Rimozione (d. amm.) (Remove)

Consiste nel ritiro da parte della Pubblica amministrazione di un atto emanato precedentemente, quando vengono meno i presupposti, di fatto o di diritto, della sua emanazione.
La rimozione di organi locali consiste in un provvedimento amministrativo nell’ambito della funzione di controllo sull’operato degli organi degli enti locali.
E’ l’art 142 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina la rimozione e la sospensione.
Il Sindaco, il Presidente della Provincia, i Presidenti dei Consorzi e delle Comunità montane, i componenti dei Consigli e delle Giunte e i Presidenti dei Consigli circoscrizionali, possono essere rimossi mediante un decreto del Ministro dell’interno:
1)se compiono atti contrari alla Costituzione;
2) a causa di gravi e persistenti violazioni di legge;
3) a causa di gravi motivi di ordine pubblico.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *