Ricettazione (d. pen.) (Recipes)

Si tratta di un delitto che commette chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso (art. 648 c.p.).
La ricettazione avviene anche quando l’autore del delitto, da cui il danaro o le cose derivano, non è imputabile o non è punibile.
Il reo viene incriminato per impedire che persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle cose che derivano dal delitto per ottenerne dei vantaggi.
Il delitto fa parte della categoria dei delitti contro il patrimonio.
Prima di questo reato in esame deve essere stato commesso un altro delitto al quale però il ricettatore non abbia partecipato.
Il reato precedentemente commesso deve essere un delitto e non una semplice contravvenzione.
La pena è la Reclusione da 2 anni ad 8 anni e una multa da euro 516 a euro 10.329; La reclusione avviene fino a 6 anni e la multa può arrivvare a euro 516 nell’ipotesi attenuata.

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