Riassunzione (d. proc. civ.) (CONTINUANCE)

Atto processuale di parte che ha forma di comparsa (art. 125 disp. att. c.p.c.) ma può anche avere l’aspetto di ricorso o di citazione, utile a determinare la ripresa dello svolgimento ordinario del processo, quando questo venga impedito da determinati accadimenti.
La riassunzione avviene se il processo venga interrotto e manchi l’iniziativa della parte nei cui confronti è avvenuto il processo interruttivo.
Essa è realizzata per favorire la prosecuzione del processo.
L’altra parte, nel termine perentorio di 6 mesi dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza dell’interruzione, deve chiedere, mediante il ricorso al giudice, la fissazione dell’udienza.
La riassunzione è necessaria quando avviene la cancellazione della causa dal ruolo.
La riasssunzione è inoltre necessaria per permettere la ripresa del processo sospeso per la proposizione del regolamento di giurisdizione, del regolamento di competenza o della ricusazione.
Il processo viene estinto ogni volta che la riassunzione sia necessaria e non vi si provveda nel termine fissato dalla legge o dal giudice.

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