Riporto (d. civ.) (Carryover)

Il riporto è il contratto che permette il trasferimento in proprietà ad un’altra (riportatore) di titoli di credito di una data specie contro il pagamento di un prezzo.
Il riportatore si obbliga a trasferire al riportato titoli della stessa specie e quantità (obbligazione di genere) verso rimborso del prezzo.
Il rimoborso in tal caso può essere anche aumentato o diminuito nella misura convenuta, alla scadenza di un termine ulteriore (art. 1548 c.c.).
Si distinguono due riporti:
1) di banca, che si conclude tra una banca ed un privato (ma anche tra due privati), ed ha essenzialmente funzione creditizia (riporto finanziario);
2) di borsa, stipulato nei mercati finanziari, con funzione speculativa, ma ormai non più usato.
Il riporto è il di più rispetto al prezzo, che il riportatore riceve, all’atto di riconsegnare i titoli mentre il rimborso inferiore al prezzo ricevuto, è detto deporto.
Si parla di riporto alla pari se la somma restituita è eguale a quella ricevuta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *