Ricognizione (Reconnaissance)

Dichiarazione unilaterale che permette ad un soggetto di riconoscere di avere un debito verso un altro soggetto (art. 1988 c.c.).
Nel nel processo penale (d. proc. pen.) si tratta di un mezzo di prova tipico, che può aver luogo solo in dibattimento o nell’incidente probatorio.
Essa permette di individuare solo persone, cose ed altre realtà sensoriali (voci, suoni, profumi etc.) ad opera di un soggetto chiamato in sede processuale a riconoscere persone ed oggetti già caduti sotto i suoi sensi (vista, udito, tatto, olfatto, gusto).
Il dibattimento avviene a porte chiuse quando la persona che collabora con la giustizia e che ha cambiato le generalità, è in udienza.Talvolta la persona è presente ma con volto coperto (art. 3 D.Lgs. 119/1993 e art. 147ter disp. att. c.p.p.)
Durante le indagini preliminari la corrispondente attività è definita come individuazione di cose e persone innanzi al P.M. (art. 361 c.p.p.) e come assunzione di informazioni davanti al P.G. e identificazione di persone (artt. 349 e 351 c.p.p.), sempre con finalità investigative.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *