrogazione di pene accessorie [Pena].
La (—) estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
La (—) può essere concessa solo se:
— siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta; il termine è invece di otto anni se si tratta di recidivo e di dieci anni se si tratta di delinquente abituale, professionale o per tendenza;
— il condannato ha dato prova di buona condotta;
— il condannato non sia sottoposto a misura di sicurezza diversa dall’espulsione dello straniero dallo Stato o dalla confisca;
— il condannato ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato;
In giurisprudenza si ritiene che la valutazione della buona condotta non debba limitarsi al periodo minimo ma debba comprendere anche quello successivo, fino alla decisione sull’istanza.
La concessione del beneficio è rimessa al Tribunale di sorveglianza (art. 683 c.p.p.) tuttavia, verificatesi le condizioni previste, essa costituisce un diritto del condannato e l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di concederla.
La sentenza che dichiara la (—) è revocata di diritto quando la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni o un’altra pena più grave.
La revoca è disposta dal giudice che infligge le successive condanne o, in mancanza, dal Tribunale di sorveglianza.
(—) dell’indegno (d. civ.)
È la dichiarazione, contenuta in un atto pubblico o in un testamento, mediante la quale il testatore rimuove una situazione di indegnità a succedere, ammettendo alla successione l’indegno.
Si parla, invece, anche se atecnicamente, di (—) tacita (o parziale) allorché il testatore non provveda ad eliminare la situazione di indegnità a succedere, ma si limiti soltanto a disporre a favore dell’indegno; in questo caso, se il testatore era a conoscenza della causa d’indegnità, il soggetto beneficiato è legittimato a succedere, ma soltanto nei limiti della disposizione testamentaria.
Si noti che la riabilitazione espressa contenuta in un testamento non perde efficacia nell’ipotesi di revoca del testamento in cui è contenuta.

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