Rifugiato (d. internaz.) (Refugees)

L’art. 1 della Convenzione di Ginevra stabilisce che il rifugiato è chi, teme di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per i suoi convincimenti politici, e trovandosi fuori dal proprio Paese non può e non vuole avvalersi della protezione di questo Paese.
La nozione di rifugiato si distingue da quella di immigrato e di apolide.
Gli immigrati come i rifugiati trovano accoglienza in un altro Paese, ma non sono costretti a lasciare il Paese d’origine, quindi prendono questa decisione liberamente.
Gli apolidi invece perdono la cittadinanza del proprio Paese.
Tale Convenzione non viene attuata per le persone che abbiano commesso un crimine di guerra o contro l’umanità o che siano colpevoli di atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Lo status giuridico dei rifugiati viene regolato dalla legge del Paese del suo domicilio.
L’art. 32 della Convenzione stabilisce che gli Stati contraenti non possano espellere i rifugiati residenti sul loro territorio, tranne che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale.

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