Riparto di giurisdizione (d. proc.) (Apportionment of jurisdiction)

Esso sta ad indicare la suddivisione delle competenze fra giudice ordinario e giudice amministrativo.
L’art. 103 Cost., stabilisce che compete al giudice amministrativo la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi, solo in particolari materie indicate dalla legge.
Il giudice ordinario non può mai annullare un atto amministrativo, ma solo disapplicarlo, perchè ha giurisdizione limitata alle sole condizioni in cui la lesione lamentata dal ricorrente concerna un diritto soggettivo.

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